LEGGE REGIONALE 1 settembre 1997, n. 33
G.U.R.S. 2 settembre 1997, n. 47
Norme per la protezione, la tutela e
l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Capo I
SALVAGUARDIA DELLA FAUNA SELVATICA
E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione tutela il patrimonio faunistico e ne favorisce la ricostituzione nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale.
2. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge disciplinano la gestione del patrimonio faunistico e regolamentano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, anche a fini sportivi, e delle attività di allevamento, anche a scopo amatoriale, nel rispetto delle esigenze di conservazione della fauna selvatica, degli equilibri ecologici e naturali e di un corretto svolgimento delle attività agricole, zootecniche e forestali.
Art. 2
Fauna selvatica
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie animali delle quali esistono popolazioni o esemplari viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale.
2. Le specie i cui esemplari costituiscono fauna selvatica sono distinte in:
a) specie particolarmente protette;
b) specie protette;
c) specie che possono costituire oggetto di attività venatoria.
3. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate nell'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Sono altresì protette le specie elencate all'allegato IV lettera A, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.
4. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato.
5. L'attività venatoria è consentita per le specie presenti in Sicilia ed individuate dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge non si applicano ai ratti, ai topi propriamente detti alle arvicole ed alle talpe.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto zootecnico sperimentale, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, istituisce un Centro pubblico di smistamento e di riproduzione di fauna selvatica allo scopo precipuo di ricostituire in Sicilia le popolazioni autoctone di fauna selvatica depauperate, in particolare della coturnice siciliana (alectoris graeca whitakeri). Il Centro opera in collaborazione con le ripartizioni faunistiche venatorie.
Art. 3
Divieto di uccellagione ed altri
divieti
1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, sono vietati:
a) ogni forma di uccellagione;
b) la cattura e la detenzione di uccelli e di mammiferi selvatici nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati;
c) la caccia, la cattura e la detenzione di tartarughe di mare, di testuggini sia di terra che di acqua dolce, di istrici;
d) l'introduzione di specie alloctone.
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 812/2001)
Art. 4
Controllo della fauna
1. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste divieto di caccia.
2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono esercitati dalle ripartizioni faunistico-venatorie mediante l'utilizzazione di metodi ecologici in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, previo parere dell'Osservatorio faunistico siciliano.
3. Su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie, ove queste abbiano accertato l'inefficienza dei metodi di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare piani di cattura sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. In casi del tutto eccezionali o per imprescindibili esigenze sanitarie l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può autorizzare con le stesse modalità piani di abbattimento selettivi e, comunque, senza l'uso di veleni.
4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono demandati alle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
5. Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi:
a) dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
b) (lettera omessa in quanto impugnata, ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione
Siciliana).
6. Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4.
7. La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza.
Art. 5
Cattura temporanea ed inanellamento
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comitato regionale faunistico-venatorio, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, autorizza con decreto l'istituzione di stazioni di inanellamento presso le università siciliane o altre istituzioni scientifiche pubbliche operanti nella Regione la cui attività sia esclusivamente o prioritariamente rivolta al settore faunistico.
2. E' fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati di darne notizia alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, che provvede ad informare l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. La notizia può essere data altresì al distaccamento del Corpo forestale della Regione nonché al Comitato di gestione del competente ambito territoriale di caccia che sono tenuti a trasmetterla alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.
3. Chiunque sia sorpreso nella flagranza di disperdere o distruggere o comunque di fatto disperda, distrugga o si appropri di anelli rinvenuti su uccelli è passibile di sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alla cattura di fauna a scopo scientifico.
5. All'inanellamento degli esemplari da liberare in natura detenuti nei centri di recupero, istituiti ai sensi del successivo articolo 6, provvedono le ripartizioni faunistico-venatorie di concerto con i centri di recupero.
Art. 6
Centri di recupero
1. La Regione favorisce il soccorso, la detenzione temporanea, il recupero in ambienti idonei e, ove possibile la successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà. A tal fine promuove l'istituzione di centri di recupero, in numero non superiore ad uno per provincia, ad opera di associazioni riconosciute ai sensi della presente legge in grado di consentire la reintroduzione, ove possibile, di esemplari sottoposti alla loro cura in habitat naturali, provvedendo anche mediante convenzione per l'utilizzazione di beni e strutture pubbliche.
