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stemma comune di librizzi

                                    COMUNE DI LIBRIZZI

                                    UFFICIO DEL SINDACO

 stemma protezione civile

ORDINANZA SINDACALE N.12 del 27/05/2008

Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti

 

I L   S I N D A C O

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 15 della Legge 24/02/1992 n° 225

 

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni.

Accertato che, l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all’interno che all’esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi.

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

Preso atto dei gravi incendi verificatesi durante la scorsa stagione estiva e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale.

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773.

Viste le Leggi Regionali n° 16 del 06/04/1996 e n° 14 del 31/08/1998.

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

Visto il D.to L.vo n° 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali con tingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica.

Visto il titolo III del D.to L.vo n° 139 dell’ 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi.

Visto l’art 255 del D.to L.vo 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale".

Vista la L.R. del 14/04/2006 n° 14 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.".

 

Visto il DPCM del 27/07/2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale", che dichiarava lo stato di emergenza sino al 30/09/2007.

 
Vista l'OPCM n° 3606 del 28/08/2007 recante "Disposizioni  urgenti di protezione civile dirette a 
fronteggiare lo stato  di  emergenza  in  atto  nei  territori  delle  regioni Lazio, Campania,  Puglia,
 Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi  calamitosi  dovuti  alla  diffusione di incendi
 e fenomeni di combustione".

Vista l'OPCM n° 3624 del 22/10/2008 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione".

Visto il DPCM del 23 ottobre 2007 recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale", che prorogava lo stato di emergenza al 31/03/2008.

Visto il DPCM del 01/04/2008 recante " Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale", che prorogava lo stato di emergenza al 30/09/2008.

Visto il Decreto n° 2 del 18 ottobre 2007 emesso dal Commissario Delegato, dott. Giudo Bertolaso, nominato con l'OPCM n° 3606/2007, relativamente alla pianificazione del rischio di incendi d'interfaccia.

Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa del Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n° 10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale".

Vista la Determinazione Sindacale n° 29 del 22 aprile 2008 con la quale è stato costituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e sono stati nominati i Responsabili per le funzioni di supporto.

Vista la Determinazione Sindacale n° 30 del 22 aprile 2008 con la quale è stato aggiornato il Nucleo Comunale di Protezione Civile.

Vista la Determinazione Sindacale n° 37 del 15 maggio 2008 con la quale è stata approvata la Pianificazione di emergenza relativa al rischio di incendi di interfaccia.

Visto il Piano di cui sopra redatto dall’Ufficio di Protezione Civile Comunale.

Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

Visto il Regolamento Comunale  sulle modalità di impiego  dei fuochi controllati in agricoltura , nei periodi di massima pericolosità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 61del  16.04.1998, esecutiva ai sensi di Legge.

O R D I N A

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Ottobre è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali e Provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

-          accendere fuochi;

-          usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;

-          di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali  fienili e fabbricati in genere destinati all’agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 Giugno 2008, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all’interno dei centri urbani, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 50,00. La fascia di rispetto resta individuata in metri 50,00  all’esterno della delimitazione dei centri  urbani, di cui alla  Deliberazione della Giunta Municipale n° 133 del 12.05.1994 , e per un raggio di metri 50,00 per gli immobili  isolati.

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di pretorio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

Art. 6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l’obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 50,00.

S A N Z I O N I

1.       nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di euro 137,55 determinata ai sensi dell’art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.v. n°285 del 30.04.1992.

2.       nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie diserbate, sarà elevata una sanzione pecuniaria di euro 150,00;

3.       nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell’art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’ art. 650 del Codice Penale. Restano salve tutte le disposizioni e sanzioni di cui al  Regolamento   approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°  61 del 16.04.1998 non   in  contrasto o non contemplate dalla presente.

R I C O R D A

-          che ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

-          che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

§          Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115)

§          Corpo Forestale (Tel. 1515)

§          Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0941/32022-32281-367027-367028)

§          Arma Carabinieri (Tel. 112)

§          Questura (Tel. 113)

D I S P O N E

-          Che la presente Ordinanza decorre dal 15 giugno 2008 a tutto il 15 ottobre 2008.

-          Che la presente Ordinanza venga: pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale; inserita nel sito ufficiale del Comune (http://www.comune.librizzi.me.it).

Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell’ esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa; alla Prefettura di Messina, alla Questura di Patti, al Comando Prov.le dei Carabinieri di Messina, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Messina, al Comando Prov.le della Guardia di Finanza di Messina, all’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina, all’Azienda delle Foreste Demaniali di Messina, alla Provincia Regionale di Messina, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Messina, al Comandante della Stazione Carabinieri di Librizzi, al Comando di Polizia Municipale di Librizzi.

 

Dalla Residenza Municipale, lì  26.05.2008                                                                                                                                                                                 IL SINDACO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ing. Renato CILONA