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Regolamento sulle modalità di affidamento

di lavori mediante cottimo fiduciario

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34   del  18 maggio 2004 - resa immediatamente esecutiva - e  pubblicata all'albo pretorio del Comune in data 23 maggio 2004)

 

INDICE

 

PRIMO TITOLO

PRINCIPI GENERALI E COMPENTENZE

 

Articolo  1                                            Oggetto

Articolo  2                                            Principi generali

Articolo  3                                            Competenze e responsabilità

Articolo  4                                            Limitazioni

Articolo  5                                            Competenze del sindaco

Articolo  6                                            Competenze del R.U.P. per il cottimo

Articolo  7                                            Competenze del dirigente

 

TITOLO  SECONDO

ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

 

Articolo   8                                           Istituzione dell’albo

Articolo   9                                           Iscrizione all’albo

Articolo  10                                          Istanza di iscrizione

Articolo  11                                          Documentazione da allegare all’istanza

Articolo  12                                          Procedura per l’iscrizione

Articolo  13                                          Effetto dell’iscrizione all’albo

Articolo  14                                          Sospensione dall’albo

Articolo  15                                          Cancellazione dall’albo

Articolo  16                                          Procedimenti per la sospensione o cancellazione

 

TITOLO  TERZO

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

 

Articolo  17                                          Partecipazione alle gare ufficiose

Articolo  18                                          Contenuto dell’avviso di informazione

Articolo  19                                          Requisiti per partecipare alle gare ufficiose

Articolo  20                                          Criterio di aggiudicazione

Articolo  21                                          L'offerta

Articolo  22                                          Celebrazione della  gara

Articolo  23                                          Verbale di gara e aggiudicazione

Articolo  24                                          Comunicazione dell'aggiudicazione

Articolo  25                                          Il  contratto

 

TITOLO  QUARTO

NORME FINALI

 

Articolo  26                                          Rinvio

Articolo  27                                          Pubblicità

Articolo  28                                          Entrata in vigore

 

 

 

       *  *  *  *  *  *

 

 

 

TITOLO  PRIMO

PRINCIPI E COMPENTENZE

 

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione della normativa statutaria, e della normativa introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e legge regionale 19 maggio 2003 n° 7,   tenendo presente i principi e le procedure del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del  25 novembre 1993, che ha approvato il  " Regolamento - tipo sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario - appalto"   disciplina:

· la procedura per la formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo - appalto;

· la procedura, i modi  e i tempi per la diramazione degli inviti e il procedimento di gara ;

· le modalità di partecipazione alla gara informale per l'affidamento di lavori mediante cottimo – appalto .

Inoltre

· precisa, in conformità alle norme del vigente regolamento dei contratti, l'attività negoziale dell'ente, funzionale  all'esecuzione dei lavori affidati mediante cottimo.

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          Articolo 2

Principi generali

Ai fini del presente regolamento, nell'attività' negoziale per l'affidamento e l’esecuzione di lavori mediante cottimo, si possono distinguere tre fasi procedimentali:

1.                      la fase della scelta del contraente: formazione dell’albo e partecipazione alla gara;

2.                      la fase della stipula del contratto, con la formalizzazione del rapporto negoziale;

3.           quella dell'esecuzione del contratto e della verifica dell’adempimento.

L'attività negoziale deve tenere conto della programmazione e delle previsioni del bilancio; degli obiettivi e dei programmi del P.E.G.; degli altri strumenti programmatori.

Inoltre deve ispirarsi ai seguenti principi:

- economicità, efficacia, legalità e trasparenza dei procedimenti;

- tempestività e obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;

- scelta degli strumenti più idonei fra quelli previsti dalla legge;

- libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme imperative.

Tutti gli atti che comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle norme del presente regolamento e di quello di contabilità.

Dovranno essere rispettate tutte le norme di rango superiore; le presenti disposizioni regolamentari, qualora fossero in contrasto con esse, saranno disapplicate in attesa del loro adeguamento.

