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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 5
agosto 2005. Determinazione, in via transitoria, della soglia massima
dell'indicatore ISEE per l'accesso all'esenzione totale dalla compartecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della
Regione; Visti i decreti legislativi n. 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni; Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2; Vista la legge
regionale 31 maggio 2004, n. 9, art. 29; Visti i decreti 18 giugno 2004, n.
3665 e 20 dicembre 2004, n. 4534; Vista la sentenza TAR - Sicilia - Catania,
sezione II, n. 1181 del 21 aprile/20 luglio 2005; Ritenuto che non si intende
prestare acquiescenza alla stessa, contestandone, in fatto ed in diritto, i
contenuti decisionali; Considerato che, per effetto di tale decisione, è
stata ritenuta illegittima esclusivamente la soglia massima dell'indicatore
ISEE, per l'accesso all'esenzione totale dalla compartecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie da parte degli assistiti, fissata in E 7.000,00, pur
ritenendo pienamente legittima, in ambito regionale, la determinazione della
stessa; Considerato, conseguentemente, che, nelle more della proposizione
dell'appello, con richiesta di sospensione degli effetti della sentenza, occorre
immediatamente provvedere alla determinazione della predetta soglia massima
ISEE, al fine di assicurare minimale certezza al sistema, ed evitare gli
incontrollabili effetti, che si potrebbero anche concretizzare nel rifiuto di
ciascun utente di corrispondere, comunque ed indipendentemente dalla propria
situazione reddituale, il contributo alla prestazione sanitaria; Considerato,
infine, che, nelle more del giudizio di appello e dell'eventuale rinnovazione
del procedimento, è opportuno, in via transitoria, applicare quale soglia
massima ISEE, per l'accesso all'esenzione totale dalla compartecipazione al
costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti, quella già prevista
dall'art. 2 del decreto n. 4534/2004, fissata in E 9.000,00, con riserva di
successivo adeguamento;
Decreta:
Articolo unico
Per le motivazioni di cui in premessa,
in via transitoria, sino all'esito del giudizio di appello, per la sospensione
cautelare e/o la riforma nel merito della sentenza TAR Sicilia - Catania,
sezione II, n. 1181/2005, nel territorio della Regione siciliana: 1) La
soglia massima ISEE per l'accesso all'esenzione totale dalla compartecipazione
al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti, è di E
9.000,00. 2) Non è prevista alcuna compartecipazione al costo per i farmaci,
il cui principio attivo non è protetto da brevetto o da certificato
complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonché per quelli
aventi il prezzo di riferimento individuato dagli appositi elenchi diramati
periodicamente dall'Assessorato della sanità. Il presente provvedimento sarà
trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
successiva pubblicazione. Palermo, 5 agosto 2005.
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