2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, riconosce i centri di recupero. Il controllo sui centri di recupero viene esercitato dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al rispetto di apposito disciplinare adottato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana istituisce un centro regionale per il recupero della fauna selvatica.
5. I centri di recupero istituiti su tutto il territorio regionale devono essere dotati di apposite strutture per la riabilitazione della fauna selvatica; in caso contrario vengono considerati, anche ai sensi dell'autorizzazione di cui al comma 2, centri di primo soccorso. La fauna ivi detenuta, dopo le prime cure, deve essere inviata al centro regionale di recupero per la fauna selvatica.
6. Per il funzionamento del centro regionale per la fauna selvatica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere al gestore del centro una sovvenzione annua.
Art. 7
Danni e prevenzione
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere agli agricoltori e agli allevatori indennizzi, nella misura del 100 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica, in specie da quella protetta, alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge.
2. La richiesta di indennizzo, corredata da una perizia giurata, è inoltrata, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data dell'evento dannoso, alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, che dispone ispezioni entro i successivi trenta giorni al fine di accertare la sussistenza e consistenza del danno.
3. Entro i 90 giorni successivi alla richiesta di cui al comma 2, le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono in merito all'accoglimento o al rigetto della medesima.
4. Gli interventi per la prevenzione dei danni sono effettuati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro sessanta giorni dalla richiesta o comunque dal momento in cui il proprietario o il conduttore del fondo hanno manifestato il loro consenso scritto e sono finalizzati esclusivamente all'allontanamento della fauna che arreca danni.
Titolo II
Pianificazione faunistico-venatoria
Osservatorio faunistico siciliano
e organizzazione
tecnico-amministrativa
Art. 8
Ripartizioni faunistico-venatorie
1. Le ripartizioni faunistico-venatorie sono organi decentrati dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con sede in ciascun capoluogo di provincia e con competenza territoriale provinciale.
2. Sono compiti delle ripartizioni faunistico-venatorie:
a) predisporre ed attuare:
1) iniziative per la pianificazione del territorio di rispettiva competenza, individuandone la destinazione differenziata ai sensi della presente legge;
2) programmi faunistici articolati per comprensori omogenei;
3) piani e iniziative di miglioramento ambientale volti a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica;
b) provvedere al ripopolamento ed al controllo della fauna;
c) individuare, sentiti i comuni interessati, le zone ed i periodi da destinare all'allenamento, all'addestramento e alle gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nonché le zone idonee per le sole gare su selvaggina naturale destinate esclusivamente ai cani da ferma;
d) istruire le istanze per la costituzione di aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie;
e) esprimere parere all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sulla sussistenza dei requisiti dei centri privati di produzione di selvaggina e di allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale;
f) controllare i centri per il recupero della fauna selvatica di cui all'articolo 6;
g) curare l'anagrafe dei cacciatori residenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, avvalendosi anche dei comuni;
h) coordinare l'attività di vigilanza volontaria da svolgersi mediante servizi congiunti di tre agenti della associazioni venatorie e ambientaliste;
i) svolgere attività di studio e propaganda per la tutela della fauna selvatica e degli equilibri naturali e biologici, anche attraverso la realizzazione di iniziative divulgative, nonché diffondere le norme che regolano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dal calendario venatorio;
l) relazionare sulle infrazioni conseguenti all'accertamento operato dagli organi preposti, al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste da parte del Corpo forestale della Regione Siciliana;
m) formulare proposte per l'istituzione, il mantenimento o la revoca delle oasi di protezione e rifugio della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46, o di aree di interesse faunistico meritevoli di particolare protezione;
n) individuare entro il 28 febbraio di ogni anno, d'intesa con l'Azienda delle foreste demaniali, e tenuto conto delle proposte di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), le zone del demanio forestale, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ove è consentito l'esercizio venatorio, dandone comunicazione all'Assessore regionale per l'Agricoltura e le foreste entro il successivo 30 marzo di ogni anno per la formulazione del calendario venatorio;
o) curare la statistica delle presenze faunistiche e del prelievo venatorio, anche attraverso il rilevamento dei dati riportati nei tesserini regionali di caccia restituiti dai cacciatori;
p) inoltrare, entro il 30 marzo di ogni anno, le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio, ivi compresa l'individuazione dei territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto, tenendo conto delle eventuali indicazioni dei comuni interessati;
q) procedere alla concessione, alla liquidazione e al pagamento delle somme e dei contributi concernenti gli interventi nel settore faunistico-venatorio e cinologico di cui alla presente legge, inclusi quelli deliberati dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, per progetti comportanti una spesa non superiore a lire 250 milioni. Per importi superiori provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
r) fornire attività di supporto tecnico-amministrativo agli organi degli ambiti territoriali di caccia;
s) deliberare, previo parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sulle istanze dei cacciatori relative alla scelta degli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza ai sensi dell'articolo 22 comma 5, lettera b), nonché sulle richieste dei cacciatori relative all'esercizio dell'attività venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie;
t) svolgere i compiti, le attività e gli interventi ad esse demandati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, ivi compresa la tabellazione delle zone sottratte all'esercizio venatorio che non sia a carico di altri soggetti.
