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Sito Istituzionale del Comune di Librizzi (ME) |
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Servizio Commercio |
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- Ordinanza di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per esercizi di vendita al dettaglio - Ordinanza di disciplina degli orari delle attività e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- D.I.A. in occasione di sagre, fiere, ecc. tempi di presentazione
- Accreditamento Aziende per "Mercato Agricoltori"
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Il Responsabile dell'istruttoria per l'ufficio Commercio è il sig. Antonino Franco
L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 il martedì è aperto anche nelle ore pomeridiane dalle 15:30 alle 17:30
e-mail dell'ufficio commercio: suap.librizzi@tiscali.it (sportello unico per le attività produttive)
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ORDINANZA SINDACALE n. 03 del 10.02.2009
Oggetto:
Esercizi di vendita al dettaglio – Deroga all’obbligo di chiusura domenicale e
festiva di cui
agli artt. 12 e 13 della L.R. 22.12.1999 n.28 IL SINDACO Premesso che ai sensi dell’art. 12 della L.R. 28
del 22.12.1999 gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi
di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti
nel rispetto dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei
lavoratori dipendenti; Visto il comma 4 dell’art.12 della L.R. 28/99
citata, secondo il quale gli esercenti di vendita al dettaglio osservano la
chiusura settimanale e festiva dell’esercizio, e nei casi stabiliti dai comuni,
sentite le organizzazioni sindacali prima indicate, la mezza giornata di
chiusura infrasettimanale; Visto il successivo comma 5 dell’art.12 della
precitata L.R. 28/99, che stabilisce che il comune individua i giorni e le zone
del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura
domenicale e festiva; Visto il successivo art.13 della stessa L.R.
28/99 il quale dispone che nei comuni ad economia prevalentemente turistica,
nelle città d’arte, o nelle zone del territorio dei medesimi comuni, gli
esercenti individuano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono
derogare all’obbligo di chiusura domenicale. La deroga è disposta dal Sindaco
in conformità degli accordi con le organizzazioni di categoria; Visto il Decreto dell’Assessorato alla
Cooperazione, al Commercio, all’Artigianato ed alla Pesca, n.1254/5S del
28.05.2007 con il quale il Comune di Librizzi viene dichiarato, per l’intero
territorio, comune ad economia prevalentemente turistica e città d’arte per
l’intero anno; Considerato che è
obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale attuare una politica di
incentivazione, inclusa quella commerciale, volta alla riqualificazione
socio-economica di tutto il territorio comunale e particolarmente alla offerta
di servizi al turismo soprattutto nel periodo estivo; Ritenuto che la
liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi
commerciali al dettaglio, nonché la deroga all’obbligo di chiusura domenicale e
festiva possono ben inquadransi in tale ottica incentivante, nonché nella
necessità di offrire ai visitatori ed ai turisti ogni forma di servizi ivi
compresi la possibilità di acquisire beni e servizi in qualunque orario e in
qualunque giorno della settimana; Considerato
che
con propria Ordinanza Sindacale n. 15 del 01.07.2008, veniva disposta la
regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali
nonché disciplinata la deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva
previsto dall’art.12 L.R. 28/99; Valutata l’esigenza di apportare modificazioni
alla predetta Ordinanza Sindacale al fine di venire incontro alle esigenze
della piccola distribuzione commerciale rappresentate dalle associazioni di
categoria; Vista la corrispondenza intercorsa fra questo
Ente e le organizzazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative,
appositamente interpellate, al fine di acquisire il parere di cui all’art.12
della L.R. 28/99; Richiamando i pareri favorevoli, acquisiti al
protocollo generale dell’Ente, rilasciati: dall’Unione Generale dei
Commercianti della Provincia di Messina con nota prot. n. 369 del 14.01.2009;
Confartigianato Imprese Messina con nota prot. n. 581 del 20.01.2009;
Associazione Consumatori Siciliani con nota prot. n. 1073 del 03.02.2009; Considerato che l’obiettivo primario della pubblica
Amministrazione è il perseguimento dell’interesse pubblico e compito
istituzionale del comune è il soddisfacimento dei bisogni della collettività
amministrata; Preso atto che Comuni limitrofi hanno provveduto
con apposito provvedimento a liberalizzare gli orari di apertura e chiusura
degli esercizi commerciali disponendo la deroga all’obbligo di chiusura nelle
giornate domenicali e festive per l’intero periodo annuale, per cui la
soluzione di non liberalizzazione delle deroghe all’obbligo di chiusura festiva
nel Comune di Librizzi si paleserebbe del tutto illogico rispetto alla completa
