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LEGGI E DECRETI
PRESIDENZIALI
LEGGE 22 dicembre 2005, n. 19. Misure
finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2005. Disposizioni varie.
REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1. Autorizzazione all'effettuazione di operazioni
finanziarie
1. L'Assessorato regionale del bilancio e
delle finanze è autorizzato alla contrazione di mutui ed all'effettuazione di
altre operazioni finanziarie per l'attualizzazione delle entrate derivanti
dalla definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo
2002-2004 riconosciuti alla Regione a titolo di acconto a valere sulle
spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto. Le quote annuali
riconosciute dallo Stato per le predette finalità sono utilizzate dalla
Regione per far fronte a spese di investimento.
Art. 2. Riforma del servizio regionale di
riscossione
1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello
Statuto speciale della Regione siciliana e dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni
dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella
legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, si
applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente
legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'articolo 3 del
decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di
conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla "Riscossione S.p.A."
devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla "Riscossione Sicilia S.p.A." di
cui al comma 3. 2. In conformità alle disposizioni contenute
nell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della
relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, a
decorrere dall'1 ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in
concessione del servizio regionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante la società
di cui al comma 3. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Regione, con l'eventuale partecipazione
dell'Agenzia delle Entrate, procede alla costituzione della "Riscossione
Sicilia S.p.A.", con un capitale iniziale di 16 milioni di euro e con la
partecipazione comunque maggioritaria della Regione. 4. Per la
Regione, i diritti corporativi sono esercitati dal dipartimento finanze e
credito dell'Assessorato bilancio e finanze, che li esercita anche nel
contenuto dei patti parasociali. 5. La Riscossione Sicilia S.p.A.,
anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di personale dei soci pubblici, che ne dichiarino la disponibilità e
anche attraverso la società per azioni, partecipata ai sensi del comma 7
dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della
relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, svolge
le attività previste dal comma 4 del medesimo articolo 3. 6.
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze rende annualmente
all'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato dell'attività di
riscossione; a tal fine, il dipartimento finanze e credito dell'Assessorato
regionale del bilancio e delle finanze fornisce allo stesso Assessore i
risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta
dalla Riscossione Sicilia S.p.A. 7. La Riscossione Sicilia S.p.A.
assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività
di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente
iscritti nel bilancio della Regione per i compensi per tali attività, risparmi
pari ad almeno 1.800 migliaia di euro per l'anno 2007, 1.750 migliaia di euro
per l'anno 2008 e 1.860 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2009. 8.
Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la
Riscossione Sicilia S.p.A e la società dalla stessa partecipata ai sensi del
comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché
della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni,
sono remunerate: a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto
dall'articolo 18 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, ferme restando le
disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo; b) successivamente,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112. 9. A decorrere dall'1 ottobre 2006 i riferimenti contenuti nelle
vigenti norme regionali ai concessionari del servizio regionale della
riscossione si intendono riferiti alla Riscossione Sicilia S.p.A. ed alla
società dalla stessa partecipata, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del
decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di
conversione e successive modifiche ed integrazioni. 10. La durata
delle concessioni del servizio regionale di riscossione dei tributi, in
scadenza il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5
novembre 2004, n. 15, è prorogata fino al 30 settembre 2006. Dall'1 ottobre
2006 le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate mediante
la società di cui al comma 3. 11. Per il servizio di riscossione
mediante ruolo svolto, nell'anno 2006, dal concessionario e dalla società di
cui al comma 3, la remunerazione è determinata secondo la seguente
articolazione: a) per un volume di riscossioni tra euro 81.563.857,08, pari
alle riscossioni dei ruoli al netto del condono conseguito nell'anno 2004
maggiorate del 5 per cento ed euro 90.000.000,00, sarà erogata una
remunerazione di euro 46.682.133,00, pari a quella prevista per gli anni 2004
e 2005; b) per un volume di riscossioni di oltre 90.000.000,00 di euro e
fino ad euro 124.000.000,00, sarà erogata una retribuzione aggiuntiva pari al
5 per cento delle maggiori riscossioni. Tale retribuzione aggiuntiva,
pertanto, non può essere superiore ad euro 1.700.000,00; c) per un volume
di riscossioni inferiore ad euro 81.563.857,08 e, comunque, fino ad euro
21.563.857,08 la retribuzione subirà una decurtazione pari al 5 per cento
delle minori riscossioni. La predetta decurtazione, pertanto, non può essere
superiore ad euro 3.000.000,00. 12. Con decreto del dirigente
generale del dipartimento finanze e credito, da adottare entro il 30 aprile
2007, la remunerazione complessiva spettante verrà ripartita tra i
concessionari di ogni ambito territoriale secondo la percentuale con la quale
gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia. 13. La
remunerazione di cui al comma 11 è corrisposta proporzionalmente al servizio
reso ed è calcolata, su base annua, in dodicesimi. 14. L'onere
derivante dalle disposizioni di cui al comma 11, valutato in 48.400 migliaia
di euro, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2006, nello stanziamento
indicato nell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516. Per le finalità di cui al comma
3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 16.000 migliaia
di euro, cui si fa fronte con parte delle somme non utilizzate relative ad
assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto. Possono altresì
essere utilizzate le risorse assegnate per l'anno 2006 in favore della Regione
ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto. 15. Per l'attuazione di
quanto previsto dalla presente disposizione il Ragioniere generale della
Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie
variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
Art. 3. Oneri della contrattazione collettiva
regionale
1. Gli oneri da destinare alla contrattazione
collettiva regionale per il personale della Regione con qualifica dirigenziale
a tempo indeterminato e determinato, comprensivi degli oneri sociali e
dell'IRAP a carico della Amministrazione regionale, sono quantificati, per
l'esercizio finanziario 2005, in relazione al biennio economico 2002-2003, in
25.750 migliaia di euro e, in relazione al biennio economico 2004-2005, in
11.148 migliaia di euro. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva
regionale per il biennio economico 2004-2005, comprensivi degli oneri sociali
e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della
Regione con qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato,
sono quantificati per l'esercizio finanziario 2005 in 31.384 migliaia di euro.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 17.381 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.3,
capitolo 215707) e di 20.384 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.3, capitolo
215705). 2. Gli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge
regionale 19 maggio 2005, n. 5, relativi al personale con qualifica
dirigenziale degli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale
15 maggio 2000, n. 10, sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2005, in
relazione al biennio economico 2002-2003, in 1.847 migliaia di euro e, in
relazione al biennio economico 2004-2005, in 673 migliaia di euro, mentre i
medesimi oneri relativi al personale con qualifica non dirigenziale degli
stessi enti regionali sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2005, in
relazione al biennio economico 2004-2005, in 2.636 migliaia di euro. Per le
finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario
2005, l'ulteriore spesa di 2.520 migliaia di euro (UPB 4.2.1.3.99, capitolo
213304) e di 2.636 migliaia di euro (UPB 4.2.1.3.99, capitolo 213305). Le
somme iscritte nei fondi di cui al presente comma sono da intendersi a
destinazione vincolata. 3. Gli oneri da destinare per gli esercizi
finanziari 2006 e 2007 alle contrattazioni collettive regionali di cui ai
commi 9 e 10 sono quantificati ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 della
legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, così come modificato dal comma 1
dell'articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21. 4.
All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. l0,
le parole "derivante dalla" sono sostituite dalle parole "da destinare
alla".
Art. 4. Interventi a sostegno del comparto
agricolo
1. Al fine di qualificare il settore
vitivinicolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005 (UPB 4.2.2.7.99,
capitolo 613940), la spesa, a destinazione vincolata, di complessivi 100.000
migliaia di euro, da iscrivere in un fondo unico da destinare, con decreto del
Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali, alle seguenti finalità, con possibilità
di effettuare compensazioni tra i vari interventi: a) 25.000 migliaia di
euro per le finalità previste dalla misura F1A del Regolamento CE n. 1257/99
applicata all'intero territorio regionale; b) 25.000 migliaia di euro
per le finalità previste dall'articolo 104 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32, per il mantenimento del paesaggio agrario della vite; c)
6.000 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 della legge
regionale 1 agosto 1977, n. 73, per programmi sperimentali e innovativi; d)
20.000 migliaia di euro per le finalità previste dagli articoli 24 bis,
24 ter e 24 quater del Regolamento CE n. 1257/99 introdotti dall'articolo 1
del Regolamento CE n. 1783/2003; e) 9.000 migliaia di euro per le
finalità previste dall'articolo 24 quinquies del Regolamento CE n. 1257/99
introdotto dall'articolo 1 del Regolamento CE n. 1783/2003; f) 3.000
migliaia di euro per le finalità previste dall'articolo 68, comma 2, della
legge regionale 16 aprile 2003, n. 4; g) 6.000 migliaia di euro per
l'incremento del fondo a gestione separata istituito presso l'IRCAC, con
l'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche
ed integrazioni, con riserva di destinazione per interventi conformi alle
disposizioni del Regolamento CE n. 1/2004 relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, effettuati a favore delle cantine
sociali in forma cooperativa aventi sede in Sicilia nonché 3.000 migliaia di
euro per l'attuazione della convenzione stipulata con l'ISMEA per la
realizzazione di un programma di interventi finalizzato a favorire l'accesso
al mercato del credito e dei capitali da parte delle imprese agricole ed
agroalimentari siciliane; h) 3.000 migliaia di euro da destinare
all'integrazione regionale dei fondi rischi di cui all'articolo 3, comma 1
della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, in favore delle cantine
sociali in forma cooperativa aventi sede o unità operative nel territorio
siciliano, per la concessione delle agevolazioni sotto forma di garanzia
previste dall'articolo 16 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.
Art. 5. Assegnazioni ai comuni
1.
