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La Regione Siciliana in data 1 dicembre 2004 ha stipulato le convenzioni con le banche di cui al decreto che si riporta di seguito.

 

 

 

D.A.n. 3437

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

 

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali

Dipartimento Regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali

 

L’ASSESSORE REGIONALE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE

AUTONOMIE LOCALI

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 6 del 28 Aprile 2003 che istituisce l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche

Sociali e delle Autonomie Locali;

VISTA la L.R. n. 10 del 31 Luglio 2003 recante norme per la tutela e la valorizzazione della

famiglia;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 5, della citata L.R. n. 10/03 alle famiglie di

nuova costituzione possono essere concessi contributi per l’abbattimento totale degli interessi sui

prestiti per l’acquisto della prima casa;

VISTO il D.A n. 1571/S7 U.O.3 comprensivo di allegato per la determinazione dei criteri e

parametri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, schema di domanda e schema di convenzione

con le banche;

RITENUTO dovere procedere alla modifica dello schema di convenzione.

 

D E C R E T A

 

ART. 1 - Il presente Decreto approva il nuovo schema di convenzione per le finalità previste dal

comma 4, art.5 della L.R. 10/03 con le modifiche ritenute più operative e contestualmente annulla

il precedente schema di convenzione allegato al D.A. n. 1571/S7 U.O.3

 

ART. 2 - Possono altresì convenzionarsi, attese le loro peculiarità statutarie, in quanto cooperative

di credito, le Banche di Credito Cooperativo della regione, purché complessivamente abbiano una

rete di sportelli nelle nove province e la convenzione sia stipulata, in nome e per conto delle

predette banche di Credito Cooperativo, dalla Federazione Siciliana delle Banche di Credito

Cooperativo, con sede in Palermo.

 

ART. 3 - E' riaperto il termine di ulteriori dieci giorni, dalla data di pubblicazione del presente

decreto, per i soggetti individuati nell'allegato al D.A.n. 1571/S7 U.O.3 paragrafo "Disposizioni

sulla convenzione con gli istituti di credito o enti erogatori di mutuo agevolato", qualora interessati

ad aderire allo schema di convenzione così come opportunamente modificato, laddove gli stessi

rispondano ai requisiti richiesti.

 

ART. 3 - Il presente decreto, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 15/11/2004

L’ASSESSORE

( Fto On. Avv. Raffaele Stancanelli)

 

 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione tra la Regione Sicilia e la Banca _______________________________ riguardante

le procedure e modalità relative alla concessione ed erogazione dei contributi previsti dalla legge

regionale 31 luglio 2003 n. 10, art. 4, comma 5.

L’anno ____ in questo giorno __ ___________ in Palermo, presso gli uffici dell’Assessorato

della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali – Dipartimento della Famiglia,

delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, Via Trinacria, 34, tra la Regione Sicilia

(Codice Fiscale 80012000826) (in seguito indicata come “Regione”), rappresentata, in forza del

quinto comma dell’art. 4 della legge regionale 31 luglio 2003 n. 10, dal Dirigente Generale pro

tempore del Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali

dott. ____________________________

e

La Banca ( individuato secondo i requisiti di cui al paragrafo “ disposizioni sulla convenzione

con gli istituti di credito o enti erogatori di mutuo agevolato” Allegato al D.A. n. 1571/S7

U.O.3 )________________________ _________________________________

(partita IVA n. _____________), rappresentato dal Sig. _____________________________in

forza della deliberazione ___________________

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

La Banca, ricorrendo tutti i presupposti di natura istruttoria e sul merito di credito, si impegna a

concedere i mutui quindicennali previsti dalla l.r. n.10 del 31 luglio 2003, ai soggetti indicati

dalla Regione, sulla base della normativa vigente in materia e secondo i criteri indicati

nell’allegato al D.A. n. 1571/S7 U.O.3. .

La Regione corrisponderà un contributo per un periodo di quindici anni, finalizzato alla

copertura totale degli interessi, commisurato ad un importo di mutuo non superiore a 80.000,00

euro elevabile a 100.000,00 euro per gli alloggi siti nel comune di Palermo, nel comune di

Catania e nel comune di Messina.

Il tasso fisso di interesse che verrà applicato non potrà essere maggiore del tasso di riferimento

fissato dalla commissione europea per ogni stato membro, per il calcolo dell'equivalente

sovvenzione nell'ambito degli aiuti di stato, maggiorato di 0,60 punti annuo.

ART. 2

Le domande dovranno essere presentate dai richiedenti, pena l’esclusione, secondo quanto

stabilito all’allegato al D.A. n. 1571/S7 U.O.3, presso la Banca. La stessa provvederà, a costo

zero, a fare un istruttoria preventiva sulla base di dichiarazione resa dai richiedenti, sulla propria

situazione reddituale e patrimoniale con le modalità e nelle forme stabilite da ciascuna Banca.

L' adesione di massima, non vincolante, resa dalla Banca avrà validità 12 mesi. Le istanze

assentite saranno trasmesse entro 30 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle stesse,

all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali –

2

Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali – via Trinacria, 34

– 90144 Palermo.

Successivamente la Regione provvederà a stilare la graduatoria dei soggetti ammissibili, sulla

base dei criteri e parametri fissati nell'allegato al D.A. 1571/S7 - U.O. 3., nei limiti delle risorse

economiche fissati dal bilancio regionale. La graduatoria sarà pubblicata sulla G.U.R.S., entro

la chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento, contestualmente al decreto di assunzione

dell’impegno cumulativo con indicazione dei soggetti ammissibili, riferiti ad ogni singola Banca

convenzionata, cui gli stessi fanno capo.

Sulla base della predetta graduatoria, i soggetti ammissibili, entro il termine di mesi 4 dalla data

di pubblicazione in G.U.R.S, dovranno produrre alla Banca prescelta la documentazione

necessaria all'istruttoria di merito creditizio e tecnico legale (ivi incluso il preliminare di

compravendita dell'immobile da acquistare) con un costo in carico al cliente di 150,00 euro,

escluso spese notarili e perizia tecnica; tale somma verrà restituita, detratte le spese

effettivamente sostenute, ove, per qualsiasi motivo, si verifichi rinunzia all’operazione prima che

venga iniziata l’istruttoria stessa.

Trascorso infruttuosamente tale periodo si intenderà decaduto il beneficio per l'accesso al

contributo sul mutuo.

La Banca, a ricezione della documentazione completa, verificata la sussistenza dei presupposti

reddituali e patrimoniali del richiedente, condotta con esito favorevole l'istruttoria tecnico legale

sull'immobile, sarà tenuta, entro mesi due, ad adottare il provvedimento di delibera del

finanziamento, dandone comunicazione alla Regione, che provvederà all'emanazione del decreto

di concessione del contributo.

Per le coppie che intendono contrarre matrimonio, la banca darà comunicazione dell'avvenuta

delibera a ricezione del certificato di matrimonio contratto, nei tempi previsti nell'allegato al

D.A. 1571/S7 U.O.3.

A ricezione del provvedimento di concessione del contributo, la Banca, procederà alla stipula del

contratto di mutuo nel quale dovrà farsi espresso richiamo al D.A. 1571/S7 U.O.3 ed alla

presente convenzione.

ART. 3

Nel caso di dichiarazioni mendaci rese dai mutuatari o di riscontro negativo effettuato dalla

Banca prima della stipula del mutuo, sugli accertamenti notarili ed immobiliari, si intenderà

decaduto il beneficio regionale alla concessione del contributo, con conseguente scorrimento

della graduatoria.

ART. 4

I mutui saranno perfezionati mediante stipula di atto pubblico ed erogati in unica soluzione,

previa dimostrazione dell'intervenuto contratto di acquisto dell'immobile. Con l'erogazione del

mutuo resta definitivamente stabilito il tasso applicabile all'intero mutuo, determinato con i

criteri di cui all'art.1, restando a carico dei mutuatari il rimborso del solo capitale mentre gli

interessi saranno coperti integralmente dal contributo regionale. Restano altresì a carico del

beneficiario gli interessi dalla data di erogazione della somma mutuata al giorno

immediatamente antecedente l'inizio della prima semestralità di ammortamento e gli eventuali

interessi moratori.

3

La decorrenza dell'ammortamento delle somme erogate non potrà essere fissata anteriormente al

1° Gennaio e al 1° Luglio successivo alla data di stipulazione dell'atto di erogazione;

l'ammortamento procederà a rate semestrali aventi scadenza 30 giugno e 31 Dicembre.

Copia dell'atto di erogazione è trasmessa alla Regione ai fini della definitiva determinazione del

contributo in rate semestrali aventi scadenza il 30 Giugno e il 31 dicembre di ogni anno a carico

della regione stessa, desumibile dal piano di ammortamento allegato all'atto medesimo.

La Regione disporrà il pagamento tramite il proprio tesoriere alle date del 30 giugno e del 31

dicembre, con valuta corrispondente alla data di scadenza delle singole rate.

ART. 5

I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile, ai sensi dell'art.38 e seguenti

D.Lgs.385/93.

La Regione non offre garanzie sostitutive o integrative di quelle offerte dai beneficiari aventi

diritto all’agevolazione.

ART. 6

I mutui possono essere estinti anticipatamente, in tutto o in parte, ai sensi dell'art.40 del

D.Lgs. 385/93, come modificato dall'art.6, primo comma, del D.L.gs. 342/99; La Banca dà

comunicazione alla Regione delle avvenute estinzioni, totali o parziali dei mutui. La Regione

dispone, per i mutui estinti interamente, la cessazione del contributo con effetto dalla

semestralità di ammortamento successiva alla estinzione medesima, mentre per i mutui estinti

parzialmente il contributo è ridotto in proporzione al capitale rimborsato previa determinazione

dell’ammontare da parte della Banca . La penale da applicare, in carico al mutuatario, non potrà

essere superiore all'1% sul capitale restituito anticipatamente.

ART. 7

La Banca dà comunicazione alla regione dell'avvio delle procedure esecutive per il recupero del

credito. Il contributo in conto interessi sarà, comunque, riconosciuto dalla regione sino alla prima

rata non pagata.

ART. 8

Tutte le comunicazioni previste e dipendenti dall’applicazione della presente convenzione

verranno effettuate, quelle dirette alla Regione Sicilia, presso l’Assessorato della Famiglia, delle

Politiche Sociali e delle Autonomie Locali – Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali

e delle Autonomie Locali – via Trinacria, 34 – 90144 Palermo, quelle dirette alla Banca, presso

la propria sede, via ____________________________________, all’attenzione del

Sig. ________________________________

ART. 9

La presente convenzione, per le parti non espressamente previste nei precedenti articoli, si

adegua alla normativa vigente in materia di prestiti e a quanto previsto dal D.A. n. 1571/S7

U.O.3. . 4

ART. 10

La presente convenzione resta in vigore per tutto il tempo necessario per la concessione ed

estinzione dei mutui da essa previsti, salva la facoltà per le parti di darne disdetta con un

preavviso di sei mesi. La risoluzione, se interverrà, avrà effetto soltanto sulle pratiche in

istruttoria, con esclusione di quelle per le quali sia già stato stipulato il contratto di mutuo, a

queste ultime si applicheranno, fino alla totale estinzione, le pattuizioni della presente

convenzione.

ART. 11

Le eventuali spese fiscali per la registrazione della presente convenzione sono a carico della

Banca.

ART. 12

La presente convenzione viene redatta in quattro esemplari ed è impegnativa per la Banca dal

momento della stipulazione, mentre lo sarà per la Regione solo dopo che sarà divenuto esecutivo

il relativo provvedimento d’approvazione.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

DELL’ISTITUTO DI CREDITO ALLA FAMIGLIA ALLE POLITICHE SOCIALI ED

ALLE AUTONOMIE LOCALI