liberalizzazione della stessa attività in comuni confinanti e potrebbe
determinare effetti negativi per l’economia cittadina; Rilevato altresì che la liberalizzazione così come disposta con la precitata Ordinanza
Sindacale n. 15 del 01.07.2008 ha consentito e consente agli esercizi
commerciali una autoregolamentazione sulla base delle proprie esigenze, singole
e/o collettive, potendo essi disporre la chiusura nell’ambito previsionale di
massima della completa liberalizzazione, ovvero consentendo alle Associazioni
di categoria maggiormente rappresentative dei commercianti l’opportunità di
addivenire, nell’ambito dei propri associati, ad una calendarizzazione delle
giornate di chiusura, previa intesa con gli stessi, mentre invece, permanendo
l’obbligo di chiusura, nessuna iniziativa diversa sarebbe consentita, con ciò
mortificando la libera iniziativa privata che in questo contesto viene invece garantita
e sostenuta; Visto l’art.13 della L.R. del 26.08.1992 n.7,
per come risulta modificato dall’art.41 della L.R. 1.9.1993 n.26, relativo alle
competenze del Sindaco; Vista la Legge n. 127 del 15.05.1997 per come
recepita in Sicilia con la L.R. n.23 del 7.9.1998; Richiamata la propria Ordinanza Sindacale n. 15 del
01.07.2008; Ravvisata la necessità di riformulare il
dispositivo della predetta Ordinanza; O R D I N A Gli
orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al
dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto
delle seguenti disposizioni: ·
Orario
di apertura non prima delle ore 7.00; ·
Orario
di chiusura non dopo le ore 22.00 – ore 23.00 nel periodo di vigenza dell’ora
legale; ·
Limite
orario massimo giornaliero di apertura 12 ore giornaliere; ·
Deroga
all’obbligo di chiusura domenicale e festivo previsto dall’art. 12 e 13 della
legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28 per gli esercizi di vendita al
dettaglio, lasciando alla libera determinazione degli esercenti la facoltà di
tenere aperto il proprio esercizio
commerciale, rendendo comunque noto al pubblico l’orario di
effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri
idonei mezzi di informazione, permanente per l’intero anno solare per tutto il
territorio comunale, fatta eccezione per le seguenti festività, nelle quali gli
esercizi dovranno rimanere chiusi: ü
1
Gennaio – Capodanno; ü
12
Aprile – Pasqua; ü
13
Aprile – Lunedì dell’Angelo – con esclusione degli esercizi di vendita di
generi alimentari; ü
25
Aprile – anniversario della Liberazione – con esclusione degli esercizi di
vendita di generi alimentari; ü
1
Maggio – con esclusione degli esercizi di vendita di generi alimentari; ü
2
Giugno – con esclusione degli esercizi di vendita di generi alimentari; ü
15
Agosto – ferragosto; ü
16
Agosto – celebrazione religiosa della Madonna della Catena e di San Michele
Arcangelo; ü
8
Settembre – festa del Santo Patrono; ü
1
Novembre – Tutti i Santi – con esclusione degli esercizi di vendita di generi
alimentari; ü
8
Dicembre – Immacolata; ü
25
Dicembre – Natale; ü
26
Dicembre – Santo Stefano. ·
La
Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati, ognuno per la
propria competenza, ad esercitare ogni forma di vigilanza e di controllo per
far rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. R.
I. / A. Franco Il
Sindaco Ing. Renato Cilona |
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ORDINANZA SINDACALE n. 02 del 10.02.2009
Oggetto:
Disciplina degli orari delle attività e degli esercizi di somministrazione al
pubblico di
alimenti e bevande IL SINDACO Premesso che questa Amministrazione intende
porre in essere provvedimenti che favoriscono la promozione del territorio e
l’economia del Paese; Vista la legge n. 287/91, che disciplina
l’attività degli esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande; Visto l’art. 8 della superiore legge, che
attribuisce al Sindaco la competenza a determinare l’orario minimo e massimo
dei pubblici esercizi; Visto che con Decreto dell’Assessorato Regionale della
Cooperazione, del Commercio, dell’Artigianato e della Pesca del 28 maggio 2007,
il Comune di Librizzi è stato individuato Comune ad economia prevalentemente
turistica e città d’arte per l’intero territorio comunale e per l’intero
periodo dell’anno; Vista la Delibera di
Consiglio Comunale n. 44 del 27.12.2008 e la nota prot. 12423 del 30.12.2008 con
la quale, ai sensi del D.A. n. 137/5 S del 24.01.2008, è stata
effettuata richiesta
di inclusione del Comune di Librizzi (Me) fra quelli riconosciuti ad economia
prevalentemente turistica e città d’arte; Visto il Decreto
24.12.2008, dell’Assessorato alla Cooperazione - del Commercio -
dell’Artigianato e della Pesca, con cui sono stati prorogati i termini di cui
al Decreto 24.01.2008, concernente direttive per il riconoscimento dei comuni
ad economia prevalentemente turistica e città d’arte, ed inoltre sono stati estesi
sino al 30.06.2009 i benefici di cui al Decreto Assessoriale del 28.05.2007; Visti gli artt. 2, 3, comma 1, lettera h, e 8
della 447/95; Visti gli artt. 9-10-68 e 69 del R.D. n.
