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(imposta comunale pubblicità) |
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D. Lgs. 507/1993 - TARIFFE |
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3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art.14) |
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Ufficio da contattare: Ufficio Tributi |
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(riferimento: sig.ra Amelia Natoli) |
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Tel. 0941.32281 - 367028 * Fax 0941. 367029 |
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dal Lunedì al Venerdì - dalle ore: 8.30 alle ore 13.00 Martedì e Giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 |
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1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne,
cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta
per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente: comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . € 11,36 2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1
che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di
quella ivi prevista. 3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni
dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si
applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1. 4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento. |
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1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto
proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture
autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso
pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari
installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata
all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4. 2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è
dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana
l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad
uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. 3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su
veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune
ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o
mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in
dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa: a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg..................................... € 74,36 b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg ...................................... € 49,57 c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie .... € 24,78 Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di
cui al presente comma è raddoppiata. 4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta
l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non
più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. 5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione
dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. |
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Art. 14 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI |
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1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con
insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili
mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del
messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal
numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa: comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . € 16,52 2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non
superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. 3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2
effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe. 4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o
aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti
riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita
alla proiezione, in base alla seguente tariffa: comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . € 2,06 5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia
durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi
prevista. |
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1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri
mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni
periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1. 2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante
scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi
d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti
pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella
seguente misura: comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . € 49,57 3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e
simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2. 4. Per la pubblicità effettuata mediante
distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con
cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od
effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità
di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa: comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . € 2,06 5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi
amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è
la seguente: comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . € 6,19 |
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1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicità
relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza. |
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1. Sono esenti dall'imposta: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali
adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè
i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle pareti di ingresso dei locali medesimi
purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva
di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o
sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività
svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la
superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali
sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all'interno,
sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni
in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai
giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di
ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni
dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le
tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni
relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture
ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13; g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva
dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per
l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. 1. bis - L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente. |