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REGOLAMENTO COMUNALE MODALITA' DI IMPIEGO DI FUOCHI CONTROLLATI NELLE ATTIVITA' AGRICOLE ART. 40 L.R. 11.04.96, n. 16 (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 16 aprile 1998)
ART. 1 Per il periodo 15 giugno - 31 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacale è fatto divieto: a) di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliosi; b) di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliosi; c) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati.
ART. 2 Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere imediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a mt. 10,00 dal ciglio o dalla scarpata delle strade.
ART. 3 E' obbligatorio incominciare la falciatura delle messi, da quelle che si trovano più vicino alle strade pubbliche; le messi appena falciate debbono essere trasportate nelle aie.
ART. 4 Nelle aie debbono essere osservate le seguenti norme: a) i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno mt 6,00; b) il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville; c) il combustibile predetto dovrà essere posto a distanza non minore di mt. 10,00 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia; d) il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo; e) sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore idrico di almeno litri 10 e, per ogni trattore, uno schiumogeno di almeno litri 8; f) si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile; g) dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia, cartelli con la dicitura "VIETATO FUMARE E ACCENDERE FIAMME LIBERE"; h) oltre alle norme suindicate, proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure di precauzione, suggerite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dalle consuetudini locali e dalla pratica al fine di evitare ogni propagazione d'incendio; a tal uopo faranno intensificare la vigilanza, specie nelle giornate di eccessiva calura e di venti impetuosi.
ART. 5 I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare intorno a tali costruzioni ed impianti una zona di rispetto, sgombra completamente da foglie, rami, sterpi, ecc. per un raggio di almeno 10 (dieci) metri.
ART. 6 Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo strade pubbliche e private, fabbricati ed impianti, confini di proprietà devono essere eliminati fino alla distanza di mt. 10,00.
ART. 7 All'atto della semina e per quanto possibile in fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni 200 (duecento) metri in direzioni ortogonali, delle fasce completamente prive di vegetazione di ampiezza pari almeno all'altezza del fusto più alto con minimo di metri 10,00 (dieci), considerati in proiezione orizzontale.
ART. 8 Per la pulitura di coltivazioni agricole specializzate tipo noccioleti, uliveti, agrumeti, vigneti e orti è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque fino alle ore 6,30 (sei e trenta) e solo esclusivamente se la zona circostante è zappata per un raggio di metri 10,00 (dieci). In ogni caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e caldo afoso e nei periodi immediatamente successivi.
ART. 9 Chiunque scopra un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni, nel rispetto della relativa normativa regionale, è obbligato a darne immediatamente AVVISO alle persone del luogo per lo spegnimento, al Comando dei Carabinieri, al Sindaco o all'Ufficio di Protezione Civile costituito presso l'Ufficio Tecnico del Comune per far intervenire i Vigili del Fuoco del più vicino distaccamento ed avvisare il personale del comando di Stazione Forestale di Patti.
ART. 10 fermo restando le norme previste dagli articoli 423 e 449 del Codice Penale, le VIOLAZIONI alle norme di cui al presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da lire 100.000 (centomila) a lire 500.000 (cinquecentomila) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come prescritto dal comma 3° dell'art. 40 della L.R. 16/1996. Per le violazioni del I comma dell'art. 2 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a lire 1.000 (mille) per ogni metro lineare di scarpata confinante con la strada. Per le vioalzioni di cui al II comma dell'art. 2 e violazioni dell'art. 6 si applica una sanzione amministrtiva pecuniaria di somma variabile da lire 50.000 (cinquantamila) a lire 150.000 (centocinquantamila). Per le violazioni di cui all'art.5 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da lire 100.000 (centomila) a lire 200.000 (duecentomila). Per le violazioni di cui agli articoli 1,3,4, e 8 e nel caso in cui non si sviluppano incendi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da lire 100.000 (centomila) a lire 200.000 (duecentomila). La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Sindaco.
ART. 11 nel caso di accertata violazione degli articoli "2" I e II comma, "5" e "6", fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal precedente art. "10", gli Uffici Comunali accertatori provvederanno a diffidare i proprietari del fondo ad effettuare gli interventi previsti dal Regolamento entro un congruo termine da stabilirsi in relazione all'entità dei lavori. La mancata esecuzione dell'intervento oggetto di diffida, nel termine prescritto, comporterà "l'esecuzione d'ufficio" delle opere necessarie per la "messa in sicurezza" dell'area, nel rispetto degli standards prescritti dal presente regolamento, con rivalsa nei confronti della ditta inadempiente. Tutte le azioni di rivalsa dovranno seguire le procedure previste dalle vigenti normative per il recupero di somme da parte della Pubblica Amministrazione e saranno curate dal responsabile dell'Ufficio di ragioneria. I procedimenti di "esecuzione d'ufficio" verrano proposti dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, o da un suo delegato, ed affidati nel rispetto delle procedure prescritte dai regolamenti comunali e dalla normativa sugli interventi urgenti.
Il testo è pubblicato a solo titolo informativo. Fa fede il testo allegato alla delibera di approvazione del regolamento. |