773/31 e artt. 116 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione R.D.
n.635/40; Ravvisata l’opportunità di regolamentare gli orari
dei pubblici esercizi; Vista la corrispondenza intercorsa fra questo
Ente e le Organizzazioni Provinciali di categoria maggiormente rappresentative,
appositamente interpellate, al fine di acquisire il parere di cui all’art.8
della Legge 287/91; Richiamando i pareri favorevoli, acquisiti al
protocollo generale dell’Ente, rilasciati: dall’Unione Generale dei
Commercianti della Provincia di Messina con nota prot. n. 807 del 27.01.2009;
Associazione Consumatori Siciliani con nota prot. n. 1074 del 03.02.2009; Visto l’art. 50, comma 7, del D. lgs.vo
267/00, che demanda al Sindaco la competenza in materia di coordinamento degli
orari degli esercizi commerciali; Visto, altresì, l’art. 54, comma 3, del
summenzionato D. leg.vo;
O R D I N A L’orario
di apertura e chiusura delle attività per la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande così come segue: esercizi
di tipologia “A” (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie
ed esercizi similari) periodo
invernale - (1° Ottobre – 30 Aprile) Orario minimo dalle ore 10.00 alle ore 22.00 Orario massimo dalle ore 10.00 alle ore 24.00 Orario festivo e prefestivo dalle
ore 10.00 alle ore 01.00 periodo estivo -
(1° Maggio – 30 Giugno e 1°/30 Settembre) Orario unico dalle ore 09.00 alle ore 01.00 -..(1° Luglio – 31 Agosto) Orario unico dalle ore 09.00 alle ore 02.00 esercizi
di tipologia “B” (bar, caffè, gelateria, pasticceria ed esercizi
similari) periodo
invernale - (1° Ottobre – 30 Aprile) Orario minimo dalle ore 07.00 alle ore 22.00 Orario massimo dalle ore 07.00 alle ore 23.00 Orario festivo e prefestivo dalle
ore 07.00 alle ore 23.00 periodo estivo -
(1° Maggio – 30 Giugno e 1°/30 Settembre) Orario unico dalle ore 07.00 alle ore 23.00 -..(1° Luglio – 31 Agosto) Orario unico dalle ore 07.00 alle ore 24.00 esercizi
di tipologia “D” (esercizi di tipo “B” nei quali è esclusa la
somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione) periodo
invernale - (1° Ottobre – 30 Aprile) Orario minimo dalle ore 07.00
alle ore 22.00 Orario massimo dalle ore 07.00
alle ore 23.00 Orario festivo e prefestivo dalle ore 07.00 alle ore 23.00 periodo estivo -
(1° Maggio – 30 Settembre) Orario unico dalle ore
07.00 alle ore 24.00
Gli
esercizi della tipologia “C” in cui la somministrazione di pasti e/o bevande
viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago e quelle
all’interno di scuole, circoli ricreativi e culturali o altre comunità, associazioni,
debbono osservare gli orari di apertura e chiusura corrispondenti a quelli
delle strutture in cui operano. Gli
esercizi di tipologia “A” possono usufruire di uno slittamento di due ore in
presenza di trattenimenti o banchetti. Tutti
gli esercenti, nell’ambito degli orari minimo e massimo stabilito, hanno la
facoltà di scegliere l’orario più congeniale comunicandolo al Comune con
lettera ed esponendo al pubblico un cartello con gli orari prescelti.
