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Regolamento sulle modalità di
affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 34 del 18 maggio 2004 - resa immediatamente
esecutiva - e pubblicata all'albo pretorio del Comune
in data 23 maggio 2004) PRIMO TITOLO PRINCIPI GENERALI E COMPENTENZE Articolo
3 Competenze
e responsabilità Articolo
5 Competenze
del sindaco Articolo
6 Competenze
del R.U.P. per il cottimo Articolo
7 Competenze
del dirigente TITOLO SECONDO ALBO DELLE IMPRESE DI
FIDUCIA Articolo
8 Istituzione
dell’albo Articolo
9 Iscrizione
all’albo Articolo
10 Istanza
di iscrizione Articolo
11 Documentazione
da allegare all’istanza Articolo
12 Procedura per l’iscrizione Articolo
13 Effetto
dell’iscrizione all’albo Articolo
14 Sospensione
dall’albo Articolo
15 Cancellazione
dall’albo Articolo
16 Procedimenti
per la sospensione o cancellazione TITOLO TERZO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE Articolo
17 Partecipazione
alle gare ufficiose Articolo
18 Contenuto
dell’avviso di informazione Articolo
19 Requisiti
per partecipare alle gare ufficiose Articolo
20 Criterio
di aggiudicazione Articolo
22 Celebrazione
della gara Articolo
23 Verbale
di gara e aggiudicazione Articolo
24 Comunicazione
dell'aggiudicazione TITOLO QUARTO NORME FINALI
* * * * * *
TITOLO PRIMO PRINCIPI E COMPENTENZE Oggetto Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione della normativa statutaria, e della normativa introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e legge regionale 19 maggio 2003 n° 7, tenendo presente i principi e le procedure del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 25 novembre 1993, che ha approvato il " Regolamento - tipo sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario - appalto" disciplina: · la procedura per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo - appalto; · la procedura, i modi e i tempi per la diramazione degli inviti e il procedimento di gara ; · le modalità di partecipazione alla gara informale per l'affidamento di lavori mediante cottimo – appalto . Inoltre · precisa, in conformità alle norme del vigente regolamento dei contratti, l'attività negoziale dell'ente, funzionale all'esecuzione dei lavori affidati mediante cottimo.
Principi generali Ai fini del presente
regolamento, nell'attività' negoziale per l'affidamento e l’esecuzione di
lavori mediante cottimo, si possono distinguere tre fasi procedimentali: 1.
la
fase della scelta del contraente: formazione dell’albo e partecipazione alla
gara; 2.
la
fase della stipula del contratto, con la formalizzazione del rapporto
negoziale; 3. quella dell'esecuzione del contratto e
della verifica dell’adempimento. L'attività negoziale
deve tenere conto della programmazione e delle previsioni del bilancio; degli
obiettivi e dei programmi del P.E.G.; degli altri strumenti programmatori. Inoltre deve ispirarsi
ai seguenti principi: - economicità,
efficacia, legalità e trasparenza dei procedimenti; - tempestività e
obiettività nella scelta dei sistemi negoziali; - scelta degli strumenti
più idonei fra quelli previsti dalla legge; - libertà delle forme,
salvo il rispetto di specifiche norme imperative. Tutti gli atti che
comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel
rispetto delle norme del presente regolamento e di quello di contabilità. Dovranno essere
rispettate tutte le norme di rango superiore; le presenti disposizioni
regolamentari, qualora fossero in contrasto con esse, saranno disapplicate in
attesa del loro adeguamento. Sono norme di
riferimento per i lavori pubblici la L.R. 2 agosto 2002, n.7 e legge regionale
19 maggio 2003 n° 7; la legge 11 febbraio
1994, n.109, nel testo recepito con la L.R. 7/02 e L.R. 07/03 e le altre norme
recepite e/o richiamate dalla stessa L.R 7/02
e L.R. 07/03.
Competenze e
responsabilità Anche in materia
negoziale mediante cottimo - appalto, le funzioni, le competenze e le
attribuzioni degli organi politici del comune, del segretario e dei dipendenti
sono disciplinati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione
e dalle norme del presente regolamento. Le funzioni di
indirizzo, di proposizione e di impulso amministrativo degli organi politici
sono esercitate mediante atti di contenuto generale, programmatorio, di
indirizzo e autorizzativo. La definizione degli obiettivi e le linee di azioni funzionali al loro
conseguimento, la loro assegnazione assieme alle relative risorse sono definite
e determinate con atti, generali o puntuali, dell’organo esecutivo come
individuato dalla legge e dallo statuto. Tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e le attività amministrative, che costituiscono
attività di gestione, volti alla instaurazione e alla esecuzione dei rapporti
negoziali determinati, derivanti dagli atti di cui al comma precedente, sono
riservate ai dipendenti secondo le rispettive competenze disciplinate dallo
statuto e dai regolamenti. Al responsabile del
procedimento ex L.R. 10/91 e/o ex legge 109/94 competono le funzioni previste
dalla legge e i compiti previsti dal presente regolamento.