3. Ai compiti di cui alle lettere a), b), c), h), m), n), p) del comma 2 le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono previa acquisizione del parere del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia.
Art. 9
Osservatorio faunistico siciliano
1. Nel quadro del potenziamento delle strutture dirette a qualificare l'intervento regionale per la protezione della fauna selvatica è istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - direzione interventi strutturali, l'Osservatorio faunistico siciliano.
2. L'Osservatorio faunistico siciliano opera d'intesa con le ripartizioni faunistico-venatorie fornendo consulenze alle medesime e cura i rapporti con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
3. L'Osservatorio faunistico siciliano cura lo studio della biologia delle singole specie animali presenti nel territorio regionale e dei loro rapporti con l'ambiente al fine dell'emanazione di provvedimenti inerenti alla protezione e al controllo della fauna.
4. Spetta in particolare all'osservatorio:
a) la realizzazione e l'aggiornamento del censimento delle specie animali stabilmente residenti o di passaggio migratorio nel territorio regionale;
b) lo studio della utilizzazione e selezione degli habitat, dei comportamenti e delle abitudini alimentari delle specie di cui alla lettera a) nonché il coordinamento dei ripopolamenti effettuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie;
c) la formulazione di proposte per la conservazione delle specie protette e per la salvaguardia delle zone di interesse faunistico;
d) il controllo sui centri privati di riproduzione di selvaggina, sugli allevamenti, nonché la costituzione e la gestione di allevamenti sperimentali delle specie cacciabili;
e) il coordinamento delle attività di inanellamento, degli interventi destinati al ripopolamento faunistico ed al controllo della fauna, ai fini della difesa delle colture agricole;
f) la progettazione di programmi di ricerca anche a carattere europeo interessanti l'area del territorio siciliano, per l'inserimento nei relativi piani di finanziamento anche in collaborazione con le università e con il Consiglio nazionale delle ricerche o altre istituzioni scientifiche e tecniche del settore faunistico-venatorio italiane o straniere.
5. L'Osservatorio faunistico siciliano si avvale di personale della Regione, sulla base di un organico definito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva con proprio decreto lo statuto (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana) riguardanti l'Osservatorio faunistico siciliano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1997. Per il biennio 1998-1999 la spesa è valutata in lire 200 milioni in ragione d'anno. Dall'anno 2000, la spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
8. Al relativo onere dell'anno 1997 si provvede con la riduzione dello stanziamento del capitolo 14730 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo. La spesa autorizzata per il biennio 1998-1999 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1998 nel codice 03.08.06 mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, e quanto a lire 200 milioni per l'anno 1999 nel codice 1001.
Art. 10
Compiti di vigilanza delle ripartizioni
faunistico-venatorie
1. Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano la tutela e la protezione della fauna selvatica nonché su quelle che regolano l'attività venatoria nel territorio di competenza.