Per l'esercizio finanziario 2005, l'assegnazione ai comuni di cui
all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è
incrementata di 105.000 migliaia di euro, di cui 40.000 migliaia di euro
destinata a spese di investimento. Una quota delle assegnazioni, ai sensi del
presente comma, pari a 1.000 migliaia di euro è destinata ad incremento del
fondo in favore delle unioni dei comuni. 2. La somma di cui al comma
1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, non
destinata a spese di investimento, è comprensiva della quota assegnata al
comune di Palermo ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, dopo le parole "31 marzo 2005" aggiungere le parole "o
successivamente". 3. I comuni sono autorizzati ad apportare le
conseguenti variazioni di bilancio entro venti giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
Art. 6. Integrazione del fondo
sanitario
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 2.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 3. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 5. Per la
copertura del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a
quello complessivamente quantificato per la Regione siciliana per l'anno 2005,
nonché per gli oneri discendenti dall'applicazione del comma 1, del comma 2 e
del comma 4, valutati rispettivamente in 1.100 migliaia di euro, 2.000
migliaia di euro e 1.000 migliaia di euro, è autorizzata la spesa complessiva
di 645.276.179,77 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340). Per gli
esercizi finanziari successivi, all'integrazione del maggiore fabbisogno del
sistema sanitario regionale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art. 7. Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e
le acque
1. Al fine di assicurare una efficiente,
efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia è
istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, ente strumentale della
Regione e di seguito denominata "Agenzia", con sede in Palermo, che può
dotarsi di strutture sul territorio. 2. L'Agenzia è dotata di
personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, organizzativa,
gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza della
Presidenza della Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici. 3.
L'Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi idrici, dei servizi
di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati deve
assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di tutti gli
Enti che operano nel settore delle acque esercitando altresì forme di
controllo efficienti ed efficaci, provvedendo in particolare: a) a
promuovere la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua per un uso
responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico
primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di
solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle
future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale; b) alla
elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello
stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e
delle misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema
idrico; c) al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il
profilo igienico-sanitario, attraverso l'adozione di misure per la prevenzione
e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il
riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche; d) a sviluppare e
sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse
idriche; e) a controllare e regolare il servizio reso dai gestori del
sistema idrico integrato; f) alla pianificazione e assegnazione delle
risorse idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale; g) alla
registrazione attraverso la rete di osservazione dei parametri
idrometeoclimatici; h) alla misurazione dei deflussi nei bacini
idrografici, delle portate delle sorgenti, delle gallerie e dei pozzi; i)
alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini idrografici dell'Isola
al fine di valutare disponibilità idriche per le utilizzazioni potabili,
irrigue ed industriali; l) alla pubblicazione sistematica degli elementi
osservati ed elaborati, nonché di bollettini mensili sulle portate delle
sorgenti, degli invasi, e punti d'acqua più significativi; m) al rilascio
dei pareri di compatibilità idrologica sulle domande di grande derivazione e
sui progetti di opere civili idrauliche e assetto del territorio; n) al
controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire
situazioni di rischio in occasione di eventi e situazioni eccezionali, piene,
riduzione delle risorse idriche superficiali e profonde; o) alla gestione
delle grandi infrastrutture irrigue (esercizio e manutenzione delle dighe e
dei grandi adduttori a valle delle dighe); p) alla gestione delle emergenze
infrastrutturali; q) alla programmazione, progettazione e realizzazione di
nuovi interventi; r) al controllo delle dinamiche dei prezzi; s) alla
tenuta dei rapporti con il Registro italiano dighe; t) al coordinamento ed
assistenza ai consorzi di bonifica relativamente alla programmazione,
progettazione e realizzazione di infrastrutture irrigue ed alla gestione delle
opere. 4. Al fine di assicurare la qualità dei servizi in materia di
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché la prevenzione della
produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e l'efficacia,
l'efficienza e l'economicità della gestione dei rifiuti da imballaggio,
l'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'art. 19, comma, 1 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonché: a) pubblicizza e diffonde con
cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al
fine di garantire la massima trasparenza; b) individua situazioni di
criticità ed irregolare funzionamento dei servizi di gestione integrata dei
rifiuti, o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei
consumatori; c) definisce indici di produttività per la valutazione
economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei servizi di gestione dei
rifiuti urbani; d) definisce parametri di valutazione delle politiche
tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani; e) si
pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso
all'utente fermo restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui
servizi e alla tutela della salute dei cittadini; f) verifica i costi di
recupero e smaltimento; g) controlla le condizioni di svolgimento dei
servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli utenti,
anche con riferimento alle singole voci di costo e al fine di garantire
eguaglianza di condizioni nella erogazione dei vari servizi, tenendo conto
delle esigenze degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo
altresì il rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e della
salute degli addetti e dei cittadini. 5. Nell'esercizio delle proprie
competenze all'Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione della
documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi. 6.
Per assolvere ai compiti di cui ai commi 3 e 4 l'Agenzia si articola in
cinque settori, cui è preposto un direttore, concernenti: - la
regolazione delle acque, con i compiti di cui alle lettere da a) a f) del
comma 3; - l'osservatorio delle acque con i compiti di cui alle
lettere da g) a n) del comma 3; - infrastrutture con i compiti di cui
alle lettere da o) a t) del comma 3; - osservatorio sui rifiuti con i
compiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 4, i) ed l) dell'articolo 19,
comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; - rifiuti e
bonifiche con i compiti di cui alle lettere da a) ad h) e alle lettere n) ed
nbis) dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22. 7. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo
sono trasferite all'Agenzia le competenze nelle materie indicate ai commi 3 e
4, attribuite da disposizioni normative a singoli rami dell'Amministrazione
regionale e ad enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. In sede di
prima attuazione il personale di ruolo in servizio alla data di approvazione
della presente legge presso i dipartimenti e uffici regionali interessati allo
spostamento di attribuzioni previste dal presente articolo, nonché il
personale di ruolo dell'Amministrazione regionale utilizzato, sempre alla
stessa data, dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica e
dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle
acque in Sicilia, può, a domanda da presentarsi entro 45 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, transitare all'Agenzia. Transitano altresì
all'Agenzia dighe e opere idrauliche connesse, beni mobili, macchine ed
attrezzature, nonché eventuali immobili, nella disponibilità, a qualsiasi
titolo, degli Enti ed Uffici le cui competenze sono state attribuite
all'Agenzia stessa. 8. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato
giuridico e il trattamento economico del personale dell'Amministrazione
regionale. 9. Sono organi dell'Agenzia: a) il direttore generale,
nominato dal Presidente della Regione tra soggetti in possesso di idoneo
diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di acque e
rifiuti; b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri
effettivi nominati dal Presidente della Regione tra gli iscritti al registro
previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La
durata del collegio è fissata in sette anni; i poteri dei membri del collegio,
in deroga al disposto dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n.
22, sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti
non possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità
annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto
del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502. 10. Il direttore generale è assunto con contratto di diritto
privato di durata settennale non rinnovabile, anche tra docenti universitari,
magistrati e dirigenti regionali anche in quiescenza. Con il contratto è
stabilito il trattamento giuridico ed economico, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed
integrazioni e per le autorità istituite con legge 14 novembre 1995, n. 481, e
successive. Il direttore generale ha la rappresentanza dell'Ente e svolge i
compiti previsti dalle lettere da a) a g) del comma 1 e dal comma 4
dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; nomina in
conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, i direttori di settore, cui competono le funzioni di cui al comma
2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Qualora
direttore generale e direttori di settore vengano scelti tra dirigenti
regionali, questi ultimi possono essere collocati a domanda fuori ruolo per la
durata dell'incarico ed il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed
accessorio, complessivamente goduto presso l'Agenzia costituisce base per la
determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi della
legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche e
integrazioni. 11. L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni
altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia, salve le disposizioni
di cui al presente articolo, sono definiti e disciplinati con uno o più
regolamenti della stessa Agenzia, approvati dal Presidente della Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale. 12. Nelle more
dell'adozione e dell'attuazione di quanto previsto al comma 11, per assicurare
una migliore funzionalità e la necessaria efficacia alla esecuzione degli
adempimenti connessi alla fase di avvio delle attività dell'Agenzia il
personale utilizzato dagli uffici del Commissario delegato per l'emergenza
idrica e per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque, proveniente dallo
Stato, enti locali e altri enti e pubbliche amministrazioni, può chiedere di
essere comandato all'Agenzia. Può altresì chiedere di essere comandato il
personale dell'Ente di sviluppo agricolo inserito nei ruoli del servizio
bonifica e infrastrutture alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonché gli ingegneri responsabili delle dighe e loro sostituti ed il personale
di direzione e guardiania delle opere trasferite in servizio all'Ente sempre
alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale comandato,
nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità finanziarie, conserva la
posizione giuridica, il trattamento economico e l'anzianità posseduta presso
l'ente di provenienza. 13. Per assicurare la necessaria continuità
dell'azione amministrativa, in sede di prima attuazione, il personale
utilizzato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa da almeno un anno alla data di
approvazione della presente legge, nonché il personale con rapporto di
consulenza da almeno sei mesi sempre alla data di approvazione della presente
legge, viene assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale.
Allo stesso compete il trattamento giuridico ed economico previsto, in
relazione al titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per gli
istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica non
dirigenziale. 14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, quantificati, per l'esercizio finanziario 2006, in 10.000 migliaia
di euro, si provvede con parte della spesa determinata dall'articolo 3, comma
2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per le finalità
previste dall'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 (UPB
2.3.2.6.5, capitolo 546401). Per gli esercizi finanziari successivi si
provvede ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10. 15. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del presente articolo si provvede, altresì, con le risorse
previste dall'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e
successive modifiche ed integrazioni. 16. Il Ragioniere generale
della Regione è autorizzato per l'attuazione del presente articolo su proposta
dei competenti dirigenti generali, ad apportare al bilancio delle Regione le
necessarie variazioni in relazione ai compiti, al personale ed alle funzioni
trasferiti all'Agenzia.