Sono norme di riferimento per i lavori pubblici la L.R. 2 agosto 2002, n.7 e legge regionale 19 maggio 2003 n° 7;  la legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo recepito con la L.R. 7/02 e L.R. 07/03 e le altre norme recepite e/o richiamate dalla stessa L.R 7/02  e L.R. 07/03.

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       Articolo 3

Competenze e responsabilità

Anche in materia negoziale mediante cottimo - appalto, le funzioni, le competenze e le attribuzioni degli organi politici del comune, del segretario e dei dipendenti sono disciplinati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione e dalle norme del presente regolamento.

Le funzioni di indirizzo, di proposizione e di impulso amministrativo degli organi politici sono esercitate mediante atti di contenuto generale, programmatorio, di indirizzo e autorizzativo. La definizione degli obiettivi  e le linee di azioni funzionali al loro conseguimento, la loro assegnazione assieme alle relative risorse sono definite e determinate con atti, generali o puntuali, dell’organo esecutivo come individuato dalla legge e dallo statuto.

Tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e le attività amministrative, che costituiscono attività di gestione, volti alla instaurazione e alla esecuzione dei rapporti negoziali determinati, derivanti dagli atti di cui al comma precedente, sono riservate ai dipendenti secondo le rispettive competenze disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.

Al responsabile del procedimento ex L.R. 10/91 e/o ex legge 109/94 competono le funzioni previste dalla legge e i compiti previsti dal presente regolamento.

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          Articolo 4

Limitazioni

Il cottimo - appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro oltre IVA , così come stabilito  dall’art.  24 bis dalla legge 109/94 nel testo coordinato dalla L.R. 07/02 e 07/03;

Non possono, nel corso di uno stesso anno solare, essere affidati ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1.

Nell'importo indicato al comma 1 sono inclusi eventuali oneri per la sicurezza.

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     Articolo 5

Competenze del sindaco

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione; compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, del segretario e dei dipendenti.

Nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente adotta, su richiesta del responsabile dell’ufficio competente e previo parere del R.U.P., le determinazioni di autorizzazione all'espletamento del cottimo, mediante gara informale, per l'esecuzione di opere o lavori pubblici.

Nella sua qualità di organo esecutivo, come precisato nello statuto comunale, adotta i provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17  della legge 109/94, come recepita dalla L.R. 7/02.

Rientrano nella competenza del sindaco, nella sua funzione di organo esecutivo, anche i provvedimenti relativi agli  incarichi fiduciari di responsabile del procedimento e per le prestazioni di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 109/94, come recepita dalla L.R. 7/02.

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Articolo 6

Competenze del R.U.P. per il cottimo

Il Responsabile Unico del Procedimento,  ai sensi dell’articolo 7 bis della legge 109/94 come introdotto dalla L.R. 7/02,  esprime il parere in linea tecnica sui progetti inclusi nell’elenco annuale del piano triennale , sui progetti di manutenzione ordinaria o sui  progetti di opere  inferiori a 100.000,00 €  per i quali non è  necessario l’inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche secondo quanto  disposto dal primo comma dell’art. 14 della legge 109/94  nel testo coordinato  con le L.R.  07/02 e 07/03;

Il dirigente competente, acquisito il parere favorevole del R.U.P., segnala al sindaco l’opportunità o la convenienza di procedere all’affidamento dei relativi lavori mediante cottimo regolato dall’articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02 e 07/03,

La relativa determinazione del sindaco è comunicata al R.U.P. e al dirigente competente dell’espletamento della procedura di affidamento del cottimo

Sulla determinazione di autorizzazione all’espletamento della gara informale del cottimo  l’ufficio di ragioneria appone il visto di regolarità contabile e l’attestato di copertura finanziaria.

