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DECRETO 19 luglio 2004. Criteri per l'erogazione del beneficio
dell'assegno "Una tantum" in favore dei soggetti che esercitano la potestà
parentale per i figli che frequentino istituti scolastici presenti nel
territorio della Regione siciliana.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA
ISTRUZIONE
Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge
regionale 3 ottobre 2002, n. 14; Visto il D.P.Reg. 21 maggio 2003, con il
quale sono stati fissati, tra l'altro, i criteri per l'erogazione
dell'intervento "Una tantum", previsto dall'art. 6 della legge regionale 3
ottobre 2002, n. 14, che detta criteri per l'erogazione del buono scuola e degli
interventi per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 3 ottobre
2002, n. 14; Visto il D.P.Reg. 18 giugno 2003, che modifica i criteri per
l'erogazione degli interventi per il diritto allo studio di cui all'art. 6 della
legge regionale n. 14/2002; Visto il D.P.Reg. 28 dicembre 2000, n.
445; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; Visto il decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130; Visto il D.P.C.M. 18 maggio 2001; Vista
la delibera della Giunta di governo n. 100 del 18 marzo 2003, che dispone
l'istituzione, per un biennio, di un Ufficio speciale per l'erogazione del buono
scuola con compiti di vigilanza ed ispettivi di cui alle leggi regionali 3
ottobre 2002, n. 14 e 25 novembre 2002, n. 100; Vista la delibera della
Giunta di governo n. 12 del 15 gennaio 2004, che aggiunge alle competenze già
assegnate all'Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola anche quelle
concernenti l'erogazione del beneficio "Una tantum", previsto dall'art. 6 della
legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14; Considerato che è necessario emanare
opportune istruzioni circa la presentazione delle istanze per l'assegnazione
dell'assegno "Una tantum" in favore delle famiglie degli studenti e degli altri
soggetti che esercitano la potestà parentale per i figli a carico, residenti nel
territorio della Regione siciliana, che frequentino le scuole statali
dell'infanzia, di base e secondarie presenti nel medesimo territorio;
Dispone:
Art. 1
L'erogazione del beneficio dell'assegno "Una tantum"
è destinata ai soggetti che, esercitando la potestà parentale, inoltrino istanza
per i figli a carico che frequentino le scuole dell'infanzia, di base e
secondarie statali presenti nel territorio della Regione siciliana. L'istanza
potrà essere inoltrata anche dallo studente, se maggiorenne, semprecché non sia
a carico dei genitori o dell'esercente della patria potestà e con essi non
conviva. Accedono all'intervento previsto dal presente decreto anche i
soggetti di nazionalità straniera, quelli ai quali sia stata riconosciuta la
condizione di apolide o rifugiato politico o il permesso di soggiorno, secondo
gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e
comunitarie. Nel caso di interventi a favore di portatori di handicap o di
soggetti non tutelati dal nucleo familiare i contributi sono erogati secondo le
norme del codice civile.
Art. 2
Al beneficio dell'assegno "Una tantum" possono
accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo
stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un
indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore a E
10.632,94. Tale "attestazione", previa compilazione della "dichiarazione
sostitutiva unica", potrà essere rilasciata dai comuni di residenza, dalle sedi
I.N.P.S. e dai centri di assistenza fiscale (C.A.F.) convenzionati e
territorialmente competenti. La situazione economica equivalente è
determinata con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001).
Art. 3
La domanda di assegno "Una tantum" dovrà essere
redatta sul modello allegato (allegato A) e dovrà essere compilata dal
richiedente il beneficio in ogni sua parte. All'istanza, compilata come sopra,
dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) originale del
certificato stato di famiglia del richiedente rilasciato dal comune di
residenza; b) attestazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) riferita ai redditi percepiti nell'anno 2003. Detta
attestazione deve recare il timbro e la firma dell'ente o del C.A.F. che la
rilascia e deve essere riferita a tutti i componenti del nucleo familiare quali
risultano dal certificato stato di famiglia; c) fotocopia del
documento di riconoscimento del soggetto richiedente, in corso di validità. A
pena di esclusione le istanze dovranno essere presentate per ciascun alunno da
uno soltanto dei genitori o dall'esercente la potestà parentale o dal
rappresentante legale. Le istituzioni scolastiche vigileranno affinché per il
medesimo alunno non vengano presentate più istanze di concessione del
beneficio.
Art. 4
L'istanza di partecipazione, unitamente agli
allegati, dovrà essere inviata esclusivamente all'istituzione scolastica
frequentata dall'alunno nell'anno scolastico 2003/2004, entro e non oltre il 20
settembre 2004.
Art. 5
Sono da considerarsi inammissibii le istanze che
risultino: 1) non completamente compilate; 2) prive della firma del
richiedente; 3) prive della documentazione prevista nello schema di domanda
(stato di famiglia, attestazione I.S.E.E., fotocopia del documento di
riconoscimento del richiedente); 4) pervenute all'istituzione scolastica
oltre il termine del 20 settembre 2004.
Art. 6
L'istituzione scolastica statale, accertata la
regolarità della documentazione allegata alle istanze pervenute entro i termini
previsti dal superiore art. 5 ed il possesso dei requisiti previsti dal presente
decreto, dovrà: a) registrarsi nell'apposita sezione del sito
www.buonoscuolasicilia.it; b) ricevere la password di accesso sulla
propria casella di posta elettronica; c) collegarsi al sito internet
www.buonoscuolasicilia.it; d) accedere alla procedura di trasmissione
mediante identificazione del codice meccanografico e della
password; e) inserire correttamente nell'apposito record i dati delle
istanze presentate; f) stampare il record per ogni richiedente
(corrispondente al cartaceo allegato B) e la pagina di acquisizione della
domanda da allegare a ciascuna istanza; g) confermare ed inviare i
dati; h) stampare l'elenco "idonei".
Art. 7
Per le istanze da considerarsi inammissibili ai sensi
del superiore art. 5, è necessario seguire la medesima procedura prevista dal
superiore art. 6, avendo cura di inserire correttamente nell'apposito record i
dati delle istanze presentate e ritenute inammissibili (corrispondente al
cartaceo allegato C) ed in particolare il motivo dell'esclusione. Ultimata la
procedura, stampare l'elenco "Inammissibili".
Art. 8
Gli elenchi di cui ai superiori artt. 5 e 6 (elenchi
delle istanze ammesse ed elenchi delle istanze inammissibii) dovranno essere
inviati, a cura delle istituzioni scolastiche, unitamente agli originali delle
istanze ed agli allegati, all'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e
dell'assegno Una tantum, via Trinacria, 34/36 - 90144 Palermo, entro e non oltre
il 20 ottobre 2004.
Art. 9
L'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, per il tramite dell'Ufficio speciale buono scuola o delle
istituzioni scolastiche competenti all'istruttoria delle istanze, si riserva di
"effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.
46 e 47".
Art. 10
L'assegno "Una tantum" è previsto nella misura
massima di E 750,00 o di E 500,00 in presenza di più di un
figlio. L'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione, sulla base del numero delle istanze regolari pervenute da parte
delle istituzioni scolastiche e delle disponibilità di bilancio, predisporrà
apposita graduatoria, riservandosi di determinare l'importo individuale da
assegnare a ciascun beneficiario. All'erogazione del beneficio "Una tantum"
provvederà l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione - Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'assegno
"Una tantum" - mediante mandati diretti intestati alle Casse provinciali del
Banco di Sicilia che provvederanno al pagamento in favore dei beneficiari
dell'importo spettante mediante commutazione in vaglia cambiari non
trasferibili. La richiesta di partecipazione comporta l'accettazione delle
sopradescritte modalità di erogazione.
Art. 11
Le graduatorie degli aventi diritto e l'elenco degli
esclusi verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana. Avverso le graduatorie degli aventi diritto e l'elenco degli
esclusi è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla vigente
legislazione in materia.
Art. 12
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione. Palermo, 19
luglio 2004.
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