Art. 8. Disposizioni concernenti il personale delle
soppresse aziende autonome soggiorno e turismo e aziende autonome provinciali
per l'incremento turistico
1. Dopo il comma 4
dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, sono aggiunti
i seguenti commi: "4 bis. Il personale di ruolo delle soppresse aziende
autonome di soggiorno e turismo conserva la posizione giuridica ed economica
posseduta alla data del 31 luglio 2005, transita nel ruolo di cui all'articolo
5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è, prioritariamente,
assegnato ai servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo di
cui al comma 4 nonché all'Assessorato del bilancio e delle finanze. 4 ter.
Le casse integrazioni pensioni delle aziende autonome soggiorno e turismo sono
soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione.
L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento
è erogata dalla Regione che continua a corrispondere l'indennità dovuta dalle
soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse aziende
autonome soggiorno e turismo, già collocato a riposo. 4quater. Alla spesa
derivante dall'applicazione del presente articolo, valutata per gli esercizi
finanziari 2006 e 2007 in 8.000 migliaia di euro annui, si fa fronte per
l'esercizio finanziario 2006, quanto a 3.000 migliaia di euro con parte delle
entrate derivanti dall'attuazione del comma 4ter e quanto a 5.000 migliaia di
euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004
del bilancio della Regione per gli esercizi 2005-2007. L'onere a carico
dell'esercizio finanziario 2007 trova riscontro nel medesimo bilancio
pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001. Per
l'attuazione dei precedenti commi il Ragioniere generale della Regione, su
proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il
dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al
bilancio della Regione le necessarie variazioni.". 2. (Comma
omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
Art. 9. Disposizioni concernenti i consorzi di
bonifica
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 2.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 3. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 5. (Comma
omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto). 6. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 7.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 8. E' fatto obbligo ai
commissari liquidatori previsti dal comma 5 dell'articolo 31 della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10, di definire la liquidazione dei soppressi
consorzi di bonifica individuati nella tabella allegata alla legge regionale
25 maggio 1995, n. 45, entro il 31 dicembre 2006 e di rendere contestualmente
il conto della loro gestione all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste,
dipartimento interventi infrastrutturali. L'incarico di liquidatore cessa in
ogni caso entro il 31 dicembre 2006 e le residue attività sono curate
direttamente dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento
interventi infrastrutturali. 9. Agli oneri derivanti dai commi
precedenti, valutati, per l'esercizio finanziario 2006, in 7.000 migliaia di
euro, si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 2.3.1.3.1 del
bilancio pluriennale della Regione. Gli stessi sono iscritti annualmente ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10. 10. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge
regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è autorizzata, per l'esercizio finanziario
2005, l'ulteriore spesa di 1.000 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.1, capitolo
147301). Il finanziamento è finalizzato all'assolvimento di esigenze
istituzionali derivanti da carenze di organico accertate in base al POV già
approvato dalla Giunta regionale e sino alla concorrenza di queste ultime, ivi
compreso il personale in atto in servizio con contratti a termine da
utilizzare fino al 31 dicembre 2006.
Art. 10. Indicazione del prezzo di vendita dei prodotti in
euro ed in lire
1. All'articolo 15 della legge regionale
22 dicembre 1999, n. 28 e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono
aggiunti i seguenti: "1 bis. Il prezzo è indicato in euro ed, a solo scopo
informativo, anche nel corrispondente ammontare in lire. L'obbligo di indicare
anche in lire il prezzo di vendita al pubblico del prodotto non trova
applicazione esclusivamente per i farmacisti ed i direttori di farmacia
limitatamente ai prodotti farmaceutici, per le rivendite di giornali e per i
soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettere b) ed e) della presente
legge. Tale obbligo non si applica altresì agli esercizi che effettuano
esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a
ciò adibiti. L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo è esteso ai servizi
a domanda individuale erogati dalla Regione, dagli enti locali siciliani e da
tutti gli enti, istituti, consorzi, imprese, società o aziende da essi
rispettivamente dipendenti o vigilati; tali servizi sono quelli specificati in
un apposito regolamento emanato dal Governo regionale previo parere delle
associazioni di categoria. 1ter. Fatte salve le sanzioni di cui
all'articolo 22, la mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1bis
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria compresa tra
un minimo di euro 10 ed un massimo di euro 50 per ciascuno dei prodotti che
singolarmente o per gruppi sono sprovvisti di cartello recante il prezzo di
vendita al pubblico senza il corrispondente ammontare in lire. 1 quater. Al
controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti
provvede la polizia annonaria del comune ove si svolge la vendita al pubblico.
I comuni sono autorizzati a stipulare convenzioni con le associazioni dei
consumatori miranti ad estendere i controlli di cui ai commi
precedenti. 1quinquies. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai
sensi del comma 1ter e limitatamente alla violazione dello specifico obbligo
dettato dal comma 1bis, sono ripartiti nella misura del 30 per cento alla
Regione siciliana e del restante 70 per cento ai comuni, i quali possono
destinare una quota fino al 10 per cento di quella di propria spettanza alla
stipula delle convenzioni previste dal comma 1quater. 1sexies. Un
regolamento emanato dal Governo regionale, previo parere delle associazioni di
categoria, disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal
presente articolo. 1septies. Nel caso di vendita di prodotti ortofrutticoli
freschi deve essere tracciato in maniera esplicita per il consumatore, il
prezzo in euro e in lire, tra la produzione e la vendita. 1octies. Il
Presidente della Regione, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, stabilirà le modalità
di regolamentazione di quanto indicato al comma precedente, con le modalità di
cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.
28. 1nonies. Al fine di verificare la trasparenza della tracciabilità del
prezzo dei prodotti di cui al comma 1septies è istituita una Commissione
presieduta dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o suo
delegato, e composta da un rappresentante delle Associazioni dei consumatori,
da un rappresentante delle Associazioni degli agricoltori e da un
rappresentante delle Associazioni dei commercianti maggiormente
rappresentative.".
Art. 11. (Articolo omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Art.
12. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Art.
13. Disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi degli APQ e
del POR
1. Nell'ambito della quota massima dello 0,65
per cento delle risorse destinate ai programmi regionali di cui al punto 3.6
della delibera CIPE n. 20/2004, nonché delle risorse conseguite a titolo di
premialità in applicazione del punto 1.2 della medesima delibera CIPE, nonché
delle risorse a tal fine destinate dalla delibera CIPE n. 35/2005 e successive
modifiche ed integrazioni, la Regione è autorizzata ad utilizzare parte delle
risorse per le aree sottoutilizzate, ripartite a favore della stessa, per il
raggiungimento degli obiettivi degli Accordi di Programma Quadro (APQ) e del
POR Sicilia ed, in particolare, per l'attività preparatoria, di sorveglianza,
di valutazione e di controllo. 2. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 3. Con decreto del Ragioniere generale della Regione,
su proposta di riparto dell'Autorità di gestione del POR Sicilia, sono
apportate al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'attuazione
del presente articolo.
Art. 14. Interventi a favore dei sinistrati della città di
Agrigento colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966
1.
Per le unità immobiliari della città di Agrigento ricadenti nelle zone
fatte sgomberare, a seguito della frana del 19 luglio 1966, e dichiarati
inagibili in base alle ordinanze sindacali del 23 e 27 luglio 1966, nonché in
base alla successiva ordinanza sindacale n. 29 del 4 febbraio 1967 e
successivamente demolite, i proprietari possono accedere alla corresponsione
dell'indennità di espropriazione per tutte le unità immobiliari site entro e
fuori il perimetro del rione Addolorata, qualora non abbiano esercitato per
decorrenza dei termini, o abbiano esercitato in ritardo, l'opzione prevista
dall'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283, e successive modifiche ed
integrazioni, in conseguenza dei ritardi nella perimetrazione dell'area
interessata prevista dal comma 2 dell'articolo 1 della citata legge 5 giugno
1974, n. 283. 2. Alla quantificazione dell'indennizzo si procede
mediante la valutazione degli stati di consistenza redatti ai fini contabili
della demolizione del Genio civile di Agrigento. Per gli immobili crollati la
valutazione è eseguita mediante documenti probatori forniti dai proprietari,
previo accertamento d'ufficio presso il comune e l'ufficio del catasto. 3.
Per gli immobili costruiti in difformità alle norme urbanistiche vigenti
al momento dell'evento calamitoso, il contributo è commisurato alla sola
indennità di espropriazione prevista dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283. 4. La domanda e la
documentazione relativa devono essere presentate entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge all'ufficio del Genio civile di
Agrigento. Si applica l'articolo 14 della legge 5 giugno 1974, n. 283.
L'ufficio del Genio civile predispone gli atti e le valutazioni per le
procedure di pagamento. 5. Il coniuge, i discendenti entro il terzo
grado e gli ascendenti conviventi con il proprietario dell'immobile distrutto
o dichiarato inagibile, successivamente deceduto, succedono nella facoltà,
previa esibizione dell'atto di successione, di presentare l'istanza per
beneficiare dell'indennizzo. 6. Per le finalità del presente articolo
è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa complessiva di 7.000
migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario
2005 (UPB 6.2.1.3.2, capitolo 273705) e 3.000 migliaia di euro per ciascuno
degli esercizi finanziari 2006 e 2007, cui si provvede con parte delle
disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1004 del bilancio pluriennale
della Regione.
Art. 15. (Articolo omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Art.
16. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Art.
17. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Art.