2. Le ripartizioni faunistico-venatorie vigilano altresì sul conseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge negli ambiti territoriali di caccia, nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri privati di produzione della selvaggina, negli allevamenti, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie, avvalendosi del personale del ruolo tecnico e amministrativo in servizio presso le ripartizioni stesse, di quello che abbia comunque già svolto compiti di vigilanza venatoria e di quello facente parte del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 23 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, nonché dei dirigenti e dei funzionari addetti ai compiti istruttori per le attività e le iniziative di tutela e di incremento della fauna e di miglioramento degli ambienti naturali.
3. Al coordinamento delle ripartizioni faunistico-venatorie sono preposti dirigenti dell'Amministrazione regionale con anzianità di servizio di almeno dieci anni e comprovata esperienza in materia.
4. Le proposte, i programmi e i piani di cui all'articolo 8 comma 2, lettera a), sono approvati, unitamente alle modalità di attuazione, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio.
5. Salvo le competenze del Ministero dei trasporti in materia di controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, le ripartizioni faunistico-venatorie sono autorizzate ad effettuare, su richiesta delle autorità aeroportuali, operazioni di controllo e di cattura della fauna selvatica, comunque presente negli aeroporti e nelle aree di pertinenza, anche a fini di ripopolamento di altre zone.
6. In caso di carenza di personale addetto alla guida degli automezzi, gli altri dipendenti delle ripartizioni, purchè in possesso dei requisiti di legge, possono essere autorizzati alla utilizzazione degli stessi mezzi.
Art. 11
Competenze dei comuni
1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge i comuni hanno la competenza di rilasciare ai titolari di regolare licenza di caccia residenti nel comune il tesserino regionale e di curare gli adempimenti di cui all'articolo 31 per conto della ripartizione faunistico-venatoria competente.
2. I sindaci possono inoltrare alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, proposte concernenti:
a) l'istituzione, il mantenimento o la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura interessanti il proprio territorio;
b) divieti di caccia anche temporanei per particolari e rilevanti esigenze locali;
c) la possibilità di svolgimento dell'attività venatoria in particolari zone del demanio forestale ricadenti nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
d) l'indicazione delle aree faunistico-venatorie nelle quali inibire l'uso del furetto;
e) la previsione, in aggiunta a quelle individuate, di zone da destinare all'addestramento, all'allenamento ed alle gare di cani da ferma e da seguita.
Art. 12
Comitato regionale faunistico-venatorio
1. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è organo tecnico-consultivo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione della legislazione in materia di tutela della fauna selvatica e di prelievo venatorio.
2. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; la presidenza può essere delegata al direttore regionale preposto alla direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato medesimo.
3. Il Comitato regionale faunistico-venatorio è composto:
a) dal dirigente coordinatore del gruppo competente della direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste, da un dirigente tecnico e da un dirigente amministrativo, uno dei quali ultimi svolge la funzione di segretario;
b) da un dirigente tecnico della direzione regionale delle foreste;
c) da tre esperti universitari nelle seguenti discipline: biologia e conservazione della fauna selvatica; tutela dell'ambiente e conservazione degli ecosistemi; problemi agro-forestali ed economia e politica agraria, nominati su terne di nominativi segnalate dai rettori delle università siciliane;
d) da un rappresentante di ciascuna associazione venatoria riconosciuta in ambito regionale e designato dalla stessa;
e) da un rappresentante per ogni associazione ambientalista riconosciuta ai sensi della presente legge;
f) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali operanti in agricoltura e presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, designato dalle medesime;
g) da un rappresentante dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, titolare di affisso E.N.C.I. con esperienza decennale nell'allevamento e nella presidenza di un gruppo cinofilo ed esperto nel settore venatorio, designato dallo stesso, e da un esperto ornitologo segnalato dalla Federazione ornicoltori italiani;
h) dal direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico;
i) dal direttore o da un suo delegato dell'Istituto zooprofilattico siciliano;
l) da un rappresentante degli allevatori di selvaggina segnalato dalle associazioni riconosciute.
4. Le designazioni devono pervenire all'Assessore per l'agricoltura e le foreste entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alla nomina anche in mancanza delle designazioni.
5. Le sedute del Comitato sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione.
7. Il Comitato dura in carica per un triennio e i suoi componenti, salvo quelli presenti in ragione della carica, possono essere confermati per una sola volta.
8. Il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato esperti nelle materie inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, con funzioni esclusivamente consultive.
