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Sito Istituzionale del Comune di Librizzi (ME) |
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modello di iscrizione negli elenchi per la nomina dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello
COMUNE DI LIBRIZZI PROVINCIA DI MESSINA A V V I S O AGGIORNAMENTO
DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI IL
SINDACO In esecuzione dell’art. 21 della legge 10/04/1951, n. 287, e successive modificazioni; INVITA I cittadini residente nel Comune di Librizzi, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a presentare domanda, entro il mese di luglio corrente anno, per essere inclusi negli elenchi in corso di aggiornamento per il biennio 2010-2012, purché non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 12 della legge del 10 aprile 1951, n. 287, e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai trenta e non superiore ai sessantacinque anni; d) titolo finale si studi di scuola media di primo grado (per i giudici popolari di Corte di assise) o di secondo grado (per i giudici popolari di Corte di assise di appello), artt.9 e 10 della citata legge. Si evidenzia che non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: a) i magistrati ed, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto ed i religioso di ogni ordine e congregazione (art. 12 della citata legge). La domanda dovrà essere presentata presso il Comune di Librizzi, Settore Amministrativo, secondo il modulo predisposto, in carta semplice, disponibile presso lo stesso ufficio o sul sito web del Comune di Librizzi www.comune.librizzi.me.it . LIBRIZZI, 21.05.2009 IL SINDACO Ing. Renato Cilona |
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OGGETTO: Aggiornamento di iscrizione negli elenchi per la nomina dei Giudici Popolari di Corte di Assise di I° grado. Al Signor Sindaco del Comune di 98064 - Librizzi Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ Nato/a a ____________________________ (Prov. di ________ ) il _________________________ di professione_____________________________________________________________________ essendo in possesso del titolo di studio finale di Scuola Media di I° grado, conseguito in ________ _______________________, presso l’Istituto ___________________________________________ _____________________________________________________ in data ____________________ Trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 9 della Legge 10 aprile 1951, n° 287, come potrà essere accertato da codesto ufficio RIVOLGE DOMANDA per essere iscritto negli elenchi delle persone che possono essere chiamate ad esplicare le funzioni di Giudice Popolare di Corte d’Assise. Dichiara di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 12 della Legge suddetta. Librizzi, li _____________________ __L__ RICHIEDENTE ______________________________ Annotazione dell’Ufficio Comunale ________________________ Ricevuta la presente domanda, il giorno _______________________________________________ Nota: Gli artt. 9 e 12 della Legge suddetta sono stati riportati per intero sul retro della presente
ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N° 287 Art. 9 (Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di Assise) I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Art. 12 (Incompatibilità con l’ufficio di Giudice Popolare) Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare: a) i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione. |
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OGGETTO: Aggiornamento di iscrizione negli elenchi per la nomina dei Giudici Popolari di Corte di Assise di Appello. Al Signor Sindaco del Comune di 98064 - Librizzi Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ Nato/a a ____________________________ (Prov. di ________ ) il _________________________ di professione_____________________________________________________________________ essendo in possesso del titolo di studio finale di Scuola Media di II° grado, conseguito in ________ _______________________, presso l’Istituto ___________________________________________ _____________________________________________________ in data ____________________ Trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 9 della Legge 10 aprile 1951, n° 287, come potrà essere accertato da codesto ufficio RIVOLGE DOMANDA per essere iscritto negli elenchi delle persone che possono essere chiamate ad esplicare le funzioni di Giudice Popolare di Corte d’Assise. Dichiara di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 12 della Legge suddetta. Librizzi, li _____________________ __L__ RICHIEDENTE ______________________________ Annotazione dell’Ufficio Comunale ________________________ Ricevuta la presente domanda, il giorno _______________________________________________ Nota: Gli artt. 9 e 12 della Legge suddetta sono stati riportati per intero sul retro della presente ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N° 287 Art. 9 (Requisiti dei Giudici Popolari delle Corti di Assise) I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Art. 12 (Incompatibilità con l’ufficio di Giudice Popolare) Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare: a) i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dello Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione. |