18. Disposizioni relative alla Presidenza della
Regione
1. Al comma 5 dell'articolo 195 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni,
dopo le parole "somma di 300 milioni" aggiungere il seguente periodo: "Le
somme trasferite possono essere altresì utilizzate dal Comitato permanente di
partenariato dei poteri locali e regionale (COPPEM) per concorrere
finanziariamente ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia di sviluppo
euromediterraneo dei poteri locali e regionali (ASEM) e l'acquisizione delle
quote sociali.". 2. La Regione siciliana riconosce ai propri
cittadini, alle persone giuridiche ed alle associazioni che abbiano sede
sociale nel territorio il diritto a presentare petizioni all'Assemblea
regionale siciliana o alla Giunta regionale. La petizione può riguardare una
richiesta o una lagnanza individuale o generale o un invito affinché
l'Assemblea regionale siciliana o la Giunta regionale prenda posizioni su
questioni di interesse pubblico. La petizione può essere presentata per
iscritto o per via telematica. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto,
disciplina le modalità di presentazione nonché le forme ed i tempi di
risposta. Per le petizioni da presentare all'Assemblea regionale siciliana si
applicano le disposizioni del Regolamento interno. 3. (Comma
omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto). 4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007,
gli enti di cui all'Elenco n. 1, allegato alla presente legge, applicano il
regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 2003, n. 97, secondo le modalità e le eventuali modifiche disposte
con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale
per il bilancio e le finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Gli enti, per i quali le leggi regionali prevedano la
soppressione, la liquidazione, la trasformazione o altra forma di modifica
della natura giuridica, mantengono la precedente disciplina contabile. Gli
altri enti privi di specifica normativa contabile adeguano i propri
regolamenti contabili ai principi del decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 2003, n. 97, a partire dall'esercizio finanziario 2007 secondo le
direttive dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, di concerto
con il dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza
amministrativa. Con decreto del Ragioniere generale della Regione di concerto
con il dirigente generale del dipartimento regionale che esercita la tutela
e/o la vigilanza amministrativa, possono essere approvati schemi-tipo di
bilancio per ciascuna categoria di enti. 5. (Comma omesso in
quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 7. (Comma
omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto). 8. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 9.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare un contributo
straordinario di 100 migliaia di euro (UPB 1.3.1.3.99, capitolo 105722), per
l'esercizio finanziario 2005, da assegnare ai proprietari degli immobili
danneggiati dagli eventi calamitosi del 21 novembre 2002, verificatisi nel
territorio del comune di Misterbianco, per fare fronte alle spese di
ripristino degli immobili stessi. 10. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 11. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 12.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 13. Alla fine del comma 2
dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è aggiunto il
periodo: "Nel caso in cui ad avere diritto all'assunzione sono esclusivamente
i genitori della vittima, è possibile assumere, con le modalità di cui al
comma 1, previa rinuncia di uno di essi, uno dei fratelli o delle sorelle
della vittima". 14. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 15.
Agli oneri di cui ai commi 13 e 14 si fa fronte con parte delle
disponibilità dell'UPB 3.1.2.3.5 del bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2005. 16. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 17.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 18. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 19. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 20.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 19. Disposizioni relative al
personale
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 2.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 3. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 5. (Comma
omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto). 6. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 7.
All'articolo 6 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, è aggiunto
il seguente comma: "2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si
applicano nei confronti dei dirigenti e dei funzionari direttivi della Regione
siciliana, in servizio o in quiescenza.". 8. (Comma omesso in
quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 10. (Comma
omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto). 11. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 12.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 13. All'articolo 13 della
legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, dopo il primo comma inserire il
seguente: "Per le finalità di cui al numero 2, lettera a), del primo comma
del presente articolo e di altre disposizioni di leggi regionali, gli uffici
periferici e gli enti regionali operanti nel territorio sono collegati e
coordinati dalle province regionali.". 14. Le disposizioni di cui al
comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, si
intendono nel senso che la percentuale del 5 per cento ivi prevista è
aggiuntiva rispetto alle quote di riserva sui posti in organico previste dalla
legge del 12 marzo 1999, n. 68, ed è relativa ai seguenti soggetti: a) in
età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai
portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della
capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti
commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi della legge
30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in conformità alla tabella
indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie
invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23
novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità; b) invalidi del lavoro con un grado
di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) non vedenti o sordomuti, di
cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio
1970, n. 381, e successive modificazioni; d) invalidi di guerra, invalidi
civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima
all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. 15.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 16. All'articolo 26, comma 12,
della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed
integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: "a) le parole "Ai fini
del monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa" sono soppresse; b) dopo
le parole "controllo" la parola "e" è sostituita con "e/o"; c) le parole
"dipartimento bilancio e tesoro" sono sostituite con "dipartimento presso cui
il personale è comandato"; d) il periodo "restano a carico delle
amministrazioni o enti di provenienza" è sostituito con "sono a carico
dell'Amministrazione di destinazione"; e) nell'ultimo periodo le parole "A
detto personale" sono sostituite con le parole "Al personale di cui al
presente comma, con qualifica non dirigenziale" e la parola "esclusivamente" è
soppressa; f) alla fine del comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4, aggiungere il seguente periodo "Al personale di cui al
presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della
legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.". Per le finalità di cui al
presente comma la spesa, valutata per ciascuno degli esercizi finanziari 2006
e 2007 in 1.000 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003. 17. Al comma 10
dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, e successive
modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni: "a) sostituire le parole "presso il dipartimento fondo
sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera - igiene pubblica" con le
parole "presso l'Assessorato regionale della sanità"; b) le parole "cinque
unità" sono sostituite con le parole "35 unità"; c) le parole "dipartimento
fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica" sono
sostituite con "dipartimento presso cui il personale è comandato"; d) le
parole "restano a carico degli enti di provenienza" sono sostituite con le
parole "sono a carico dell'Amministrazione di destinazione"; e) alla fine
del comma aggiungere il seguente periodo "Al personale di cui al presente
comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge
regionale 12 novembre 1996, n. 41."". 18. Per le finalità di cui al
comma 17 la spesa, valutata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e
2007, in 1.480 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003. 19. (Comma
omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto). 20. Le società partecipate dalla Regione possono
procedere alla dislocazione del personale sulla base delle effettive esigenze
comprovate con motivata richiesta delle Soprintendenze. 21. (Comma
omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto). 22. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 23.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 24. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 25. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 26.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 27. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 28. All'articolo 13 della legge regionale 19 maggio
2005, n. 5, sostituire "31 dicembre 2004" con "31 dicembre 2005". 29.
Nei comuni nei quali ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, è stato istituito il Polo catastale comunale, in forma singola o
associata per la gestione del catasto, il sindaco è autorizzato a riconoscere
le funzioni agli addetti per l'istituzione ed il funzionamento dei servizi
demandati ai "Poli catastali comunali". 30. (Comma omesso in
quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 31. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 32.
Al fine di fare fronte al fabbisogno organico della qualifica di agente
con funzioni di agente forestale che in prima applicazione viene fissato in n.
400 unità, il Dirigente generale del dipartimento foreste è autorizzato ad
adottare gli atti relativi alla procedura concorsuale. La predetta procedura
concorsuale è disciplinata dalle norme in atto in vigore per l'assunzione
degli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato. Il trattamento economico
fondamentale spettante è quello previsto dal contratto collettivo regionale di
lavoro del comparto non dirigenziale pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2005 per
la categoria B posizione economica "1" (allegato I) oltre l'indennità di
amministrazione (allegato J) e l'indennità integrativa speciale (allegato
H). 33. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 34. (Comma omesso
in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 35. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 36.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 37. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 38. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, si estendono al personale medico titolare di
guardia medica compatibilmente con la dotazione organica dei presidi
interessati. 39. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 40. (Comma
omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto). 41. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 42.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 43. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 44. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 45.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 46. Dopo il comma 1
dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, inserire il
seguente: "1bis. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende
sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti,
a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente
rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui
alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10, con qualifica corrispondente al
titolo di studio posseduto, del coniuge superstite, della vittima
sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle
vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima
sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50
per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20
ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.". 47. I
benefici previsti dalla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, vengono
previsti anche per i cittadini siciliani uccisi in seguito ad azioni mafiose e
della criminalità organizzata, fuori dal territorio siciliano.
Art. 20. Disposizioni relative alle attività produttive,
alla cooperazione e al commercio
1. Al comma 1
dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è aggiunta la
seguente lettera: "p) al Consorzio lapidei siciliani, con sede in
Palermo.". 2. Nell'ambito delle disponibilità dell'UPB 8.1.2.3.2,
capitolo 342525, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca, in riferimento a quanto indicato dall'intesa
del 30 maggio 2002 stipulata tra il Ministero delle attività produttive e la
Regione siciliana, relativa all'istituzione dello Sportello regionale per
l'internalizzazione del sistema delle imprese (denominato e di seguito
indicato SPRINT Sicilia) ed al relativo "Protocollo operativo per la
costituzione dello Sportello regionale per l'internalizzazione del sistema
delle imprese" stipulato tra i soggetti promotori ossia, Ministero delle
attività produttive, Regione siciliana, Istituto per il commercio con l'estero
(ICE), Società italiana per le imprese all'estero (Simest S.p.A.), Istituto
per i servizi assicurativi del Commercio con l'estero (SACE) e l'Unione
regionale delle camere di commercio della Sicilia (UNIONCAMERE Sicilia), è
autorizzato a finanziare le spese relative al "Piano di attività dello Sprint
Sicilia", comprensive delle spese di funzionamento dello Sportello, delle
spese relative alla dotazione di beni strumentali necessari allo sviluppo
delle attività e delle spese relative al personale assegnato inclusi i
relativi costi di missione. Il Piano di attività dello SPRINT Sicilia, di cui
al comma 1, viene approvato dal Comitato di coordinamento istituito con
decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca, su proposta del Responsabile dello SPRINT
Sicilia. 3. Nelle more della piena attuazione della riforma dei
controlli ai sensi degli articoli 47 e seguenti del Titolo III della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il controllo sulle delibere dei consigli di
amministrazione dell'ESA, dell'IRVV, dell'Istituto incremento ippico,
dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia viene così disciplinato:
il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni al bilancio, il
programma annuale e triennale sull'attività dell'ente, adozione ed eventuali
modifiche dello Statuto, del regolamento di organizzazione, del regolamento di
contabilità e del regolamento organico dell'ente nonché tutte le ulteriori
delibere inerenti l'organico, lo stato giuridico ed economico del personale,
l'amministrazione contabile dell'ente, l'acquisto od alienazione di immobili;
sono trasmesse, entro dieci giorni dall'adozione, all'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste, titolare del controllo e della vigilanza
sugli enti, il quale entro trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo il
termine di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997,
n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisizione, ove
richiesto del parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze,
deve disporne l'approvazione o l'annullamento, con provvedimento motivato, o,
nei casi previsti per legge, la trasmissione, con le proprie osservazioni,
alla Giunta regionale per il conclusivo esame. Le delibere di cui alla
presente disposizione diventano esecutive se, entro trenta giorni dal
ricevimento delle medesime da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e delle
foreste, salvo eventuali sospensioni del termine, la procedura di controllo
non si conclude con l'approvazione o con motivato provvedimento di
annullamento da parte dell'Assessorato; il suddetto termine non opera
nell'ipotesi di trasmissione alla Giunta regionale. Il predetto termine di
trenta giorni, rimane sospeso se, prima della scadenza, l'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste ritenga di chiederne il riesame,
debba richiederne il parere all'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze o intenda acquisire un parere da organi consultivi, il quale deve
essere reso entro trenta giorni. Una volta che la delibera sia riproposta
dagli enti o sia pervenuto il parere, l'atto diviene esecutivo trascorsi venti
giorni senza che ne sia stato disposto l'annullamento o
l'approvazione. Tutte le deliberazioni devono essere sottoposte, prima
della loro adozione, al visto di legittimità da parte del direttore generale
dei rispettivi enti il quale può negare il proprio visto motivando in merito.
