|
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA
REGIONE SICILIANA
PALERMO - VENERDÌ 13 LUGLIO 2007 - N. 31
DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
DECRETO 27 giugno
2007. Calendario scolastico 2007-2008.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA
ISTRUZIONE Visto lo Statuto della Regione; Visto il D.P.R. 14
maggio 1985, n. 246; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112; Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; Vista la legge regionale 15
maggio 2000, n. 10; Considerato che in forza dell'art. 1 del citato D.P.R. n.
246/85, e dell'art. 138 del citato decreto legislativo n. 112/98, nel territorio
della Regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello
Stato in materia di pubblica istruzione sono esercitate dall'Amministrazione
regionale, a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), ed
all'art. 17, lettera d), dello Statuto della Regione siciliana; Ritenuto che
la determinazione del calendario scolastico spetta conseguentemente, nell'ambito
della Regione siciliana, all'Amministrazione regionale; Visto il verbale
della Conferenza di servizio tenutasi il 27 giugno 2007;
Decreta:
Art. 1 Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in
Sicilia, ivi comprese le scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2007/2008
le lezioni avranno inizio il 18 settembre 2007 ed avranno termine il 7 giugno
2008.
Art. 2 L'attività educativa nelle scuole dell'infanzia si
svolgerà nel periodo compreso tra il 18 settembre 2007 ed il 30 giugno 2008. A
decorrere dall'1 settembre 2007 il collegio degli insegnanti delle scuole
dell'infanzia curerà gli adempimenti previsti dall. 46 del decreto legislativo
n. 297/94. Presso le scuole dell'infanzia, nel periodo successivo al 7 giugno
2008 e sino al 30 giugno 2008, termine delle attività educative, può essere
previsto che, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie e nell'ambito
delle attività individuate dal piano dell'offerta formativa, funzionino le sole
sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini
frequentanti.
Art. 3 Restano fermi il calendario delle festività
nazionali, ivi compresa la festa del Santo patrono, e la data di inizio degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, secondo il calendario che sarà stabilito dal Ministero
dell'istruzione. L'attività scolastica nelle scuole dell'infanzia, e le
lezioni nelle scuole primarie, secondarie di 1° grado, e negli istituti e scuole
di istruzione secondaria di 2° grado sono sospese nei seguenti periodi: -
dal 24 dicembre 2007 al 5 gennaio 2008 inclusi (vacanze natalizie); - dal
20 marzo 2008 al 25 marzo 2008 inclusi (vacanze pasquali).
Art. 4 Nell'ambito del calendario i consigli di circolo e
d'istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta
formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del
calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle
lezioni, nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività
educative e delle lezioni prevedendo, ai fini della compensazione delle attività
non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso.
Le lezioni dovranno articolarsi in non meno di 5 giorni settimanali. Gli
adattamenti, in ogni caso, vanno stabiliti nel rispetto dell'art. 74, 3° comma,
del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200
giorni di lezione, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola. I dirigenti scolastici,
in considerazione delle date che saranno stabilite dal Ministero
dell'istruzione, relativamente agli esami di Stato, avranno cura di assicurare
che gli scrutini finali delle classi terminali degli istituti di istruzione
secondaria di 2° grado abbiano inizio in tempo utile al fine di garantirne la
pubblicazione prima dell'inizio degli esami di Stato. Gli adattamenti del
calendario scolastico sono volti anche a: a) organizzare attività
culturali e formative in collaborazione con la Regione e/o enti pubblici e
privati qualificati; b) far fronte ad eventuali sospensioni del
servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni
locali nonché per eventi straordinari; le scuole sedi di seggio elettorale
vorranno porre attenzione, nella fase di adattamento del calendario, alle
presumibili giornate di chiusura degli istituti scolastici in concomitanza con
le prossime tornate elettorali; c) celebrare particolari ricorrenze
civili o religiose, anche a carattere locale. Il presente decreto sarà
trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione. Palermo, 27 giugno 2007.
|