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COMUNE DI LIBRIZZI
Provincia di Messina
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Attuazione art. 10, della Legge Regionale del
31.07.2003, n. 10.
Erogazione buono socio – sanitario ai
nuclei familiari con anziani non
autosufficienti o disabili gravi
SI RENDE NOTO
Che
possono fare richiesta per ottenere il buono socio – sanitario le famiglie
residenti nel territorio regionale che mantengono o accolgono nel proprio
contesto anziani (di età non inferiore a
69 anni e 1 giorno) in condizioni di non autosufficienza debitamente
certificata o disabili gravi (art. 3, 3°
comma, L. N. 104/92), purchè conviventi
e legati da vincolo di parentela ed abbiano l’indicatore I. S. E. E.
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare,
compreso il soggetto da assistere, non superiore ad Euro 7.000,00;
SI INVITANO
I cittadini interessati a presentare la richiesta
entro il termine ultimo del 10.10.2005.
Alla
richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
-
Documentazione attestante la composizione del nucleo
familiare;
-
Certificazione I.S.E.E., rilasciata dagli uffici ed
organismi abilitati;
-
Certificazione sanitaria attestante la condizione di
non autosufficienza o disabilità del familiare.
L’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune è a
disposizione per qualsiasi chiarimento.
Per informazioni telefoniche rivolgersi ai numeri
0941/367027 – 367028 -32281.
Il Responsabile della P.O.
Affari Generali
(Geom. Roberto Corrente)
Decreto
Presidenziale 7 Luglio 2005
Definizioni
dei criteri per l'erogazione del buono socio-sanitario a nuclei
familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art.
10 della legge regionale n.10
del
31 luglio 2003.
____________________________________________________________________________
Modello
di Domanda
Oggetto: Richiesta bonus socio-sanitario ai sensi dell’art.
10 della legge regionale N. 10 del 31/07/2003.
Dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445
Al
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di LIBRIZZI
Il sottoscritto
____________________________________ nato a _______________________
il
_____________________ e residente in via/piazza ___________________________
n. ___
comune di
________________________________ c.a.p. ______________ prov. __________,
telefono
________________________
DICHIARA
- Che nel proprio nucleo familiare come appresso riportato è presente e
convivente per vincolo di parentela _____________________________________,
anziano/disabile grave in condizioni di totale/parziale non autosufficiente cui
vengono assicurate prestazioni di cura, assistenza ed aiuto personale in
relazione alle condizioni vissute di non autonomia, anche di natura sanitaria,
con impegno ed oneri a totale carico della famiglia.
- Che il proprio nucleo familiare nella totalità dei suoi componenti ai
sensi delle disposizioni riportate dal decreto legislativo n. 109/98 e
regolamenti attuativi, con particolare riferimento ai componenti la famiglia
anagrafica ed ai soggetti a carico IRPEF come disposto dall’art. 1, D.P.C.M. 4
aprile 2001, N.242, ha
una condizione economica valutata con I.S.E.E. ad € ________
Con impegno a garantire, in alternativa al ricovero presso strutture
residenziali, la continuità dell’assistenza all’interno della famiglia anche in
attuazione del programma personalizzato definito dall’A.C. e dal servizio
sanitario (U.V.G./U.V.D.) nel rispetto delle direttive fissate dal D.P.R.S. n. ____ del __________.
CHIEDE
La concessione del buono socio-sanitario nella forma di:
Buono sociale: a sostegno del reddito familiare con impiego della rete
familiare e/o di solidarietà, anche con acquisto di prestazioni a supporto
dell’impegno familiare da soggetti con rapporti consolidati di fiducia;
OVVERO
Buono di
servizio: per l’acquisto di prestazioni professionali presso organismi non
profit accreditati presso il distretto Socio-Sanitario e/o presso strutture
dell’azienda unità sanitaria locale.
Si attesta che il familiare non autosufficiente fruisce/non fruisce di
indennità di accompagnamento od assegno equivalente (legge n. 18/80).
Si comunica che il Dott. ____________________________________ del servizio di medicina generale
dell’Azienda unità sanitaria locale n. _________ è incaricato delle prestazioni
di cura e di assistenza.