Eventuali deliberazioni adottate senza il predetto visto, devono essere
trasmesse entro dieci giorni, con allegata la relazione del direttore
generale, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
rispettando i termini di cui alle disposizioni precedenti. Ai sensi e per
gli effetti di cui all'articolo 48 e seguenti del Titolo III della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le composizioni dei collegi dei revisori
dei conti dell'Istituto regionale della vite e del vino e dell'Ente di
sviluppo agricolo, dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e dei
consorzi di bonifica, sono così modificate: un componente effettivo,
presidente, designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in
rappresentanza dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze; due
componenti effettivi, designati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e
le foreste di cui uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste; due componenti supplenti designati
dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. I componenti dei
collegi attualmente già costituiti decadono automaticamente con la nomina dei
nuovi componenti nominati ai sensi del presente comma e comunque cessano dalle
funzioni dal 15 gennaio 2006. 4. L'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad utilizzare le somme annualmente
previste nel bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 44 della
legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, (UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143311) in
favore delle province regionali, quale concorso per le spese di istituzione
e/o funzionamento del servizio di vigilanza venatoria, nella misura del 70 per
cento della somma totale prevista per l'attuazione dei programmi presentati
dalle singole province. A partire dall'anno 2006 le province regionali che
hanno attivato il servizio di vigilanza venatoria ed ambientalista, ai fini
dell'impegno delle risorse finanziarie da trasferirsi dalla Regione a titolo
di contributo, devono presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e
delle foreste il programma di gestione del servizio per un periodo non
eccedente la validità del bilancio pluriennale della Regione. L'Assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste provvede con proprio decreto ad
impegnare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le somme dovute alle
province regionali a titolo di contributo. L'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste eroga alle province regionali le somme loro
assegnate a cadenza trimestrale e dietro presentazione di documentazione
giustificativa delle spese sostenute. 5. Al comma 1 dell'articolo 6
della legge regionale 23 maggio 1994, n. 9, dopo le parole "la lavorazione"
aggiungere le seguenti "o alla laurea in scienze erboristiche o denominazioni
affini, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 e del 4 agosto 2000,
ai fini della coltivazione, lavorazione e commercializzazione". 6. La
lettera b) dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, è così
sostituita: "b) un dirigente dell'Amministrazione regionale anche in
quiescenza, nominato dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione
professionale, la previdenza sociale e l'emigrazione.". 7. Al comma
5, lettera a), dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33,
come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, la
parola "due" è sostituita con la parola "quattro". 8. In deroga alle
vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare
le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione scaturenti dal proprio
conto consuntivo esercizio finanziario 2001, 2002, 2003, decurtate
dell'importo utilizzato ex articolo 19 della legge regionale 2 agosto 2002, n.
5, per i seguenti fini istituzionali: a) ricostruzioni, ripristini e
trasformazione di immobili e relativi impianti (capitolo 252); b) spese per
la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di
specifici ambiti territoriali (capitolo 260); c) spese per la realizzazione
di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto
1977, n. 73, delle sezioni operative di assistenza tecnica (capitolo
261); d) spese per la manutenzione di programmi di interventi ed opere
pubbliche di interesse agricolo (capitolo 257); e) spese di manutenzione
straordinaria di strade (capitolo 267); f) spese per il ripristino e la
manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad
enti, consorzi, cooperative, etc. (capitolo 507). 9. Dopo il comma 7
dell'articolo 17 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, è aggiunto il
seguente comma: "7bis. Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma
7 deve essere eseguito, esclusivamente, tramite ufficio postale o
banche.". 10. Il comitato nazionale per la sicurezza alimentare CNSA,
istituito con l'intesa Stato, Regioni, Province autonome del 17 giugno 2004,
costituisce l'interfaccia regionale dell'autorità europea per la sicurezza
alimentare di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del 20 gennaio 2002, del
Parlamento europeo e del Consiglio. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge
regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo la parola "sviluppo" aggiungere le parole
"e di conseguire le finalità previste dall'intesa Stato, Regioni e Province
autonome del 17 giugno 2004.". 11. La durata minima delle operazioni
di credito agrario attivate da imprese agricole singole e/o associate, è pari
a mesi diciotto. Al fine di agevolare la ripresa delle aziende agricole
siciliane singole e/o associate, colpite dalla grave crisi di mercato nel
corso del 2004 e del 2005, gli istituti ed enti esercenti il Credito agrario
prorogano di diciotto mesi le passività di carattere agricolo scadute o che
andranno a scadere entro il 31 dicembre 2005, nonché per le aziende
agrumicole, ortofrutticole e terricole, quelle in scadenza al 31 maggio 2006,
purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge. Alle suddette operazioni di proroga si applica, a totale carico del
beneficiario, il tasso di riferimento vigente al momento della scadenza della
passività. 12. I prodotti freschi, i prodotti alimentari da essi
derivati ed i succhi provenienti dallo loro spremitura, aventi succo e polpa
pigmentata di colore rosso derivante dalla naturale presenza di coloranti
appartenenti alla famiglia chimica degli antociani e delle antocianine,
ottenuti conformemente alle vigenti disposizioni di legge, ai sensi del
decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche ed
integrazioni, assumono le denominazioni commerciali sotto indicate: a) per
il prodotto agrumicolo fresco - "vulcanina o vulcanico"; b) per il succo -
"sanguinello". L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
provvede ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di cui al presente
comma anche in sede comunitaria ed internazionale ed a dettare direttive per
le modalità di applicazione della presente disposizione. 13.
All'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, la parola
"equina" è sostituita dalla parola "equida" e dopo la parola "suina" sono
aggiunte le parole "avicola e cunicola". 14. Alla fine dell'articolo
17 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 28, dopo le parole "legge regionale
25 marzo 1986, n. 13.", aggiungere il seguente periodo: "Per i macchinari e le
attrezzature il vincolo di destinazione all'impiego previsto per il quale è
stato concesso l'aiuto è di almeno cinque anni dalla data di
collaudo.". 15. Le agevolazioni di cui all'articolo 60 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed all'articolo 99 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4, si applicano per tutti gli atti traslativi da chiunque
posti in essere a partire dal 1° gennaio 2002 fino alla data del 31 dicembre
2006, alla sola condizione che abbiano ad oggetto terreni agricoli secondo gli
strumenti urbanistici vigenti alla data di stipula dell'atto e loro
pertinenze; il riferimento al primo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto
1954, n. 604, vale solo ai fini dell'individuazione delle tipologie di atti
agevolati. La presente disposizione costituisce interpretazione autentica
dell'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. 16.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 17. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 18. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 19.
Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre
2002, n. 273, si applicano in caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi
consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
Sicilia. 20. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre
1999, n. 28, è inserito il seguente: "Art. 8bis. - 1. Il comune deve
rilasciare entro novanta giorni le autorizzazioni per attività commerciali di
esercizi di vicinato e di medie strutture nei centri polifunzionali. Per
centri polifunzionali si intendono quelli in cui le superfici destinate ad
attività diverse da quelle commerciali siano non inferiori al 20 per cento di
quelle commerciali.". 21. Ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 551, le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, in recepimento della direttiva 2002/91/CE si applicano in
Sicilia. Gli enti competenti devono effettuare annualmente ispezioni su almeno
il 20 per cento degli impianti presenti sul territorio. Per gli impianti che
sono dotati di generatori calore di età superiore a quindici anni le autorità
competenti effettuano, con le stesse cadenze di cui al presente comma,
ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione
del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi
migliorativi che possono essere correlati. Le operazioni di ispezione degli
impianti devono essere condotte da organismi i cui operatori abbiano i
requisiti minimi previsti dall'allegato I del D.P.R. 23 agosto 1993, n. 412,
come modificato e integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551. L'Ente
competente ha l'obbligo di riscossione diretta delle tariffe di ispezione.