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   Articolo 7

Competenze del dirigente

Ricevuta la determinazione di autorizzazione all’espletamento della gara informale del cottimo, su cui  l’ufficio di ragioneria ha apposto il visto di regolarità contabile e l’attestato di copertura finanziaria, il dirigente a cui sono state attribuite le funzioni del comma tre bis dell’articolo 51 della legge 142/90, inizia la procedura per l’espletamento del cottimo.

Compete al dirigente,  per la realizzazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi affidatigli e nei limiti delle risorse assegnate, l’approvazione del progetto, che assumendo il carattere di provvedimento a contrattare, nel rispetto dell'art.56 della legge 142/90, così come recepito dalla l.r. 48/91 ed integrato con la L.R. 30/2000, deve contenere:

- il fine che si intende perseguire;

- l'oggetto del contratto e le clausole particolari, anche con riferimento al capitolato o al  foglio di patti e condizioni, ecc.;

- la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, in rapporto all'importo e alla durata della prestazione,  di quanto previsto dal regolamento dei contratti;

- le modalità di scelta del contraente;

- la quantificazione della spesa e il capitolo o intervento su cui graverà.

Divenuta esecutiva detta determinazione, il dirigente procede all’espletamento del gara informale, come disciplinata nel successivo titolo.

Spettano, nei modi e con le procedure previste dal regolamento di contabilità, ai responsabili dei servizi i provvedimenti di liquidazione.

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TITOLO  SECONDO

ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

 

Articolo 8

Istituzione dell’albo

 E’ istituito l’albo delle imprese di fiducia del  Comune  di Librizzi  per l’affidamento di lavori mediante cottimo appalto regolato dall’articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02  e L.R. 07/03;

L’albo è utilizzato per l’espletamento di gare informali di cottimo  per l’esecuzione di opere o lavori di importo fino  a 150.000 euro  così come stabilito  dall’art.  24 bis dalla legge 109/94 nel testo coordinato dalla L.R. 07/02 e 07/03;

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Articolo  9

Iscrizione all’albo

Sono iscritte, su istanza, all’albo le imprese aventi sede nell’ambito territoriale del  Comune di Librizzi:

a)                      imprese in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una S.O.A,

b)                      imprese iscritte da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

c)                      imprese cooperative iscritte da almeno due anni al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro,;

d)                       imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), ma iscritte alla C.C.I.A.A.

I richiedenti di cui alla lettera a) sono iscritti per le categorie risultanti dall’attestazione SOA.

I richiedenti di cui alla lettera b) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dal certificato dell’albo artigiani.

I richiedenti di cui alla lettera c)  sono iscritti per le categorie di attività risultanti dai certificati della C.C.I.A.A e del registro prefettizio.

I richiedenti di cui alla lettera d) sono iscritti per le categorie di attività risultanti dal certificato della CCIAA, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 19 in merito ai requisiti per partecipare alle singole gare.

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        Articolo 10

Istanza di iscrizione

Per ottenere l’iscrizione all’albo i richiedenti devono presentare istanza all’ufficio  Tecnico di questo comune, entro la data prevista dall’apposito bando,  compilata ed autenticata nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La domanda,  oltre la qualifica e/o la qualità  e le generalità del sottoscrittore, dovrà specificare tutti i dati dell’impresa da iscrivere; le categorie di lavori per cui si chiede l’iscrizione ed attestare, in riferimento alla stessa impresa:

a)       il possesso della capacità di contrarre con la P.A;

b)       la non sussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 1° delle legge 31 maggio 1965, n. 575 e di cui all’art. 4 del D. Leg.vo 8 agosto 1994, n. 490;

c)      la non sussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’articolo 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554;

d)      che non sono state  commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

e)      che non sono state commesse gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di lavori pubblici

f)       che non sono state commesse irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

g)      che non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,

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Articolo 11

Documentazione da allegare all’istanza

Alla domanda per ottenere l’iscrizione all’albo di questo Ente, i richiedenti devono allegare i documenti e certificati seguenti:

1) attestazione SOA, - ovvero certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura contenente l’indicazione della attività specifica della ditta. Inoltre  - certificato dell’albo artigiani - oppure certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le imprese artigiane o cooperative che intendono far valere detta iscrizione;

2) per le società, certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;

3)  per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare -, dal quale risulti che nei confronti della società o dell’impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto 2) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;

4) certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di imprese commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;

- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;

- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;

- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

 

Il certificato della Camera di Commercio dovrà contenere la dicitura prevista dall’articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, circa la insussistenza di provvedimenti di cui  alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

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     Articolo 12

Procedura per l’iscrizione

Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate del responsabile dell’ufficio di cui al comma primo del precedente articolo 10, che provvederà alla formulazione dell’elenco delle imprese da inserire nell’albo.

Alle imprese, la cui domanda o documentazione non è conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto responsabile comunica l’inizio del procedimento di non iscrizione con le modalità previste dal successivo articolo  16,  assegnando 10 giorni di tempo per eventuali controdeduzioni.

Alle imprese non ammesse, sempre a cura del predetto responsabile, sarà notificato il provvedimento di non iscrizione.

La costituzione dell’albo sarà approvata con provvedimento del responsabile dell’ufficio di cui al comma primo del precedente articolo 10, che provvederà alla sua pubblicazione per 15 giorni all’albo pretorio e alla trasmissione al sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio, al segretario generale, all’ufficio contratti, all’U.R.P.. Eventuali osservazioni saranno esaminate e decise dal predetto responsabile.

L’albo sarà articolato per gruppi di categorie di lavori, utilizzando le categorie generali allegate al D.P.R. 25 gennaio 2000, n.3

I gruppi di categorie saranno predeterminate e rese note nel bando che pubblicizzerà l’istituzione dell’albo e la sua prima compilazione.

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       Articolo 13

Effetto dell’iscrizione all’albo

L’iscrizione all’albo ha effetto permanente.

Ogni impresa ha l’obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell’iscrizione.

Dopo la prima formazione dell’albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell’albo all’inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Per gli aggiornamenti si applica, per le parti compatibili, la procedura di cui al precedente articolo.

Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l’iscrizione.

L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare la persistenza dei requisiti di iscrizione, all’uopo il responsabile della tenuta dell’albo procederà, come previsto dalla vigente normativa, a delle verifiche a campione

Si procede anche in corso d’anno alla cancellazione dall’albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi  previste dall’art.15 del presente regolamento.

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        Articolo  14

Sospensione dall’albo

L’efficacia dell'iscrizione nell’albo può essere sospesa quando a carico dell’iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

1) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;

2) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione all’albo, o procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956,n.1423;

3) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell’esecuzione dei lavori;

4) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

5) negligenza nell’esecuzione dei lavori;

6) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

7) inosservanza dell’obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art.13.

Nel caso di cui al n. 2) il provvedimento si adotta quando l’ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di  società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Il provvedimento adottato nei casi di cui ai numeri 4), 5), e 6) determina la durata della sospensione.

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         Articolo  15

Cancellazione dall’albo

Sono cancellati dall’albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1) grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori;

2) condanna per delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesta per l’iscrizione all’albo;

3) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione delle misure di prevenzione  di cui all’art. 3 della legge 2 dicembre 1956, n. 1223 e la decadenza dell’iscrizione all’albo o la revoca dell’iscrizione stessa;

4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;

5) domanda di cancellazione all’albo;

6) recidive o maggiore gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell’articolo precedente.

Nei casi di cui ai numeri 1), 2), e 3) si applica il secondo comma dell’articolo precedente.

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        Articolo  16

Procedimenti per la sospensione o cancellazione

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli  14 e 15  sono preceduti  dalla comunicazione all’iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

Il responsabile dell’ufficio tecnico  provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'oggetto del procedimento promosso;

b) i fatti e gli addebiti contestati;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

e) il termine per poter presentare deduzioni;

f) il termine per la conclusione del procedimento;

g) il soggetto competente all’adozione del provvedimento finale.

Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvio con un provvedimento motivato, da notificare all’impresa ed agli altri soggetti interessati .

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       TITOLO  TERZO

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

 

Articolo  17

Partecipazione alle gare ufficiose

Qualora nell’albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione, per categoria o per attività e importo occorrenti per l’affidamento, un numero di imprese non superiore a quindici, il dirigente dell’ufficio interessato, spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l’apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.

Se nell’anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l’avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell’albo pretorio di questo  comune.

Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l’apertura delle offerte.

Impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le imprese iscritte all’albo per specializzazione, categoria, attività e importo adeguati al cottimo da affidare, il responsabile dell’ufficio interessato deve formulare ad almeno  cinque di tali imprese, di sua fiducia, specifica richiesta di offerta. Le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l’apertura delle offerte, mediante raccomandata o notifica a mezzo dei messi comunali.

L’invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell’anno, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte di questo Ente, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno.

Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei  cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

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      Articolo  18

Contenuto dell’avviso di informazione

L’avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare, di cui al precedente articolo, dovrà almeno specificare:

a) Procedura di aggiudicazione prescelta;

b) Luogo di esecuzione;

c) Natura ed entità dei lavori da effettuare;

d).Modalità  di finanziamento e di pagamento;

e) Ufficio dove può essere visionata la relativa  documentazione;

f) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte e indirizzo cui devono essere trasmesse;

g) Data, ora e luogo della loro apertura;

h) Condizioni e requisiti per poter partecipare;

i)  Documenti da presentare e relativa modalità;

l)  Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto;

m) Data di pubblicazione del bando di gara.

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Articolo  19

Requisiti per partecipare alle gare ufficiose

Oltre la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e l’assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554, condizioni per poter partecipare alla gara sono alternativamente:

· possesso di attestato di qualificazione per i lavori da eseguire rilasciato da una S.O.A.;

·  iscrizione, da almeno due anni e per i lavori da eseguire, all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

· iscrizione, da almeno due anni e per i lavori da eseguire, al registro prefettizio imprese cooperative, sezione produzione e lavoro;

· iscrizione alla C.C.I.A.A., per le  imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c),  a condizione che abbiano  eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori di importo non inferiore al 50% dell’importo del contratto da stipulare.

Per la limitazione imposta dal comma 3 dell’articolo 24 bis della legge 109/94, come introdotto dalla L.R. 7/02 e L.R. 07/03, debbono astenersi dal partecipare alla gara informale le imprese che nel corso dell’anno solare in cui si celebra la gara abbiano affidato lavori per importo complessivo superiore a 150.000 Euro.

L’importo complessivo di 150.000 Euro è comprensivo dei lavori già affidati e dell’importo di quelli da affidare .

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     Articolo  20

Criterio di aggiudicazione

Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse , così come prescritto  dal comma 11 dell’art. 24  della legge 109/94 nel testo coordinato  con le Leggi regionali 07/02 e 07/03.

La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque ,  così come prescritto  dal comma 11 dell’art. 24  della legge 109/94 nel testo coordinato  con le Leggi regionali 07/02 e 07/03.

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 Articolo   21

L'offerta

Il plico contenente i documenti e l'offerta , che deve essere contenuta in una busta separata ma inclusa nel plico contenente i documenti, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione.

Il plico e la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della data della gara.

L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena la inammissibilità,  il ribasso offerto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuto valido  il ribasso più alto.

Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con i documenti richiesti.

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       Articolo   22

Celebrazione della  gara

Le gare informali sono presiedute dal soggetto individuato ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 51 della legge 142/90 come responsabile delle procedure d’appalto. Fanno parte inoltre della commissione tre dipendenti del servizio interessato per materia scelti dal presidente, di cui uno con funzioni di se