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
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Cognome e nome
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Rapporto familiare
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Data di nascita
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Luogo di nascita
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Convivente
SI NO
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1.
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2
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3.
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4.
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5
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6.
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7
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8.
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9
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Allega alla
presente istanza:
-
Certificazione sanitaria sulla condizione di non
autosufficienza del familiare assistito;
-
Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E) ai
sensi del decreto legislativo N. 109/98 e successive modifiche ed
integrazioni, rilasciato da organismo abilitato (CAF – INPS – comuni etc.)
-
Fotocopia del documento di riconoscimento del
richiedente in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara che nessun altro componente il
proprio nucleo familiare ha inoltrato istanza per la concessione del bonus e di essere consapevole della decadenza del
beneficio per dichiarazioni rese non veritiere punibili ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
Data
_____________
Firma
_________________________________
-
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____________________________________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
|
PARTE PRIMA
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PALERMO - GIOVEDÌ
14 LUGLIO 2005 - N. 30
|
SI PUBBLICA DI
REGOLA IL VENERDI'
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO PRESIDENZIALE 7 luglio 2005.
Definizione dei criteri per l'erogazione del buono socio-sanitario a nuclei
familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex art. 10 della
legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003.
IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 e successive modifiche ed
integrazioni;
Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 87 e 25 marzo 1986, n. 14, recanti
l'istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per le persone anziane;
Viste le leggi regionali n. 68 del 18 aprile 1981 e n.16 del 28 marzo 1986,
riportanti l'istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per soggetti
portatori di handicap;
Vista la legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, di riordino dei servizi e
delle attività socio-assistenziali ed il regolamento di attuazione approvato
con D.P.Reg. 28 maggio 1987;
Vista la legge quadro n. 328 dell'8 novembre 2000, recante disposizioni per la
"realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali", quali principi fondamentali di riforma economico-sociale, ai
sensi dell'art. 117 Costituzione, d'immediata applicazione in Sicilia per la
coerenza con il richiamato impianto legislativo regionale;
Visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 6 giugno 2001, n. 129, recante "Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" ed,
in particolare, gli artt. 5 e 6 del citato D.P.C.M., nei quali si rinvia a
specifici atti delle Regioni per la determinazione del costo dei servizi ivi
descritti, della quota di compartecipazione degli utenti, nonché per la
determinazione delle competenze e dei ruoli in materia di prestazioni
socio-sanitarie;
Visto il Piano nazionale sociale n. 2001/2003 adottato con D.P.R. 3 maggio
2001, ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 328 dell'8 novembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 204 del
6 agosto 2001, che nell'ambito dell'obiettivo 4 riporta il sostegno con misure
economiche dei nuclei familiari nelle responsabilità di cura domiciliare a
persone anziane non autosufficienti e/o disabili gravi nella previsione di cui
all'art. 22, 2° comma, della medesima legge n. 328/2000;
Rilevato che il superiore obiettivo, diretto alla permanenza al domicilio di
persone con problemi di non autosufficienza a prevenire il ricorso
all'istituzionalizzazione ed a favorire la vita autonoma all'interno del
contesto familiare, integra l'avvio di programmi sperimentali ed innovativi di
assistenza anche in forma indiretta e autogestita;
Visto l'art. 10 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, di tutela e
valorizzazione della famiglia che in riferimento al superiore indirizzo
autorizza l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e
delle autonomie locali alla concessione di "buoni socio-sanitari" da
corrispondere con carattere periodico a nuclei familiari con anziani non