L'Assessore regionale per l'industria, di concerto con le amministrazioni
competenti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge,
provvede con proprio decreto, a promuovere l'adozione di strumenti di raccordo
che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed
organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici,
con particolare riferimento alle modalità attuative del servizio e alle
tariffe applicate su tutto il territorio regionale. Per gli enti competenti
che entro il 30 giugno 2006 non attuino le procedure di cui alla presente
legge, verrà nominato un commissario ad acta per l'applicazione del presente
comma. 22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 23. Il comma 2
dell'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è sostituito
dal seguente: "2. L'Assessorato regionale dell'industria provvede a
trasferire alla Provincia regionale di Ragusa gli importi relativi alle azioni
strategiche da realizzare, inserite nel "Piano utilizzo" approvato dalla
Giunta regionale.". 24. Per gli interventi previsti dall'articolo 87
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, la spesa di 1.000 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.1, capitolo
147309). Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 17 aprile 1999, n.
10. Rientrano, altresì, nella previsione dell'articolo 87 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17, gli invasi "Gibbesi" e "Villarosa"
trasferiti dal disciolto EMS ai consorzi di bonifica. 25. L'Assessore
regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è
autorizzato ad elevare la propria partecipazione azionaria di cui all'articolo
28 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, anche mediante l'integrale
trasferimento delle quote degli altri soci, per una spesa massima di 200
migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2006, il cui onere trova
riscontro nel bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione, UPB 8.2.2.6.5.
L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la
pesca predispone un piano di razionalizzazione dell'attività di promozione ed
internazionalizzazione delle imprese e delle produzioni siciliane, anche
mediante il riordino e la trasformazione degli enti di cui all'articolo 195
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, così come modificato dal comma
9 dell'articolo 12 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, partecipati
dalla Regione stessa e dei quali si avvale ai sensi dell'articolo 26 della
legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. 26. Il dipartimento regionale
interventi infrastrutturali in agricoltura è autorizzato, per l'esercizio
finanziario 2005, ad erogare ai consorzi agrari funzionanti in regime
ordinario la somma di 200 migliaia di euro (UPB 2.3.1.3.2, capitolo 148102),
quale contributo per le spese di funzionamento. Per gli esercizi finanziari
successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. 27. E' soppresso il comma 2
dell'articolo 40 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. 28. Il
dipartimento regionale dell'industria è autorizzato, per l'esercizio
finanziario 2005, a trasferire alle autorità portuali, la somma complessiva di
200 migliaia di euro (UPB 5.2.2.6.1, capitolo 642845) per l'erogazione di
contributi in favore delle imprese portuali finalizzati al rinnovamento delle
strutture produttive e dei beni strumentali. Per gli esercizi finanziari
successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. 29. Le disposizioni di cui al
comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano
applicazione nel biennio 2005-2006 e gli oneri conseguenti sono assicurati
dall'Ente di sviluppo agricolo (ESA) entro l'esercizio finanziario 2006. Per
le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario
2005, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 2.3.2.6.5, capitolo
546403). 30. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 31. (Comma
omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto). 32. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 33.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 34. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 35. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 36.
All'articolo 51, secondo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, n.
13, le parole "del tasso ufficiale di sconto" sono sostituite dalle parole
"dell'euribor a sei mesi," e dopo le parole "determinato alla data" sostituire
le parole "di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo
medesimo" con le seguenti "dell'effettiva riscossione da parte del
destinatario dell'anticipazione". Dopo il terzo comma dell'articolo 51 è
aggiunto il seguente: "3bis. L'anticipazione è proporzionalmente recuperata
con gli stati di avanzamento di cui al comma 9 dell'articolo 49. Dall'ultima
quota è trattenuto un importo non inferiore al 10 per cento delle agevolazioni
concesse che sarà erogato alla presentazione della documentazione finale di
spesa da parte del destinatario ed all'effettuazione del collaudo
finale.". 37. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario
dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 38. La Regione
persegue la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, freschi o
trasformati incluso il settore vitivinicolo che siano ottenuti in Sicilia e
nel rispetto delle regole di qualità e sicurezza alimentare. 39.
L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad approvare i
disciplinari di produzione, i sistemi di qualità in conformità al Regolamento
UE n. 1783/03 che introduce l'articolo 24 nel Regolamento n. 1257/99, e ad
adottare il relativo marchio certificativo. 40. (Comma omesso in
quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 41. Nelle more della definizione delle esposizioni
debitorie e dei servizi erogati, i consorzi di bonifica messi in liquidazione
ai sensi della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, e successive modifiche
ed integrazioni, sono autorizzati a sospendere i ruoli emessi, riferiti ai
servizi resi negli anni antecedenti all'entrata in vigore della legge
istitutiva dei nuovi enti di bonifica del 1995 ed a procedere al ritiro delle
azioni giudiziarie, sino al 31 dicembre 2006. 42. Sino alla
definizione dello strumento normativo concernente il riordino complessivo
degli enti di cui alla Tabella A della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45,
nelle more dell'approvazione dei piani di classifica, i consorzi di bonifica
sono autorizzati ad emettere ruoli provvisori di contribuenza relativi alle
spese di funzionamento non coperte dal contributo regionale, mediante
ripartizione calcolata secondo indice pari alla unità, per tutti i
consorziati. Approvati i piani di classifica, i consorzi di bonifica sono
obbligati ad effettuare l'emissione di ruoli di contribuenza a conguaglio,
relativamente agli anni interessati, facendo le dovute compensazioni in dare e
avere. 43. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 44. (Comma omesso
in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 45. A valere sul contributo a favore dell'Istituto di
incremento ippico una quota pari a 50 migliaia di euro è destinata
all'istituzione dell'anagrafe regionale degli equidi. 46. Il comma 2
dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, è sostituito dai
seguenti: "2. E' sospeso, senza alcun onere aggiuntivo per le imprese
beneficiarie il pagamento delle rate scadute e non pagate alla data di entrata
in vigore della presente legge, nonché di quelle che andranno a scadere fino
al 1° gennaio 2006 relative a: a) finanziamenti agevolati concessi
dall'Irfis - Medio credito della Sicilia S.p.A. ai sensi dell'articolo 20
della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni. b) crediti di esercizio e mutui concessi dall'Istituto
regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi della legge
regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed
integrazioni. 2bis. Sono altresì sospesi gli eventuali interessi di mora
già maturati sulle rate sospese che verranno poi corrisposti contestualmente
al pagamento della rata a cui si riferiscono. 2ter. Il pagamento delle rate
oggetto della sospensione avverrà in coda al piano di ammortamento che viene
prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate in virtù
della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista
originariamente. 2quater. I suddetti benefici si applicano anche in
presenza di azioni esecutive escluse le procedure concorsuali, avviate per il
recupero delle rate oggetto della sospensione, a condizione che l'impresa
debitrice provveda al pagamento delle spese legali connesse. 2quinquies.
Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 1 della
legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni,
il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il
finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) con l'articolo 44 della legge
regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è incrementato, nell'esercizio finanziario
2005, di 25 migliaia di euro (UPB 5.2.2.7.1, capitolo 645608). Per le finalità
di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5
luglio 2004, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il fondo unico
costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione
(IRCAC), ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è
incrementato nell'esercizio finanziario 2005, di 25 migliaia di euro (UPB
8.2.2.7.1, capitolo 745611).". 47. Al comma 4 dell'articolo 60 della
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "Nelle more della
definizione" sono sostituite con le parole "Nelle more, ovvero in caso di
definizione negativa". 48. Ai commi 5 bis dell'articolo 14 e 4 bis
dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, così come
rispettivamente modificati dai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "Nelle more della definizione"
sono sostituite con le parole "Nelle more, ovvero in caso di definizione
negativa".
Art. 21. Interventi concernenti la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali
1. Gli operatori economici
che nell'ambito dei Patti territoriali per l'occupazione (P.T.O.), approvati
dalla Commissione europea con decisione del 29 dicembre 1998 (Piano operativo
multiregionale) e dal Ministero del bilancio, del tesoro e della
programmazione economica con decreto del 20 gennaio 1999, hanno realizzato le
opere ad iniziativa privata previste nei sopra richiamati P.T.O. in parte o
interamente su aree di proprietà di enti locali (comuni e province) che le
hanno concesse a vario titolo, possono richiedere ai su citati enti la vendita
delle aree suddette. Gli enti locali suddetti con atto motivato del proprio
organo esecutivo, possono disporre la vendita di tali aree, in favore degli
attuali legittimi concessionari/locatari, ad un prezzo non inferiore al loro
valore di mercato determinato considerando, tra l'altro, l'attuale
destinazione urbanistica dei terreni in argomento. La vendita delle aree resta
subordinata al decorso di almeno cinque anni dall'inizio, documentato, delle
attività economiche previste nei P.T.O. sulle singole aree in questione. 2.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 3. Dopo il comma 1
dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, modificato
dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 21, e
integrato e modificato dall'articolo 127, comma 44, della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, è aggiunto il seguente: "1bis. L'Assessore regionale
per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale della
struttura, di cui al comma 1, anche per l'automatizzazione di misure di
sostegno economico agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di
povertà qualunque sia la denominazione della predetta
automatizzazione.". 4. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 10
della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, è così modificato: "1)
l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia
almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della
provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una
sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa
superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente.". 5.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 6. Gli oratori di ogni
confessione religiosa, esistenti nel territorio regionale ai sensi degli
articoli 7 ed 8 della Costituzione della Repubblica e della correlata
legislazione di attuazione, sono ammessi a godere, a domanda del legale
rappresentante, degli aiuti previsti dalla legislazione regionale in materia
di volontariato, attività sportive, del tempo libero, della cultura e
dell'espressività artistica. Un regolamento emanato dal Governo regionale
disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni dettate dal presente
comma. 7. All'articolo 19, lettera c), della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, dopo le parole "al Presidente e agli Assessori delle
Unioni dei comuni e dei Consorzi fra enti locali" sono aggiunte le parole "al
soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT" e alla fine
dell'articolo dopo le parole "Consorzio fra enti locali" sono aggiunte le
seguenti parole "e dei Comuni in convenzione". 8. Al fine di favorire
e coordinare il processo di decentramento delle funzioni amministrative nei
confronti degli enti locali, incentivare la loro cooperazione ed azione
comune, nonché a sostegno dell'esigenza di offrire agli amministratori di
detti enti strumenti moderni ed efficaci per svolgere meglio la loro azione di
governo dei bisogni delle comunità, la Regione siciliana eroga forme di
incentivazione e contributi alle associazioni di enti locali e loro
amministratori, che operano in detto settore da almeno venti anni con attività
e con una pluralità di iniziative svolte con cadenza almeno annuale e
certificata da organismi pubblici regionali e con una presenza negli organi
consultivi della Regione assegnata in base a disposizioni legislative. I
contributi alle associazioni di cui al presente comma sono concessi
annualmente per le seguenti finalità: a) favorire l'incontro di documentate
esperienze di pratiche di buon governo con esito positivo conseguite da enti
locali nazionali ed europei in materia di realizzazione di processi di
sviluppo delle comunità e di servizi pubblici vari; b) promuovere la
cooperazione e le forme associative fra enti locali, sviluppando il
coordinamento di iniziative comuni fra gli amministratori degli enti locali
siciliani ed operando anche, su loro richiesta, sia per garantire ogni
necessario supporto nella amministrazione dell'ente, sia per la risoluzione
conciliativa di eventuali contrasti e difformità operative esistenti fra
amministrazioni; c) realizzare una costante e continua attività formativa e
di consulenza in favore degli amministratori locali al fine di agevolare la
cognizione dei processi riformatori in atto, nell'ambito del ruolo loro
assegnato dal principio della separazione dei poteri. Con decreto del
Presidente della Regione sono stabiliti i criteri di riparto dei contributi
annuali ed è regolamentato il rapporto tra le associazioni predette e la
Regione per la individuazione dei progetti, degli incentivi, delle modalità di
attuazione delle azioni e del riscontro dei risultati. Per le finalità della
presente disposizione, per l'esercizio finanziario 2005, è autorizzata a
valere sull'integrazione in favore degli enti locali prevista dall'articolo 5
della presente legge, la spesa di 10 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.2, capitolo
183303). 9. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal
seguente: "2. I finanziamenti sono concessi ai comuni previa presentazione
di apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e devono
essere definiti entro trenta giorni". Sono abrogati i commi 4 e 5 bis
dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2. 10. Al
secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214,
sostituire le parole "30 novembre" con le parole "30 luglio" e, al comma 5,
sostituire le parole "31 ottobre" con le parole "30 giugno". 11.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 12. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 13. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 14.
