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D. Lgs. 507/1993 - TARIFFE |
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Ufficio da contattare: Ufficio Tributi |
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(riferimento: sig.ra Amelia Natoli) |
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Tel. 0941.32281 - 367028 * Fax 0941. 367029 |
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dal Lunedì al Venerdì - dalle ore: 8.30 alle ore 13.00 Martedì e Giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30 |
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1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a
garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di
qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di
rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di
messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. 2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito
nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in
corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo. 3. La superficie degli impianti da adibire alle
pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e
comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila
abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni. |
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1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è
dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto,
comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione. 2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni
per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente: Per i primi 10 giorni Per ogni periodo successivo di 5
giorni o frazione comuni di classe V per i primi 10 giorni: € 1,03 / per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione: € 1,54 3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il
diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento. 4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici
fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento. 5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila
abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da
lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto. 6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla
pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni. 7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo. |
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1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza; e) per gli annunci mortuari. |
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1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. |