autosufficienti e/o disabili gravi;
Atteso che la natura del buono socio-sanitario - legata al sostegno delle
famiglie che comprendono nel loro ambito anziani non autosufficienti o disabili
gravi e che scelgono di mantenerli presso il loro domicilio, in alternativa al
ricovero nei presidi residenziali - ha richiesto un'istruttoria congiunta fra
l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
e l'Assessorato della sanità, attraverso il tavolo tecnico per l'integrazione
socio-sanitaria, costituito da rappresentanti dei due Assessorati e della Presidenza
della Regione ed istituito con decreto n. 119/A1/2005 dell'Assessore per la
famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, con il compito di
individuare linee d'azione comune per l'integrazione socio-sanitaria dei
servizi nella Regione Sicilia;
Considerato che l'introduzione dei buoni socio-sanitari nella rete locale dei
servizi sociali e socio-sanitari a valorizzare la responsabilità familiare e ad
accrescere l'efficacia degli interventi e la loro economicità, si realizza
mediante la concessione di:
- benefici di carattere economico (buono sociale) per famiglie che
assumono compiti di accoglienza e di cura di persone con difficoltà per grave
disabilità fisica, psichica o sensoriale e di persone anziane non
autosufficienti per patologie cronico-degenerative, demenze senili ed altro;
- titoli per l'acquisto diretto (voucher) di prestazioni sociali da
soggetti abilitati ed accreditati nel sistema integrato dei servizi sociali e
socio-sanitari;
Ritenuto di dovere procedere, ai sensi del 4° comma del medesimo art. 10,
all'approvazione delle modalità e dei criteri di concessione del buono
socio-sanitario, dei limiti di reddito familiare, dei soggetti deputati alla
valutazione delle condizioni di bisogno, dei sistemi di verifica e di controllo
degli interventi, nonché di accreditamento degli organismi abilitati
all'erogazione delle prestazioni;
Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali, sentito l'Assessore regionale per la sanità, contenuta nel
testo allegato al presente decreto;
Decreta:
Articolo
unico
Sono approvati nel testo allegato, che costituisce parte integrante del
presente decreto, le direttive per l'erogazione del buono socio-sanitario a
favore dei nuclei familiari con anziani non autosufficienti o con disabili
gravi.
Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 7 luglio 2005.
Allegato
APPROVAZIONE
PRIMA DIRETTIVA SUI CRITERI, LE MODALITA' ED I LIVELLI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DEL
BUONO SOCIO-SANITARIO A NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI O
DISABILI GRAVI (Art. 10, legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003)
Premessa
Come è noto la Regione
riconosce e valorizza il ruolo della famiglia fondata sul matrimonio o,
comunque, su vincoli di parentela, filiazione, adozione, affinità o di affido
quale soggetto sociale di primario riferimento per le politiche di promozione
della famiglia ed, in particolare, per la programmazione e l'attuazione degli interventi
socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-culturali ed educativi operati in
ambito regionale.
La Regione riconosce e sostiene le funzioni svolte dalla famiglia nei confronti
dei soggetti conviventi, bisognevoli di continua assistenza e ne incentiva
l'impegno ed il lavoro di assistenza e cura, ad integrazione e supporto
dell'attività socio-sanitaria di prevenzione, cura e riabilitazione fisica o
psichica, in alternativa al ricovero ed all'abbandono.
A tal fine:
- sviluppa iniziative di solidarietà alle famiglie al cui interno
figurino disabili, finalizzandole ad agevolare il loro mantenimento in seno al
medesimo nucleo familiare;
- definisce modelli d'intervento che agevolino la permanenza degli
anziani all'interno del nucleo familiare riconoscendo il rilevante valore
sociale dell'attività di cura ed assistenza da questo praticata;
- attua il principio di libera scelta da parte del cittadino e della
famiglia nell'articolazione e nel funzionamento della rete degli interventi e
dei servizi di sostegno alla persona;
- valorizza, in attuazione del principio di sussidiarietà, favorendo
tutte le forme di autorganizzazione solidaristica tra o per le famiglie,
l'associazionismo familiare rivolto a dare impulso alle reti primarie di
solidarietà ed alla cooperazione, per favorire forme di autorganizzazione e di
aiuto solidaristico tra le famiglie.
A tale scopo l'art. 10 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 prevede, in
alternativa alle prestazioni di natura residenziale eventualmente dovute,
l'erogazione di buoni socio-sanitari alle famiglie che comprendono nel loro
ambito anziani non autosufficienti o disabili gravi.
Il buono può essere impiegato dalla famiglia anche per l'acquisto di
prestazioni socio-sanitarie a carattere domiciliare, nell'ambito di una gamma
di prestazioni determinate, riconducibili alla condizione dell'utente medesimo.
