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Sito Istituzionale del Comune di Librizzi (ME) |
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ATTENZIONE il nuovo numero per il versamento dell'imposta è il seguente:
n° c/c 89121198 intestato a Se.Ri.T. Sicilia Spa - Librizzi (ME) - ICI
Comune di
Librizzi Provincia di
Messina UFFICIO
TRIBUTI si
avvisa la cittadinanza che il termine per il versamento dell’acconto o del saldo dell’I.C.I. anno 2008 con delibera di G. M. n. 72 del 10 giugno 2008 e’
stato
differito al 30
GIUGNO 2008 Tanto si comunica a parziale
modifica del precedente avviso I.C.I.
pubblicato il 04/06/2008 a cura di questo ufficio. Librizzi,lì 11/06/2008
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Rag. Capo Teresa Laura’ |
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COMUNE DI LIBRIZZI (PROVINCIA
DI MESSINA) Ufficio
Tributi Comunicazione per i contribuenti ICI
Anno 2008 Il Comune di Librizzi
informa i contribuenti che per l’anno 2008, l’aliquota ICI approvata con
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 26/03/2008 per le seconde unità
abitative e per i terreni edificabili è stata fissata al: 6,25 ‰, fermo restando l’esenzione prevista per
le abitazioni principali, secondo quanto disposto dall’art. 1 del Decreto Legge
n. 93/2008, ed a condizione che i fabbricati adibiti a tale destinazione non
siano accatastati nelle categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) ed A9
(castelli) per i quali l’aliquota è stata fissata al: 5,00 ‰. Con la suddetta
Deliberazione sono state fissate anche le seguenti detrazioni: –
129,11 € per le prime abitazioni non rientranti nel Decreto Legge
n° 93/2008; –
154,94 € per le abitazioni di cui sopra abitate da soggetti
portatori di handicap grave. Il Decreto Legge su
citato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio u.s., è entrato in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e quindi il 29 maggio. I contribuenti potranno godere dell’esenzione
già per il pagamento dell’acconto dell’ICI dovuta per il 2008 e quindi a
decorrere dal 16 giugno prossimo. Benché la norma non sia
esplicita si ritiene che il regime di favore in discorso si estende anche alle
pertinenze dell’abitazione principale anche tenendo conto di quanto disposto
dagli artt. 817 e 818 del codice civile da cui emerge che le pertinenze sono
assoggettate allo stesso trattamento della cosa principale. Oltre all’abitazione
principale del soggetto passivo rientrano nell’esenzione dell’imposta anche
altri immobili: •
abitazioni assimilate
all’abitazione principale secondo quanto contemplato dal vigente regolamento
ICI; • la casa coniugale del
soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
non ne risulta assegnatario. L’esenzione spetta purchè detto soggetto non
possieda un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso
comune ove è ubicata la casa coniugale, come dispone l’
art. 6, comma 3-bis, del
D.Lgs. n. 504 del 1992; • gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, come previsto dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992.
Ulteriori notizie
riguardo alle detrazioni ed alle modalità di versamento dell’imposta (n° c/c
89121198 intestato a Se.Ri.T. Sicilia Spa - Librizzi (ME) - ICI) potranno
essere attinte direttamente presso l’Ufficio Tributi del Comune di Librizzi
durante i normali orari di ricevimento del pubblico. Librizzi, 4 giugno 2008 Il
Responsabile dell’Area Finanziaria rag. Teresa LAURA’ |