Limitazioni Il cottimo - appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro oltre IVA , così come stabilito dall’art. 24 bis dalla legge 109/94 nel testo coordinato dalla L.R. 07/02 e 07/03; Non possono, nel corso di uno stesso anno solare, essere affidati ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1. Nell'importo indicato al comma 1 sono inclusi eventuali oneri per la sicurezza.
Competenze del sindaco Il Sindaco è il capo
dell'amministrazione con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di
amministrazione; compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o
dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri
organi del comune, del segretario e dei dipendenti. Nella sua qualità di
rappresentante legale dell'ente adotta, su richiesta del responsabile
dell’ufficio competente e previo parere del R.U.P., le determinazioni di
autorizzazione all'espletamento del cottimo, mediante gara informale, per l'esecuzione
di opere o lavori pubblici. Nella sua qualità di
organo esecutivo, come precisato nello statuto comunale, adotta i provvedimenti
di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui
al comma 1 dell'articolo 17 della legge
109/94, come recepita dalla L.R. 7/02. Rientrano nella
competenza del sindaco, nella sua funzione di organo esecutivo, anche i
provvedimenti relativi agli incarichi
fiduciari di responsabile del procedimento e per le prestazioni di cui al comma
1 dell'articolo 17 della legge 109/94, come recepita dalla L.R. 7/02.
Competenze del R.U.P.
per il cottimo Il Responsabile Unico
del Procedimento, ai sensi dell’articolo
7 bis della legge 109/94 come introdotto dalla L.R.
7/02, esprime il parere in linea
tecnica sui progetti inclusi nell’elenco annuale del piano triennale , sui
progetti di manutenzione ordinaria o sui
progetti di opere inferiori a
100.000,00 € per i quali non è necessario l’inserimento nel programma
triennale delle opere pubbliche secondo quanto
disposto dal primo comma dell’art. 14 della legge 109/94 nel testo coordinato con le L.R.
07/02 e 07/03; Il dirigente competente,
acquisito il parere favorevole del R.U.P., segnala al sindaco l’opportunità o
la convenienza di procedere all’affidamento dei relativi lavori mediante
cottimo regolato dall’articolo 24 bis della legge
109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02 e 07/03, La relativa determinazione del
sindaco è comunicata al R.U.P. e al dirigente competente dell’espletamento della
procedura di affidamento del cottimo Sulla
determinazione di autorizzazione all’espletamento della gara informale del
cottimo l’ufficio di ragioneria appone
il visto di regolarità contabile e l’attestato di copertura finanziaria. Competenze del dirigente
Ricevuta la
determinazione di autorizzazione all’espletamento della gara informale del
cottimo, su cui l’ufficio di ragioneria
ha apposto il visto di regolarità contabile e l’attestato di copertura
finanziaria, il dirigente a cui sono state attribuite le funzioni del comma tre
bis dell’articolo 51 della legge 142/90, inizia la procedura per l’espletamento
del cottimo. Compete al
dirigente, per la realizzazione dei
programmi, dei progetti e degli obiettivi affidatigli e nei limiti delle
risorse assegnate, l’approvazione del progetto, che assumendo il carattere di
provvedimento a contrattare, nel rispetto dell'art.56 della legge 142/90, così
come recepito dalla l.r. 48/91 ed
integrato con la L.R. 30/2000, deve contenere: - il fine che si intende
perseguire; - l'oggetto del
contratto e le clausole particolari, anche con riferimento al capitolato o
al foglio di patti e condizioni, ecc.; - la forma che dovrà
assumere il contratto, tenendo presente, in rapporto all'importo e alla durata
della prestazione, di quanto previsto
dal regolamento dei contratti; - le modalità di scelta
del contraente; - la quantificazione
della spesa e il capitolo o intervento su cui graverà. Divenuta esecutiva detta
determinazione, il dirigente procede all’espletamento del gara informale, come
disciplinata nel successivo titolo. Spettano, nei modi e con
le procedure previste dal regolamento di contabilità, ai responsabili dei
servizi i provvedimenti di liquidazione.
TITOLO SECONDO ALBO DELLE IMPRESE DI
FIDUCIA Istituzione dell’albo E’ istituito l’albo delle imprese di fiducia
del Comune di Librizzi
per l’affidamento di lavori mediante cottimo appalto regolato
dall’articolo 24 bis della legge 109/94, come
introdotto dalla L.R. 7/02 e L.R. 07/03; L’albo è
utilizzato per l’espletamento di gare informali di cottimo per l’esecuzione di opere o lavori di importo
fino a 150.000 euro così come stabilito dall’art.