A favore delle famiglie che mantengono nel proprio contesto anziani non
autosufficienti (di 69 anni e 1 giorno) o soggetti con grave disabilità (legge
n. 104/92), purché conviventi e legati da vincoli di parentela, viene prevista,
in alternativa al ricovero nei presidi residenziali, la concessione, tramite i
distretti socio-sanitari, di un buono socio-sanitario a sostegno della spesa
sostenuta per l'attività di assistenza e cura garantita dalle medesime famiglie
al proprio domicilio secondo criteri, modalità e procedure appresso
specificate, entro il limite degli stanziamenti riportati nel bilancio
regionale.
Il superiore intervento agisce ad integrazione di omologo sostegno economico
erogato dai comuni o dai distretti socio-sanitari e dei servizi prestati dalle
aziende unità sanitarie locali.
Il buono socio-sanitario può essere, altresì, erogato nell'ambito
dell'intervento più complessivo dei servizi domiciliari per le attività sociali
e sanitarie riportate dal programma personalizzato.
In caso di gravi inadempienze, ovvero qualora i distretti socio-sanitari non
provvedano entro 180 giorni dall'assegnazione delle risorse all'attivazione
delle procedure, l'Assessorato regionale della famiglia interviene a mezzo di
un commissario ad acta presso il comune capofila di distretto con il compito di
attivare le procedure intervenendo, ove necessario, anche sul comune di
residenza dell'avente diritto.
Finalità
L'erogazione del buono socio-sanitario riconosce ed incentiva l'impegno ed il
lavoro di assistenza e cura della famiglia nei confronti dei soggetti
conviventi, bisognevoli di continua assistenza, ad integrazione e supporto
dell'attività socio-sanitaria di prevenzione, cura e riabilitazione fisica o
psichica, in alternativa al ricovero ed all'abbandono, ponendo a frutto
l'impegno degli stessi familiari e l'appoggio delle reti di solidarietà e di
mutuo aiuto, quali il vicinato ed il volontariato.
Ovvero, ed in alternativa, con l'acquisto delle medesime prestazioni presso
organismi accreditati e l'impiego di operatori qualificati, in stretta
relazione ai bisogni accertati, integrando le prestazioni già previste nel
piano personalizzato.
La concessione del buono rappresenta, pertanto, opportunità non trascurabile
della rete integrata dei servizi sociali e sanitari volta ad incentivare e
sostenere la domiciliarità ed a frenare o ridurre la crescente domanda di
residenzialità, per la diffusa disponibilità delle famiglie a mantenere l'unitarietà
affettiva e solidale dei suoi componenti.
Natura dell'intervento
Il buono socio-sanitario, da erogare a favore delle famiglie in relazione alla
gravità della condizione di non autosufficienza dell'anziano o del disabile, si
distingue in:
a) buono sociale: provvidenza economica a supporto del reddito
familiare, finalizzata a sostenere la famiglia nel "prendersi cura"
dei propri familiari, con l'impegno del caregiver familiare e delle reti di
solidarietà familiare o dei soggetti legati da rapporti consolidati con le
famiglie e verificabili (art. 10 - 1° comma);
b) buono di servizio (voucher): titolo per l'acquisto di specifiche
prestazioni domiciliari erogate da caregiver professionale presso organismi ed
enti no profit, riconosciuti ed accreditati in armonia con quanto previsto
dalle linee guida per l'attuazione del Piano socio sanitario della Regione
siciliana (D.P.R.S. 4 novembre 2002), liberamente scelti dalle famiglie in
rapporto diretto alla condizione sofferta dal familiare o presso strutture ed
operatori delle aziende unità sanitarie locali (art. 10, 2° comma).
Destinatari del buono socio-sanitario
Sono destinatari del buono socio-sanitario le famiglie residenti nel territorio
regionale che mantengono od accolgono anziani (di età non inferiore a 69 anni e
1 giorno) in condizioni di non autosufficienza debitamente certificata o
disabili gravi (art. 3, 3° comma, legge n. 104/92), purché conviventi e legati
da vincoli di parentela, ai quali garantiscono direttamente, o con impiego di
altre persone non appartenenti al nucleo familiare, prestazioni di assistenza e
di aiuto personale anche di rilievo sanitario nell'ambito di un predefinito
piano personalizzato di assistenza, elaborato dall'U.V.M., U.V.G. o U.V.D. di
concerto con gli uffici del servizio sociale appartenenti ai distretti
socio-sanitari.