9. Le funzioni di segreteria del comitato sono assicurate dal gruppo competente dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.
Art. 13
Compiti del Comitato regionale
faunistico-venatorio
1. Il Comitato regionale faunistico-venatorio esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed in particolare su:
a) gli indirizzi generali per l'esercizio delle singole attività di pianificazione faunistico-venatoria e i programmi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a);
b) il calendario venatorio regionale;
c) gli indirizzi, le finalità e le modalità riguardanti l'organizzazione e l'attuazione di fiere e di manifestazioni faunistico-venatorie e cinotecniche in sede regionale, anche se a carattere nazionale ed internazionale;
d) i criteri riguardanti la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-venatorie, nonché di centri di produzione di selvaggina;
e) i criteri e gli indirizzi generali riguardanti l'attività degli ambiti territoriali di caccia;
f) i criteri, i requisiti e le condizioni necessari perché possa essere consentito l'esercizio venatorio in particolari zone del demanio forestale;
g) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari per l'istituzione, il mantenimento e la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura, individuando in quest'ultimo caso un'area di rifugio all'interno del territorio della zona di ripopolamento e cattura da mantenere sottratta all'esercizio venatorio anche dopo la revoca, per non più di un ulteriore biennio;
h) i criteri e le modalità di gestione dei territori interdetti alla libera caccia;
i) i criteri l'istituzione ed il funzionamento dello schedario generale dei titolari di licenza di caccia nonché di quanti violino la legislazione in materia faunistico-venatoria, anche ai fini dell'accertamento della recidività;
l) i criteri per il rilevamento periodico dei dati statistici relativi al prelievo venatorio della fauna selvatica;
m) i criteri, le condizioni e i requisiti necessari in particolari aree di interesse faunistico-venatorio perché venga istituito il divieto di caccia, anche temporaneo, per specifiche e rilevanti esigenze locali;
n) i criteri su cui devono uniformarsi i programmi di propaganda di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i);
o) i criteri, le condizioni generali da determinarsi con provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per la concessione degli aiuti di cui agli articoli 36 e 40, delle assegnazioni di cui all'articolo 22, comma 8, nonché dei contributi di cui all'articolo 23, comma 4, lettera c). I componenti designati dagli enti e dagli organismi rispettivamente interessati agli aiuti devono astenersi.
2. Il Comitato regionale faunistico-venatorio può proporre l'adozione di provvedimenti nelle materie di cui alla presente legge, nonché la realizzazione di studi, ricerche ed indagini anche sperimentali finalizzati a migliorare l'intervento per la protezione della fauna selvatica, da affidare alle ripartizioni faunistico-venatorie in collaborazione con gli istituti universitari specializzati.
Art. 14
Pianificazione faunistico-venatoria
1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione e regolamentazione del prelievo venatorio.
2. La realizzazione del piano ha luogo anche mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. E' destinata a protezione della fauna selvatica una quota del 25 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale, ivi compresi i territori nei quali sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni. Nelle isole minori la quota del 25 per cento va computata nell'ambito del proprio territorio.
4. Il territorio agro-silvo-pastorale di cui al comma 3 comprende anche le oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, le zone di ripopolamento e cattura ed il centro pubblico di riproduzione e smistamento della fauna selvatica di cui agli articoli successivi, i parchi e le riserve naturali, nonché le zone cinologiche, in cui è precluso l'esercizio dell'attività venatoria.
5. Per "protezione" si intende il divieto di abbattimento e cattura accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione e la cura della prole.
6. Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia regionale è destinato sino ad un massimo del 15 per cento della sua superficie a caccia riservata a gestione privata, a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento. Il 50 per cento di tale superficie è riservato alle aziende agro-venatorie, il 25 per cento alle aziende faunistico-venatorie e il restante 25 per cento a centri privati di produzione di selvaggina e ad allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
7. Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, non riservato alle finalità di cui ai commi 3 e 6, è destinato alla gestione programmata della caccia secondo le modalità indicate agli articoli 17 e seguenti.
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 974/2001)
Art. 15
Piano regionale faunistico-venatorio
1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, ha durata quinquennale e costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale.