Il comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10,
è abrogato. Il comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, è sostituito dal seguente: "3. Sono soggetti al controllo di
legittimità dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle
autonomie locali gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi alle materie
sotto elencate: a) bilancio preventivo e relative variazioni conto
consuntivo; b) modifica di pianta organica e relativo regolamento; c)
alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni: d) modifiche allo
statuto. Tali atti sono trasmessi in duplice copia entro quindici giorni dalla
loro adozione alla struttura dell'Assessorato competente all'attività di
vigilanza e controllo sulle I.P.A.B. e vengono approvati o annullati con
provvedimento da notificare all'istituzione interessata entro trenta giorni
dalla ricezione. Le deliberazioni per le quali non sia stato adottato un
provvedimento entro detto termine divengono esecutive. L'esercizio del
predetto controllo non può essere sottoposto a condizioni.". 15.
Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province,
da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, viene operata una
riserva pari all'1 per cento delle risorse finanziarie da assegnare agli enti
locali che attivino misure di fuoriuscito dal bacino dei lavori socialmente
utili, ai sensi della vigente legislazione. Con decreto dell'Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di
concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Conferenza
Regione-Autonomie locali, sono definiti i criteri per il riparto della riserva
operata ai sensi del presente comma. 16. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 17. E' istituito presso l'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di
rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali,
destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata
dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è
annualmente accantonata una quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo
al fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge
regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Con decreto del Presidente della Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza
Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del
fondo suddetto e il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, fermo
restando che possono accedere alle risorse del fondo le società d'ambito con
capitale sociale di almeno un milione di euro interamente versato. I comuni,
per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno
l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale
copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente
alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di
previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione. La richiesta
di utilizzazione del fondo deve essere avanzata dalla società d'ambito
successivamente all'utilizzo di fondi alternativi, ivi compresi quelli dei
comuni di riferimento e il ricorso all'indebitamento presso il sistema
bancario. Le risorse anticipate dal fondo vengono reintroitate con i
versamenti delle società d'ambito beneficiarie a seguito della riscossione
della tassa o della tariffa di igiene ambientale ovvero, in carenza di
riscossioni sufficienti, con il recupero delle somme spettanti agli enti
locali del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie
locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 21. Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il
Presidente della Regione ad attivare l'azione sostitutiva nei confronti del
soggetto inadempiente. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma
il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale
della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è
autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie
variazioni. 18. All'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17, dopo la parola "rimane" aggiungere le parole "ogni anno" e
sostituire le parole "si avvalgono" con le parole "devono avvalersi". 19.
Le quote di trasferimento di fondi dalla Regione agli enti locali
individuate dalla vigente normativa sono subordinate all'attivazione, a cura
degli stessi enti beneficiari, del monitoraggio e della classificazione della
qualità dei servizi e delle prestazioni erogate secondo lo standard APA 2005
SIAE 0504789 del 21 ottobre 2005. I trasferimenti regionali di cui al presente
comma sono graduati anche in funzione delle risultanze del predetto
monitoraggio di sistema dell'ente locale. 20. Per le finalità di cui
all'articolo 59 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 80 migliaia di euro (UPB
1.4.1.5.3 - capitolo 109301). 21. Per far fronte agli oneri relativi
agli esercizi finanziari 2002-2005 per il funzionamento dei comitati
provinciali per il sostegno dei disabili di cui all'articolo 26, comma 2,
della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, la spesa di 255 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo
321704). Per il funzionamento del comitato di gestione del Fondo per
l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26
novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la
spesa di 10 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2 - capitolo 321702). Per gli
esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. 22.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 23. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 24. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 25.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 26. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 27. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 28.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 29. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 30. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 31.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 32. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 33. Al comma 2bis dell'articolo 19 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 26, come integrato dall'articolo 139, comma 3,
della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole "civili" sono
aggiunge le parole "e, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2006,
dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra". 34. (Comma
omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto). 35. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 36.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 22. Disposizioni relative ai lavori
pubblici
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della
legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni
è prorogato al 31 dicembre 2006. 2. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 124 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25, è aggiunto il seguente: "4 bis. Oltre
agli interventi indicati al comma 2, sono considerati di preminente interesse
regionale il decoro e la pulizia delle parti degli edifici e di decoro e la
pulizia delle parti degli edifici e di altri manufatti edilizi siti nei centri
storici, che prospettano su spazi pubblici o dagli stessi comunque visibili.
Pertanto, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti tutte
le opere occorrenti per il rifacimento e la pulizia di dette parti di edifici
e di altri manufatti. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può ordinare
l'esecuzione delle predette opere sulla proprietà pubblica o privata.". 4.
All'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 10, come
modificato dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, sono apportate le
seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole "legge 22 ottobre
1971, n. 865 e successive modifiche" inserire le parole "integrata dal
Presidente della commissione edilizia comunale e da due esperti designati dal
sindaco"; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il parere
della commissione tecnica integrata di cui al comma 1 è obbligatorio,
costituisce attestato di conformità allo strumento urbanistico, ed è
propedeutico all'approvazione del progetto. Le spese di funzionamento della
commissione tecnica trovano copertura sugli stanziamenti della presente
legge."; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4.
l'approvazione definitiva del progetto viene deliberata dal consiglio di
amministrazione dell'istituto autonomo case popolari di Messina, con
successiva presa d'atto da parte della giunta municipale ed equivale a
dichiarazione di pubblica utilità d'urgenza e indifferibilità delle opere
previste e determina l'applicazione dell'articolo 22 bis del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327."; d) al comma 6, dopo le parole "incarichi di
progettazione" sono inserite le parole "e di studi di fattibilità anche di
interventi di trasformazione urbana". 5. Dopo il comma 3
dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, è aggiunto il
seguente comma: "3 bis. L'assegnazione degli alloggi è, altresì,
subordinata all'esibizione dei contratti di utenza con i soggetti erogatori di
energia elettrica ed acqua, che provvedono alla loro stipulazione a seguito
dell'esibizione della domanda di assegnazione con la prova dell'avvenuta
ricezione da parte dell'istituto competente. Gli istituti autonomi case
popolari comunicano ai sopradetti enti erogatori l'eventuale rigetto
dell'istanza di assegnazione.". 6. Il canone di locazione per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, determinato ai sensi della legge
regionale 7 giugno 1994, n. 18, non può essere inferiore ad euro 52,00 e
superiore a euro 208,00. 7. La Regione siciliana, Assessorato
regionale dei lavori pubblici, per far fronte alle obbligazioni scaturenti
dalla Convenzione 20 aprile 2004 e del successivo atto integrativo di
affidamento del servizio di fornitura idrica alla società Siciliacque,
relativamente agli impegni contrattuali di AMAM per il periodo 1 luglio
2004-30 giugno 2009, è autorizzata ad utilizzare parte della somma di cui
all'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, fino alla
concorrenza di 8.000 migliaia di euro. 8. Ai sensi dell'articolo 45,
comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed
integrazioni, le somme assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 4 della
legge 2 maggio 1990, n. 104, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001,
pari a 1.917.463,15 euro, sono destinate nell'esercizio 2005 agli interventi
di cui all'articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (UPB
6.2.2.6.1, capitolo 672432). 9. La Regione, al fine di consentire
agli istituti autonomi per le case popolari il perseguimento dei propri fini
istituzionali e di pubblica utilità, autorizza l'utilizzo delle assegnazioni
e/o delle residue economie fino alla concorrenza delle intere assegnazioni già
attribuite nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica emanati
in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. Le disponibilità di cui al presente comma, anche mediante
accorpamento, possono essere utilizzate dagli istituti beneficiari per
ulteriori lavori di completamento dei progetti originari ovvero per la
realizzazione di nuovi interventi compresi nell'ambito di una delle categorie
ammissibili dalle originarie leggi di spesa, tramite la presentazione presso
l'Assessorato regionale dei lavori pubblici dei relativi progetti, debitamente
validati ed approvati. 10. Qualora ricorrano le condizioni di carenze
di organico o di adeguate professionalità all'interno dell'ente, previste
dall'articolo 7, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 11 febbraio
1994, n. 109, come recepita dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e
successive modifiche ed integrazioni, il parere in linea tecnica è espresso
dall'Ufficio del Genio civile competente per territorio o dall'Ispettorato
tecnico dei lavori pubblici o dall'Ispettorato tecnico regionale
dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Detto parere è espresso
mediante una conferenza dei servizi, convocata con le modalità e le procedure
di cui all'articolo 7, comma 7, dall'organo competente ad esprimere il
parere. 11. Nell'ambito della Regione, per quanto attiene i
componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case
popolari, nominati in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici e del
Ministero del lavoro, le indicazioni sono effettuate dall'Assessore regionale
per i lavori pubblici e dall'Assessore regionale per il lavoro, la formazione
professionale e l'emigrazione, che provvedono, ciascuno per la parte di
propria competenza a designare un proprio rappresentante. In sede di prima
applicazione della presente norma si provvederà alle designazioni a far data
dal 1° gennaio 2006. 12. Al comma primo dell'articolo 14 della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive modifiche ed integrazioni,
sostituire le parole "con delibera del consiglio comunale" con le parole "dal
dirigente generale o dal funzionario apicale". 13. Per le finalità di
cui all'articolo 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 500 migliaia di
euro (UPB 6.2.1.3.2, capitolo 273704).