Apposita istanza di concessione del buono, come da modello predisposto
dall'Assessorato regionale della famiglia, dovrà pervenire al comune di
residenza, per il successivo inoltro al distretto, da parte delle famiglie
interessate nel termine del 30 aprile di ciascun anno, corredata dalla
documentazione attestante la composizione del nucleo familiare, la
certificazione I.S.E.E. rilasciata dagli uffici ed organismi abilitati e dalla
certificazione sanitaria attestante la condizione di non autosufficienza o
disabilità del familiare ove già acquisita. Il termine per l'anno di prima
applicazione verrà stabilito in sede attuativa.
La condizione di non autosufficienza degli anziani deve essere valutata e
certificata dall'U.V.M., U.V.G. per patologie cronico-degenerative, per
decadimento psico-fisico e/o disabilità, demenza o avanzata senilità, con
problematiche socio-relazionali e sanitarie interrelate in via globale,
utilizzando la scheda multidimensionale dell'anziano (decreto della sanità 25
marzo 2005).
Per i soggetti con grave disabilità occorre fare riferimento alla
certificazione ex art. 3, 3° comma, della legge n. 104 del 28 febbraio 1992
valutata e certificata dall'U.V.M., U.V.D.
Devono inoltre sussistere le condizioni socio-ambientali di assistibilità al
domicilio, vale a dire una copresenza di supporto familiare e/o della rete
informale ed un alloggio idoneo o reso tale con semplici accorgimenti.
Il programma assistenziale personalizzato viene definito dall'U.V.M., U.V.G. o
U.V.D. di concerto con gli uffici del servizio sociale appartenenti ai
distretti socio-sanitari.
Rimane competenza del medesimo ufficio di servizio sociale attestare l'idoneità
complessiva della famiglia richiedente al raggiungimento delle finalità del
buono socio-sanitario.
Compiti dei soggetti istituzionali
I distretti socio-sanitari attivano il buono socio-sanitario mediante
previsione nei propri piani di zona ex art. 19, legge n. 328/2000.
A tal fine le U.V.M., U.V.G. o U.V.D., di concerto con gli uffici del servizio
sociale appartenenti ai distretti socio-sanitari, elaborano un piano
personalizzato rivolto alla definizione della diagnosi funzionale dei soggetti
anziani o disabili, sulla base del sistema di valutazione multidimensionale
della non autosufficienza, in accordo con il medico di medicina generale, in
relazione ai bisogni accertati per una vita autonoma ed integrata nel contesto
familiare. Il competente servizio sociale del distretto affiancherà le famiglie
per assicurare i necessari compiti di cura e di assistenza a cui è finalizzata
la concessione dell'intervento economico sia nella forma del buono sociale,
ovvero del titolo per l'acquisto delle prestazioni presso enti ed organismi
abilitati ed accreditati.
I distretti socio-sanitari, con la collaborazione delle associazioni di
volontariato e di solidarietà familiare presenti nel territorio, assicurano
alle famiglie:
a) un costante supporto tecnico e di consulenza sulle problematiche
assistenziali, psicologiche e giuridiche, in particolare per i soggetti colpiti
da sindrome demenziale;
b) una specifica attività informativa sulle procedure di accesso ai
servizi anche integrativi in rapporto alle esigenze funzionali dell'anziano o
disabile;
c) una specifica attività informativa e di aggiornamento dei familiari e
degli operatori impiegati in incontri periodici;
d) l'inserimento temporaneo, a sollievo delle famiglie, degli anziani o
dei disabili nella rete dei servizi residenziali in alternativa al buono
socio-sanitario.
Il distretto socio-sanitario provvederà ad individuare per ciascuna famiglia
destinataria dell'intervento un referente nella gestione del programma
assistenziale con compiti di affiancamento e di assistenza per l'espletamento
del medesimo programma.
Durata dell'intervento
Il programma personalizzato di erogazione di norma ha durata annuale.
Il servizio sociale, di concerto con l'U.V.M., U.V.G. o U.V.D., potrà prevedere
anche periodi più brevi sulla base della condizione dei soggetti da assistere e
della capacità-disponibilità delle famiglie ad assicurare le necessarie
prestazioni di aiuto.