Nell’ambito di tali orari è consentito all’esercente di posticipare l’apertura
e di anticipare la chiusura fino ad un massimo di un’ora e di effettuare una
chiusura intermedia dell’esercizio fino ad un limite massimo di due ore
consecutive. Allo stesso modo va reso noto il giorno di chiusura settimanale
obbligatorio ed, eventualmente, la chiusura per ferie, per motivi familiari,
ecc.. All’inizio di ogni anno l’esercente è tenuto a comunicare la propria
disponibilità alla prosecuzione dell’attività. Nelle
giornate di programmazioni di spettacoli teatrali, musicali, sportivi e
proiezioni cinematografiche all’aperto, è consentita l’anticipazione
dell’orario di apertura e la posticipazione di quello della chiusura di non più
di due ore rispetto a quello dello spettacolo, per gli esercizi che non distino
più di 200 metri in percorso pedonale dal luogo in cui avvengono tali
manifestazioni notturne. Nel
periodo natalizio (dal 07/12 al 06/01), il riposo infrasettimanale, è sospeso,
con deroga all’apertura domenicale per tutta la giornata (una settimana
prima ed una dopo Natale); lo stesso nel
periodo pasquale (una settimana prima ed una dopo Pasqua). Nel periodo estivo,
limitatamente ai mesi di Luglio e Agosto, sarà sospeso il turno di riposo
infrasettimanale. L’esercente
di pubblico esercizio di tipologia “A” e “B” ha facoltà di tenere aperto
l’esercizio qualora la giornata di chiusura obbligatoria coincida con una
festività infrasettimanale. Limitazioni
agli orari possono essere disposte, in via permanente o per situazioni
contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza, o comunque di interesse pubblico. E’
prevista una deroga temporanea all’obbligo di chiusura settimanale, per non più
di cinque giornate in ogni anno solare per ciascun esercente, durante
ricorrenze, festività e manifestazioni locali, nel periodo di Carnevale, Sagre,
ecc, nonché per particolari motivi di interesse pubblico. In ogni caso
l’esercente deve rendere noto al pubblico il suo turno mediante l’esposizione,
con anticipo di almeno dieci giorni, di un apposito cartello visibile. Al
fine di evitare carenze del servizio, soprattutto nei mesi estivi
(giugno-settembre), per gli utenti residenti in zone del territorio in cui vi è
un solo pubblico esercizio, il Sindaco si riserva la facoltà di autorizzare o
meno, con le modalità previste dall’art.8, comma 5 della legge n. 287/91, eventuali
programmi di chiusura per ferie o per turno degli esercizi. A tal proposito gli
esercenti devono rendere noto all’ufficio preposto e al Sindaco, almeno 10
giorni prima, l’eventuale periodo di chiusura.
In
caso di sospensione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al
Comune. E’
fatto obbligo a tutti gli esercenti del settore della somministrazione di
alimenti e bevande di munirsi di appositi contenitori da collocare in
corrispondenza dell’ingresso delle proprie attività onde evitare l’abbandono all’esterno
del locale di qualsiasi tipo di rifiuti. Per
i detentori di juke
box si fa presente che la tonalità dovrà essere contenuta in modo da non
arrecare pregiudizio alla quiete pubblica ed il funzionamento degli stessi
dovrà iniziare non prima delle ore 09.00, restare sospeso dalle ore 13.00 alle
ore 16.00 e cessare non oltre le ore 22.00. L’inosservanza
degli obblighi di cui sopra, fatte salve le sanzioni penali, sono sanzionate
così come previsto dalle vigenti
norme di legge in materia “Violazione dell’orario di
cui sopra, si applica la sanzione amministrativa da €154,94 a €1.032,92 (Art. 3
– quinquies, D.L. 18 settembre 1995, n. 381)”. Per
il mancato rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale di cui all’art. 8,
comma 5 della legge 287/91, il Sindaco dispone la sospensione
dell’autorizzazione per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore
a venti giorni a decorrere dal termine del turno non rispettato. L’ordinanza
verrà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio ed entrerà in
vigore il giorno successivo dalla data di pubblicazione. Copia
della presente, inoltre, sarà trasmessa alla Polizia Municipale, al locale Comando
dei Carabinieri, ai titolari di licenze commerciali, affinché ciascuno per le
rispettive competenze faccia osservare o osservi il contenuto della presente
ordinanza. R.
I. / A. Franco Il
Sindaco Ing. Renato Cilona
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A.S.P. - MESSINA Dipartimento di Prevenzione - Distretto di Patti Prot. 26/UCIP del 4.9.2009
Oggetto: D.I.A. in occasione di sagre, fiere, ecc. tempi di presentazione
Per la presentazione della D.I.A. (Denuncia Inizio Attività) relativa a sagre alimentari, fiere, degustazioni, ecc., al fine di poter attivare l'iter procedurale previsto, quale l'esame della denuncia, la valutazione della documentazione allegata, le conseguenti determinazioni e l'eventuale ispezione dei luoghi e delle attrezzature ed, infine, la predisposizione degli atti di registrazione e codifica dell'attività, pur prevedendo la normativa relativa alla D.I.A. un tempo di 45 giorni fra la data di presentazione all'Azienda Sanitaria e la data di inizio dell'attività, si ritiene di poter venire incontro alle esigenze delle amministrazioni comunali, delle associazioni culturali, di promozione del territorio, ecc., fissando un tempo di almeno 15 giorni fra la data di presentazione della D.I.A. e la data prevista per la manifestazione gastronomica. Le D.I.A. presentate nell'immediatezza della data di inizio dell'attività non saranno prese in considerazione e, quindi, non considerate valide per lo svolgimento dell'attività gastronomica.
firmato: Il Responsabile del servizio Igiene Pubblica (dott. Giuseppe Pipitò)
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