24 bis dalla legge 109/94 nel testo coordinato dalla L.R. 07/02 e 07/03;
Iscrizione all’albo Sono iscritte, su istanza, all’albo le imprese aventi sede nell’ambito territoriale del Comune di Librizzi: a)
imprese in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato da una S.O.A, b)
imprese iscritte da almeno due anni all'albo
separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura; c) imprese cooperative iscritte da almeno due anni al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro,; d) imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), ma iscritte alla C.C.I.A.A. I richiedenti di cui alla lettera a) sono iscritti per le categorie risultanti dall’attestazione SOA. I richiedenti di cui alla lettera b) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dal certificato dell’albo artigiani. I richiedenti di cui alla lettera c) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dai certificati della C.C.I.A.A e del registro prefettizio. I richiedenti di cui alla lettera d) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dal certificato della CCIAA, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 19 in merito ai requisiti per partecipare alle singole gare.
Istanza di iscrizione Per ottenere l’iscrizione all’albo i richiedenti devono presentare istanza all’ufficio Tecnico di questo comune, entro la data prevista dall’apposito bando, compilata ed autenticata nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. La domanda, oltre la qualifica e/o la qualità e le generalità del sottoscrittore, dovrà specificare tutti i dati dell’impresa da iscrivere; le categorie di lavori per cui si chiede l’iscrizione ed attestare, in riferimento alla stessa impresa: a) il possesso
della capacità di contrarre con la P.A; b) la non
sussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui
all’art. 1° delle legge 31 maggio 1965, n. 575 e di cui all’art. 4 del D.
Leg.vo 8 agosto 1994, n. 490; c) la non sussistenza di cause di esclusione dalle gare
di appalto previste dall’articolo 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; d) che non sono state
commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; e) che non sono state commesse gravi negligenze o
malafede nell'esecuzione di lavori pubblici f) che non sono state commesse irregolarità,
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse; g) che non sono state rese false dichiarazioni in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara,
Documentazione da
allegare all’istanza Alla domanda per ottenere l’iscrizione all’albo di questo Ente, i richiedenti devono allegare i documenti e certificati seguenti: 1) attestazione SOA, - ovvero certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura contenente l’indicazione della attività specifica della ditta. Inoltre - certificato dell’albo artigiani - oppure certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le imprese artigiane o cooperative che intendono far valere detta iscrizione; 2) per le società, certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato; 3) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare -, dal quale risulti che nei confronti della società o dell’impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto 2) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo; 4) certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di imprese commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto: - per tutti i direttori tecnici; - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; - per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo; - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo. Il certificato
della Camera di Commercio dovrà contenere la dicitura prevista dall’articolo 9
del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, circa la insussistenza di provvedimenti di
cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modifiche ed integrazioni.
Procedura
per l’iscrizione Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate del responsabile dell’ufficio di cui al comma primo del precedente articolo 10, che provvederà alla formulazione dell’elenco delle imprese da inserire nell’albo. Alle imprese, la cui domanda o documentazione non è conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto responsabile comunica l’inizio del procedimento di non iscrizione con le modalità previste dal successivo articolo 16, assegnando 10 giorni di tempo per eventuali controdeduzioni. Alle imprese non ammesse, sempre a cura del predetto responsabile, sarà notificato il provvedimento di non iscrizione. La costituzione dell’albo sarà approvata con provvedimento del responsabile dell’ufficio di cui al comma primo del precedente articolo 10, che provvederà alla sua pubblicazione per 15 giorni all’albo pretorio e alla trasmissione al sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio, al segretario generale, all’ufficio contratti, all’U.R.P.. Eventuali osservazioni saranno esaminate e decise dal predetto responsabile. L’albo sarà articolato per gruppi di categorie di lavori, utilizzando le categorie generali allegate al D.P.R. 25 gennaio 2000, n.3 I gruppi di categorie saranno predeterminate e rese note nel bando che pubblicizzerà l’istituzione dell’albo e la sua prima compilazione.
Effetto dell’iscrizione
all’albo L’iscrizione all’albo ha effetto permanente. Ogni impresa ha l’obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell’iscrizione. Dopo la prima formazione dell’albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell’albo all’inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno. Per gli aggiornamenti si applica, per le parti compatibili, la procedura di cui al precedente articolo. Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l’iscrizione. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la persistenza dei requisiti di iscrizione, all’uopo il responsabile della tenuta dell’albo procederà, come previsto dalla vigente normativa, a delle verifiche a campione Si procede anche in corso d’anno alla cancellazione dall’albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall’art.15 del presente regolamento.
Sospensione dall’albo L’efficacia dell'iscrizione nell’albo può essere sospesa quando a carico dell’iscritto si verifichi uno dei seguenti casi: 1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento; 2) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione all’albo, o procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956,n.1423; 3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell’esecuzione dei lavori; 4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante; 5) negligenza nell’esecuzione dei lavori; 6) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 7) inosservanza dell’obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art.13. Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando l’ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio. Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5), e 6) determina la durata della sospensione.