L'atto di concessione del buono socio-sanitario dovrà riportare la durata
dell'impegno della famiglia, l'entità del contributo economico o del titolo per
l'acquisto del servizio, le modalità e gli strumenti di valutazione periodica e
di verifica di risultati.
La famiglia, verificati i risultati di benessere assicurati al soggetto
assistito ovvero previo adeguamento, ove necessario, del programma di
assistenza personalizzato con il coinvolgimento del servizio sanitario nella
rivalutazione del singolo caso, di concerto con il referente, può proporre al
distretto socio-sanitario il rinnovo dell'intervento.
Per il primo anno, stante il carattere sperimentale ed innovativo
dell'intervento, l'erogazione del buono socio-sanitario ha carattere temporaneo
ed il buono sociale, di norma, non potrà essere erogato per un periodo
superiore a mesi sei.
Prestazioni
Ai fini della presente direttiva sono da ritenersi prestazioni da garantire
all'interno del nucleo familiare, sia direttamente che mediante l'acquisto o
l'erogazione di servizi, con l'utilizzo del buono socio-sanitario:
- igiene personale quotidiana e periodicamente pulizia completa della
persona;
- governo ed igiene dell'alloggio occupato dal soggetto non
autosufficiente;
- aiuto alla persona nell'alzata/messa a letto, nella preparazione ed
assunzione dei pasti, nella deambulazione, mobilità e nella gestione delle
attività quotidiane all'interno ed all'esterno dell'abitazione;
- disbrigo pratiche ed accompagnamento per visite mediche, specialistiche
ed attività riabilitativa ove non assicurata all'interno dell'abitazione;
- prevenzione delle piaghe da decubito, anche avvalendosi degli ausili
ritenuti necessari;
- assistenza infermieristica domiciliare;
- assistenza riabilitativa;
- assistenza specialistica;
- ogni attività di stimolo al mantenimento delle residue capacità
psico-fisiche.
Il referente, nell'ambito della sua azione di affiancamento alla famiglia ,
avrà cura di seguire gli interventi programmati e di verificare il livello di
benessere assicurato al congiunto con riguardo alle prestazioni definite in
sede di elaborazione del programma d'intervento e alle necessità di cura ed
assistenza.
Entità del buono
L'entità del buono socio-sanitario determinato su base mensile sia nella forma
del buono sociale che del buono di servizio (voucher), da erogare a favore
delle famiglie, si pone in relazione alla gravità della condizione di non
autosufficienza dell'anziano o del disabile ed alle necessità assistenziali che
il nucleo familiare dovrà assicurare direttamente o mediante l'acquisto presso
caregiver professionali.
L'importo del buono socio-sanitario sarà pari a quello dell'indennità di
accompagnamento fissato per l'anno di competenza.
Non vengono computate le prestazioni socio-sanitarie poste interamente a carico
del servizio sanitario dalla tabella A del D.P.C.M. 14 febbraio 2001.
Rimane obbligo da parte dei distretti socio-sanitari di compartecipare in
misura non inferiore al 20% della spesa programmata.
Ai destinatari di indennità di accompagnamento od assegno equivalente erogato
da INPS o INAIL od altri enti l'entità del buono spettante è ridotta al 50%.
Buono sociale
Si tratta di una provvidenza economica a supporto del reddito familiare volta a
sostenere l'impegno della famiglia nella cura del proprio congiunto. L'utilizzo
diretto di tale assegno da parte delle famiglie comporta l'avvio di un percorso
di accompagnamento che vede coinvolti i familiari, i distretti socio-sanitari e
l'azienda unità sanitaria locale di riferimento, con la designazione di un
referente per ciascuna famiglia, aventi il compito di affiancare la stessa
nella verifica dell'espletamento delle prestazioni di aiuto e di proporre gli
eventuali ulteriori interventi tesi al conseguimento del maggiore benessere
possibile da parte del congiunto.
Buono di servizio (voucher)
In alternativa al buono sociale, la famiglia può usufruire del buono di
servizio (voucher), di pari importo, da utilizzare per l'acquisto di specifiche
prestazioni domiciliari erogate da caregiver professionali presso organismi ed
enti no profit, riconosciuti ed accreditati in armonia con quanto previsto
dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dalle linee guida per l'attuazione del
piano socio sanitario della Regione siciliana (D.P.R.S. 4 novembre 2002), o
presso strutture ed operatori delle aziende unità sanitarie locali, liberamente
scelti dalle famiglie, o messi a disposizione dalle medesime aziende unità
sanitarie locali in rapporto alle necessità del componente familiare non
autosufficiente debitamente definite nel programma individuale di assistenza.