2. Il piano regionale può contenere la previsione di comprensori omogenei finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento degli habitat naturali, individuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie nell'ambito della loro competenza. All'uopo l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana norme attuative per la regolamentazione dei predetti comprensori.
3. Il piano regionale individua le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.
4. Il piano regionale determina altresì:
a) i criteri e gli interventi per il ripopolamento di specie di fauna selvatica la cui presenza si sia rarefatta in Sicilia, o di altre specie, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica:
b) i criteri per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari e conduttori di fondi rustici ai sensi dell'articolo 23, comma 4, lettera c;
c) i criteri per la autorizzazione e la regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-venatorie nonché per la destinazione del territorio di cui all'articolo 14, comma 6.
5. Il piano regionale contiene i criteri e le finalità prioritari per l'organizzazione delle attività regionali rivolte alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, nonché prescrive le attività di studio, ricerca, indagine e formazione inerenti alla presente legge.
6. Nel piano regionale è indicato il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi ivi programmati.
7. Il piano regionale è corredato dalla mappa regionale faunistico-ambientale e dalla carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche.
8. Le province regionali e le autorità di parco, ai fini della predisposizione del piano regionale faunistico-venatorio, possono avanzare proposte all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
9. Il piano regionale, anche sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 8, contiene previsioni per il miglioramento ambientale mediante la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché progetti di ripopolamento di fauna selvatica anche tramite la cattura di animali selvatici presenti in soprannumero negli ambiti faunistici, ivi compresi i parchi regionali, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e nel rispetto delle specifiche competenze degli organi di gestione dei parchi e delle riserve naturali.
10. Il piano regionale faunistico-venatorio è approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Con le medesime procedure di cui al comma 1, il piano può essere modificato prima della scadenza.
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 974/2001)
Art. 16
Consenso dei proprietari o dei conduttori di
fondi
1. Le proposte di delimitazione delle superfici da vincolare ad aree destinate ad oasi di protezione, rifugio e sosta della fauna selvatica, a zone di ripopolamento e cattura e a zone cinofile, sono notificate dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
2. Qualora nei sessanta giorni successivi alle notifiche di cui al comma 1 sia presentata opposizione motivata in carta semplice ai sensi del comma 14 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 60 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
3. Il consenso di cui al presente articolo si intende validamente manifestato nel caso in cui non sia stata presentata l'opposizione di cui al comma 2.
4. In via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione di piani di miglioramento ambientale.
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 974/2001)
Titolo III
Disciplina dell'attività venatoria
Art. 17
Esercizio dell'attività venatoria
1. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva nelle forme consentite dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. E' considerato inoltre esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa della medesima per abbatterla.
4. Qualunque modo di abbattimento o cattura diverso da quelli di cui al comma 2 è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o forza maggiore.
5. La fauna abbattuta durante l'esercizio venatorio praticato in conformità alle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
6. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini dell'esercizio delle attività di impresa agricola previste dalla presente legge, limitatamente all'area dove vengono allevati gli animali e alle specie oggetto di allevamento.
7. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimali di lire 1.000 milioni per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o per invalidità permanente.
8. I massimali di cui al comma 7 vengono aggiornati ogni quattro anni secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
9. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso del tesserino regionale.
10. In caso di sinistro trova applicazione l'articolo 12, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
þ[AA018]Art. 18
Calendario venatorio
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, emana, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e le specie previste dall'articolo 19, con l'indicazione del numero massimo, complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di caccia. L'annata venatoria decorre dal 15 giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno successivo.
2. Alle disposizioni del calendario venatorio, con le deroghe e le prescrizioni che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ritiene di operare, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, sono sottoposte anche le zone del territorio regionale nelle quali sono istituite le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie.
3. In sede di emissione del calendario venatorio l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste regolamenta l'uso del furetto munito di museruola.
4. Con le stesse procedure di adozione del calendario venatorio, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può vietare la caccia o ridurne i periodi per alcune località e per determinate specie di selvaggina, pur se incluse fra quelle indicate dall'articolo 2, comma 2, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. L'esercizio venatorio è consentito nei giorni di sabato e domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì, di mercoledì, o di giovedì.
6. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).
7. La caccia di selezione al cinghiale è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Il calendario venatorio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.