Cancellazione dall’albo Sono cancellati dall’albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi: 1) grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori; 2) condanna per delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesta per l’iscrizione all’albo; 3) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 2 dicembre 1956, n. 1223 e la decadenza dell’iscrizione all’albo o la revoca dell’iscrizione stessa; 4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività; 5) domanda di cancellazione all’albo; 6) recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell’articolo precedente. Nei casi di cui ai numeri 1), 2), e 3) si applica il secondo comma dell’articolo precedente.
Procedimenti per la
sospensione o cancellazione I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 14 e 15 sono preceduti dalla comunicazione all’iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni. Il responsabile dell’ufficio tecnico provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'oggetto del procedimento promosso; b) i fatti e gli addebiti contestati; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti; e) il termine per poter presentare deduzioni; f) il termine per la conclusione del procedimento; g) il soggetto competente all’adozione del provvedimento finale. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvio con un provvedimento motivato, da notificare all’impresa ed agli altri soggetti interessati .
TITOLO
TERZO PROCEDURE DI
AGGIUDICAZIONE Partecipazione alle gare
ufficiose Qualora nell’albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione, per categoria o per attività e importo occorrenti per l’affidamento, un numero di imprese non superiore a quindici, il dirigente dell’ufficio interessato, spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l’apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. Se nell’anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l’avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell’albo pretorio di questo comune. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l’apertura delle offerte. Impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le imprese iscritte all’albo per specializzazione, categoria, attività e importo adeguati al cottimo da affidare, il responsabile dell’ufficio interessato deve formulare ad almeno cinque di tali imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta. Le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l’apertura delle offerte, mediante raccomandata o notifica a mezzo dei messi comunali. L’invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell’anno, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte di questo Ente, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.
Contenuto dell’avviso di
informazione L’avviso di
informazione in ordine ai lavori da aggiudicare, di cui al precedente articolo,
dovrà almeno specificare: a) Procedura di aggiudicazione prescelta; b) Luogo di esecuzione; c) Natura ed entità dei lavori da effettuare; d).Modalità di
finanziamento e di pagamento; e) Ufficio dove può essere visionata la relativa documentazione; f) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte e
indirizzo cui devono essere trasmesse; g) Data, ora e luogo della loro apertura; h) Condizioni e requisiti per poter partecipare; i) Documenti da
presentare e relativa modalità; l) Criteri che
verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto; m) Data di pubblicazione del bando di gara. Requisiti per
partecipare alle gare ufficiose Oltre la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e l’assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, condizioni per poter partecipare alla gara sono alternativamente: ·
possesso di attestato di qualificazione per i
lavori da eseguire rilasciato da una S.O.A.; · iscrizione, da almeno due anni e per i lavori da eseguire, all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; · iscrizione, da almeno due anni e per i lavori da eseguire, al registro prefettizio imprese cooperative, sezione produzione e lavoro; ·
iscrizione alla C.C.I.A.A., per le imprese non rientranti nelle fattispecie di
cui alle lettere a), b) e c), a
condizione che abbiano eseguito
direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
lavori di importo non inferiore al 50% dell’importo del contratto da stipulare. Per la limitazione imposta dal comma 3 dell’articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02 e L.R. 07/03, debbono astenersi dal partecipare alla gara informale le imprese che nel corso dell’anno solare in cui si celebra la gara abbiano affidato lavori per importo complessivo superiore a 150.000 Euro. L’importo complessivo di 150.000 Euro è comprensivo dei lavori già affidati e dell’importo di quelli da affidare .
Criterio di
aggiudicazione Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse , così come prescritto dal comma 11 dell’art. 24 della legge 109/94 nel testo coordinato con le Leggi regionali 07/02 e 07/03. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque , così come prescritto dal comma 11 dell’art. 24 della legge 109/94 nel testo coordinato con le Leggi regionali 07/02 e 07/03. L'offerta Il plico
contenente i documenti e l'offerta , che deve essere contenuta in una busta
separata ma inclusa nel plico contenente i documenti, deve essere chiuso e
sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di
chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione. Il plico e
la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente,
dell'oggetto e della data della gara. L'offerta deve
indicare chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita
postilla sottoscritta, pena la inammissibilità,
il ribasso offerto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza
sarà ritenuto valido il ribasso più
alto. Sia l'offerta
che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal
titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla
documentazione presentata in uno con i documenti richiesti.
Celebrazione
della gara Le gare informali sono presiedute dal soggetto individuato ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 51 della legge 142/90 come responsabile delle procedure d’appalto. Fanno parte inoltre della commissione tre dipendenti del servizio interessato per materia scelti dal presidente, di cui uno con funzioni di se |