Art. 23. Disposizioni relative al
lavoro
1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge
regionale 19 maggio 2005, n. 5, è sostituito dal seguente: "5. Le
disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche
per i cantieri di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n.
9, che sebbene finanziati, non risultano avviati alla data di notifica del
decreto di finanziamento dei cantieri di cui all'articolo 1 della legge
regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri non avviati
potranno essere utilizzate per proseguire le attività dei cantieri di
servizi.". 2. All'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n.
5, è aggiunto il seguente comma: "6bis. Per gli esercizi finanziari
successivi si provvede ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.". 3. La Regione promuove
iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti in espiazione
di pena, mediante forme di sostegno finanziario alle imprese private che
procedano alla utilizzazione, con contratto di prestazione d'opera o mediante
assunzione di lavoratori detenuti in espiazione di pena. Per le finalità di
cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la
spesa di 10 migliaia di euro (UPB 8.2.2.6.99, capitolo 743301). 4. Al
comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, dopo la
lettera d) aggiungere la seguente: "e) esprime parere sui piani di
formazione destinati ai detenuti o ex detenuti, nonché sulle istanze
presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16". 5.
Al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5,
la parola "cinque" è sostituita dalla parola "sette". 6. Al fine di
consentire, nel corso dell'anno 2006, lo svolgimento degli interventi in
favore dei soggetti in atto impegnati in attività socialmente utili di cui
all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, o nelle attività di
stabilizzazione previste dalle norme in vigore, l'Assessorato regionale del
lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione può autorizzare la prosecuzione delle attività medesime ed il
finanziamento delle misure di stabilizzazione, nei limiti delle risorse
assegnate al fondo unico per il precariato istituito con l'art. 71 della legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17. 7. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 8. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 25
della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, aggiungere il seguente
periodo: "Sono fatte salve le procedure dell'affidamento attraverso il
rinnovo di convenzioni con cooperative costituite da ex lavoratori LSU - di
cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recepita con la legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
280 (LPU) e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori di
trattamenti previdenziali - per l'esternalizzazione dei servizi ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, a
condizione che siano state stipulate, comunque, prima dell'entrata in vigore
della legge 31 ottobre 2003, n. 306.". 9. Dopo il comma 5 quater
dell'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive
modifiche ed integrazioni è inserito il seguente: "5quinquies. Per
agevolare lo sviluppo imprenditoriale delle cooperative giovanili di cui al
comma 5, il numero dei soci giovani da avviare al lavoro, dopo l'approvazione
degli atti di collaudo finale, è rideterminato nella misura del 50 per cento
di quello prescritto nel provvedimento di concessione e si applica anche per
la concessione delle agevolazioni previste dal comma 5 ter.". 10. Al
fine di procedere ad una più rapida attuazione delle riforme in materia di
lavoro, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad assegnare le risorse
a tal fine stanziate dallo Stato al dipartimento regionale agenzia per
l'impiego e la formazione professionale ed ai servizi periferici e centrali,
ivi compresi quelli ispettivi, del dipartimento regionale del lavoro, nel
rispetto della ripartizione territoriale prevista dallo Stato. 11.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 12. Il secondo comma
dell'articolo 4ter della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, introdotto
dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è sostituito dal
seguente: "Il comitato, che ha sede presso l'Assessorato regionale del
lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione, si compone di sette membri, esperti in emigrazione o
immigrazione, scelti anche fra i componenti della Consulta regionale
dell'emigrazione". 13. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è soppresso. 14. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre
2004, n. 15, il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 26
novembre 2000, n. 24, è pari al quintuplo del contributo annuale erogato
dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della
formazione professionale e dell'emigrazione, ai sensi degli articoli 11 e 12
della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e ripartito in cinque annualità
in quote di pari importo per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo
indeterminato. 15. L'intesa tra l'Assessore regionale per il lavoro,
la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e
l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani stipulata o da
stipularsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 15bis della legge
regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni si
applica sia per il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti al predetto Istituto dai datori di lavoro già autorizzati, sia per
quelli dovuti dai datori di lavoro che hanno presentato domanda di
autorizzazione allo sgravio contributivo ai sensi della legge regionale 7
agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e non l'hanno ancora
ottenuta alla data di entrata in vigore della presente legge. L'aiuto di cui
ciascun datore di lavoro, in possesso dei requisiti previsti dalla legge
regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, può
beneficiare in applicazione della disposizione contenuta al comma 1 è
finanziato entro i limiti previsti per gli aiuti "de minimis". Per le finalità
di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la
spesa di 250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.2, capitolo 321311). Al relativo
onere si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 7.4.1.3.99, capitolo
320517, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
medesimo. 16. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad
approvare il piano regionale dell'offerta formativa 2006, dando corso allo
stesso con effetto dal 1° gennaio 2006, nei limiti del monte ore complessivo
approvato per il piano regionale dell'offerta formativa 2005. A decorrere
dall'esercizio finanziario 2006 la spesa destinata al piano regionale
dell'offerta formativa è determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. 17.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 18. Le procedure di decadenza
dai lavori socialmente utili, previste dalla vigente disciplina, non trovano
applicazione nei confronti di quei soggetti il cui processo di stabilizzazione
sia venuto meno per cause esterne e comunque non imputabili alla volontà dei
soggetti interessati alla stabilizzazione. 19. A far data dall'1
gennaio 2006 ai componenti i consigli di amministrazione dei CIAPI non trova
applicazione il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 30.
Art. 24. Disposizioni relative ai beni
culturali
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 2.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 3. Al fine di consentire
l'immediata attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio
universitario per l'Università di Enna, nelle more della definizione delle
procedure per l'istituzione dell'Ente regionale per il diritto allo studio
universitario secondo quanto previsto dalla legge regionale 25 novembre 2002,
n. 20, il Presidente della Regione nomina, entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, un commissario che esercita le competenze
proprie degli ERSU. 4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 20
della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, dopo le parole "da essa
dipendenti" sono aggiunte le parole "nonché degli enti sottoposti a controllo
o vigilanza della Regione medesima.". 5. All'articolo 66 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2, è aggiunto il seguente comma: "10bis.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato, in deroga a quanto disposto al comma 1, ad erogare a
partire dall'anno accademico 2005-2006, i finanziamenti come previsto nel
presente articolo al Consorzio ennese universitario fino alla chiusura dei
corsi regolarmente attivati dalle università di Palermo e di Catania e non
ancora assorbiti dalla nuova Università di Enna.". 6. Alla
determinazione della spesa da autorizzare per le finalità di cui all'articolo
18 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, si provvede, a decorrere
dell'esercizio finanziario 2006, annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma
2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive
modifiche ed integrazioni. 7. (Comma omesso in quanto impugnato
dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 8.
(Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 9. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto). 10. (Comma omesso in quanto impugnato dal
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 11.
L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica
istruzione è autorizzato ad effettuare interventi per consentire la
realizzazione di impianti di sorveglianza e di misure antiterrorismo nelle
zone archeologiche, nelle biblioteche, nei monumenti e nei musei ed
istituzioni aventi carattere musicale. 12. L'Assessorato regionale
dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è, altresì,
autorizzato a consentire la realizzazione di locali idonei per lo svolgimento
di servizi aggiuntivi negli istituti e nei luoghi di cultura di cui
all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 13.
Per le finalità dei commi 11 e 12 è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2005, la spesa complessiva di 3.000 migliaia di euro di cui 1.000
migliaia di euro per le finalità del comma 11 (UPB 9.3.2.6.3, capitolo 776060)
e 2.000 migliaia di euro per le finalità del comma 12 (UPB 9.3.2.6.3, capitolo
776061) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 9.4.1.1.3,
capitolo 381701. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa è
determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10. 14. Per le finalità di cui
all'articolo 20 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è autorizzata per
l'esercizio finanziario 2005, l'ulteriore spesa di 500 migliaia di euro (UPB
9.3.1.3.2, capitolo 376562) cui si provvede con parte delle disponibilità
dell'UPB 9.4.1.1.3, capitolo 381701. 15. (Comma omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi