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Sito Istituzionale del Comune di Librizzi (ME) |
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Home Page > Protezione civile > Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti |
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I L S I N D A C O Quale
Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 15 della Legge 24/02/1992
n° 225 Premesso
che la stagione
estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati
con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni. Accertato
che, l’abbandono e
l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia
all’interno che all’esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione,
rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa
predominante di incendi. Ritenuta
la necessità di
effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che
possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi. Preso atto dei gravi incendi verificatesi
durante la scorsa stagione estiva e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati
sull'intero territorio comunale. Visto il T.U. della Legge di P.S.
18/06/1931, n° 773. Viste le Leggi Regionali n° 16 del 06/04/1996
e n° 14 del 31/08/1998. Vista Visto il D.to L.vo n° 267 del 18/08/2000 in
materia di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti per la prevenzione ed
eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica. Visto il titolo III del D.to L.vo n° 139
dell’ 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi. Visto l’art 255 del D.to L.vo 03/04/2006 n°
152 "Norme in materia ambientale". Vista
Visto il DPCM del 27/07/2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale", che dichiarava lo stato di emergenza sino al 30/09/2007. Vista l'OPCM n° 3606 del 28/08/2007 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione".
Vista l'OPCM n° 3624 del 22/10/2008
recante "Disposizioni urgenti di
protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei
territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise,
Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di
incendi e fenomeni di combustione". Visto il DPCM del 23 ottobre 2007 recante
"Proroga dello stato di emergenza in
relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di
combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale",
che prorogava lo stato di emergenza al 31/03/2008. Visto il DPCM del 01/04/2008 recante
" Proroga dello stato di emergenza
in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni
di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale",
che prorogava lo stato di emergenza al 30/09/2008. Visto il Decreto n° 2 del 18 ottobre 2007
emesso dal Commissario Delegato, dott. Giudo Bertolaso, nominato con l'OPCM n°
3606/2007, relativamente alla pianificazione del rischio di incendi
d'interfaccia. Vista Vista Vista Vista Visto il Piano di cui sopra redatto
dall’Ufficio di Protezione Civile Comunale. Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice
Penale. Visto il Regolamento Comunale sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura , nei
periodi di massima pericolosità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n° 61del 16.04.1998, esecutiva
ai sensi di Legge. O
R D I N A Art. 1 Durante il periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Ottobre è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali e Provinciali ricadenti sul territorio comunale di: -
accendere
fuochi; -
usare
apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville; -
di
fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con
conseguente pericolo di innesco. Art. 2 I
proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane
incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse
aree a verde, i proprietari di cascinali
fienili e fabbricati in genere destinati all’agricoltura, i responsabili
di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche,
artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere
ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei
terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione
che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in
particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al
taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle
strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di
incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non
accrescere il pericolo di incendi. I predetti
interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 Giugno
2008, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo
Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed
ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d’ufficio ed in danno dei
trasgressori, ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica. Art. 3 La
sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade
pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in
prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree
libere all’interno dei centri urbani, dovranno essere eliminati per una fascia
di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 50,00. La fascia di rispetto resta
individuata in metri 50,00 all’esterno
della delimitazione dei centri urbani,
di cui alla Deliberazione della Giunta
Municipale n° 133 del 12.05.1994 , e per un raggio di metri 50,00 per gli
immobili isolati. Art. 4 Chiunque
debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi
consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento,
seguendo le prescrizioni impartite dall’Ispettorato Dipartimentale delle
Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia
scongiurato. Art. 5 I
concessionari di impianti esterni di gas di pretorio liquefatto in serbatoi
fissi, per uso domestico, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di
vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt.
50,00. Art. 6 I
proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad
azionare le trebbie, hanno l’obbligo, durante le trebbiature, di tenere
applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo
parascintille. Art. 7 I
detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione
ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia
di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a
mt. 50,00. S
A N Z I O N I 1. nel caso di mancato diserbo di aree
incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una
sanzione di euro 137,55 determinata ai sensi dell’art. 29 del codice
della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata
ogni due anni in applicazione del D.L.v. n°285 del 30.04.1992. 2. nel caso di mancato diserbo di aree
incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie diserbate, sarà
elevata una sanzione pecuniaria di euro 150,00; 3. nel caso di procurato incendio a
seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo
potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15
Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell’art. 10
della Legge n°353 del 21.11.2000. A carico
degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’ art. 650 del Codice Penale. Restano salve tutte le
disposizioni e sanzioni di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 61 del 16.04.1998 non in
contrasto o non contemplate dalla presente. R
I C O R D A -
che
ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione
del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o
periferiche; -
che
chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è
tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni: §
Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115) §
Corpo Forestale (Tel. 1515) §
Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0941/32022-32281-367027-367028) §
Arma Carabinieri (Tel. 112) §
Questura (Tel. 113) D
I S P O N E -
Che
la presente Ordinanza decorre dal 15 giugno
-
Che
la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune;
affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
inserita nel sito ufficiale del Comune (http://www.comune.librizzi.me.it). Le Forze dell’Ordine e La
presente Ordinanza viene trasmessa; alla Prefettura di Messina, alla Questura di
Patti, al Comando Prov.le dei Carabinieri di Messina, al Comando Prov.le Vigili
del Fuoco di Messina, al Comando Prov.le della Guardia di Finanza di Messina, all’Ispettorato
Dipartimentale delle Foreste di Messina, all’Azienda delle Foreste Demaniali di
Messina, alla Provincia Regionale di Messina, al Servizio Regionale di
Protezione Civile di Messina, al Comandante della Stazione Carabinieri di Librizzi,
al Comando di Polizia Municipale di Librizzi. Dalla Residenza Municipale, lì 26.05.2008 IL SINDACO ing. Renato CILONA |
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