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REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
PALERMO - VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2006 - N. 43
CIRCOLARE
ASSESSORATO DELLA SANITA'
CIRCOLARE 4 agosto 2006, n. 6. Disposizioni in materia di rilascio di
certificazione di igiene e benessere degli animali.
AGLI ISPETTORATI
PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA ALLE CONDOTTE AGRARIE AL DIPARTIMENTO
INTERVENTI STRUTTURALI AL DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI AL
DIPARTIMENTO FORESTE ALL'AREA III AI SERVIZI IV, V, VI, VII, VIII E
IX ALL'URP ALLA FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI ALLA CONFEDERAZIONE
ITALIANA COLTIVATORI ALLA FEDERAZIONE REGIONALE COLTIVATORI
DIRETTI ALL'UNIONE GENERALE COLTIVATORI ALL'UNIONE COLTIVATORI
ITALIANI ALLA ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE ALLA LEGA
NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE ALLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE
ITALIANE ALLA ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI ALLA FEDERAZIONE REGIONALE
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI AGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI AI
COLLEGI DEI PERITI AGRARI AI COLLEGI DEGLI AGROTECNICI ALLE AZIENDE UNITÀ
SANITARIE LOCALI - AREA DI SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA Il concetto di
benessere animale, sostanzialmente identificabile nel recente passato con
l'assenza di malattia e con l'insieme di tutte quelle condizioni atte a
garantire quanto più possibile una elevata produttività degli animali da
reddito, ha subito in questo ultimo decennio una profonda e significativa
rivisitazione che ha allargato l'orizzonte di valutazione sino alla sfera della
"salute globale", come risultato dell'insieme delle condizioni psico-fisiche
positive fondamentali per la sussistenza della vita dell'animale, meglio ancora,
come lo stato di completa salute fisica e mentale che consente al soggetto
animale di trovarsi in piena e totale armonia con l'ambiente in cui vive e che
lo circonda. Questo nuovo modo di intendere il benessere degli animali ha
indotto il legislatore a prevedere, in uno al regolamento comunitario n.
1257/99, il rispetto, da parte delle ditte alle quali erogare aiuti ed, in
particolare, delle imprese zootecniche, di alcuni requisiti minimi sia in tema
di profilassi sanitaria di stato che di norme in materia di igiene e benessere
degli animali, come da direttiva n. 98/58/CE. Nel rispetto delle vigenti
norme in materia e di quanto riportato nei documenti di programmazione e nei
bandi emessi dall'Amministrazione regionale - Assessorato dell'agricoltura e
delle foreste, è stato richiesto alle ditte di produrre, all'atto della
presentazione dell'istanza di partecipazione, sia una certificazione sanitaria
riguardante la profilassi di Stato che un'autodichiarazione dalla quale si
potesse evincere che nell'allevamento venivano rispettate le norme minime in
materia di igiene e benessere degli animali, di cui alla direttiva comunitaria
prima indicata. Successivamente, l'Amministrazione regionale ha verificato la
veridicità di quanto dichiarato attraverso l'acquisizione di apposita
certificazione, rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale competente per
territorio, comprovante l'osservanza di tali norme per le diverse attività
zootecniche presenti in azienda. Nella considerazione che la certificazione
rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale, inerente il rispetto dei
requisiti di cui alla normativa in questione, non presenta carattere retroattivo
e che essendo le condizioni aziendali da rispettare logicamente legate sia allo
stato sanitario dell'allevamento che alle strutture presenti, si ritiene
necessario, tenuto conto che le autodichiarazioni previste nei bandi non hanno
valenza di certificazione in materia sanitaria, che la certificazione del
possesso dei requisiti minimi, già presentata dall'allevatore, sia integrata da
una attestazione rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale competente,
inerente il rispetto delle misure obbligatorie riferite all'ultimo quinquennio o
al periodo da cui è stato attivato l'allevamento. In particolare, tale predetta
attestazione dovrà evidenziare che a carico dell'azienda zootecnica nell'ultimo
quinquennio, o da quando questa è stata attivata, non si sono registrate
violazioni alle norme che regolano il benessere animale e che nelle strutture
d'allevamento non si sono rilevati fenomeni di sovraffollamento. Pertanto, le
ditte zootecniche, in ottemperanza alle presenti disposizioni, sono tenute a
presentare all'Amministrazione regionale finanziatrice la certificazione dei
requisiti minimi in materia di igiene e benessere degli animali completa della
relativa attestazione. Gli uffici competenti per le iniziative in corso di
finanziamento sono tenuti a richiedere, a completamento della documentazione
presente agli atti, la certificazione del possesso dei requisiti secondo le
nuove disposizioni previste nella presente circolare. Per le iniziative per
le quali è stato già emesso un decreto di finanziamento, l'ufficio, qualora
necessario, potrà richiedere ad integrazione del certificato già presente agli
atti anche l'attestazione in argomento. La presente circolare verrà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il
dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali:
MORALE L'ispettore generale dell'ispettorato regionale veterinario:
BAGNATO
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