Al rimborso del buono al soggetto erogatore delle prestazioni provvederà
direttamente il distretto socio-sanitario, di concerto con il referente, per le
prestazioni erogate e dietro presentazione di apposita documentazione di spesa.
L'utilità dell'introduzione del buono di servizio (sia per i piccoli comuni a
superare difficoltà e diseconomie organizzative che per i grossi centri ad
accrescere la qualità del servizio lasciando che gli stessi cittadini si
rivolgano al libero mercato nella ricerca degli organismi fornitori delle
prestazioni richieste), è quella di consentire la spendibilità del buono presso
strutture presenti nel distretto socio-sanitario che rappresentano il sistema
di offerta, con la contestuale definizione dei rapporti con tutti i soggetti
erogatori ammissibili ed accettabili.
All'accreditamento degli organismi di servizio i distretti socio-sanitari
dovranno provvedere previa verifica del possesso di predefiniti requisiti di
qualità e della carta dei servizi, nelle more della definizione delle linee
guida per l'accreditamento come riportato dall'art. 8, comma 3, lett. f), della
legge n. 328/2000.
I distretti socio-sanitari e gli organismi di servizio formalizzano il rapporto
di accreditamento con la sottoscrizione di un "patto di accreditamento per
il voucher" al fine di garantire la realizzazione del servizio secondo
criteri e specifiche concordate tra le parti.
Il patto di accreditamento deve evidenziare il possesso dei seguenti requisiti
di qualità, che costituiscono elementi minimali ed indefettibili nell'attuale
fase di prima applicazione, nelle more di successivo provvedimento
presidenziale che disciplini in termini compiuti i requisiti per
l'accreditamento:
- esperienza almeno biennale maturata nel servizio di riferimento ovvero
nell'area di intervento, la formazione e l'esperienza degli operatori impiegati
nell'erogazione delle prestazioni, le modalità di contenimento del turn over
degli operatori e la qualità organizzativa del servizio, la completezza e/o
l'innovatività delle prestazioni assicurate, il rispetto del trattamento
economico fissato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro o tariffe
professionali per incarichi professionali;
- adozione di apposita carta dei servizi riportante condizioni e modalità
per l'accesso, l'utenza, gli operatori e profili professionali coinvolti, le
prestazioni assicurate, le modalità di coinvolgimento degli utenti e dei
familiari ai programmi individuali di assistenza e alla verifica dei risultati,
la procedura di tutela dei diritti degli utenti, le tariffe per l'accesso alle
singole prestazioni;
- esistenza di protocolli operativi di verifica periodica dei livelli di
qualità delle prestazioni rese e percepiti dalla persona assistita e/o dai suoi
familiari;
- esistenza di una procedura di analisi e monitoraggio della
"customer satisfaction", contenente le modalità di distribuzione,
compilazione e raccolta del questionario di gradimento da parte dell'assistito
e/o dei suoi familiari.
Limiti di reddito del nucleo familiare
In applicazione delle disposizioni riportate dal decreto legislativo n. 109/98
e del decreto legislativo n. 130/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
in relazione alla composizione del nucleo familiare, il limite I.S.E.E.
(Indicatore situazione economica equivalente) per l'accesso al buono
socio-sanitario è determinato in E 7.000,00.
Alla determinazione di detto indicatore concorrono tutti i componenti del
nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Qualora l'anziano od il disabile occupi un alloggio autonomo il nucleo
familiare di riferimento ai fini della determinazione della condizione
economica è costituito dal nucleo familiare (compreso il soggetto da assistere)
che garantisce le prestazioni socio-assistenziali e che assume la
responsabilità e l'impegno all'attività di cura e di aiuto.
Qualora sia documentabile un sostanziale mutamento della condizione reddituale
dell'anno in corso rispetto a quella già dichiarata l'anno precedente, è
possibile fare riferimento con autocertificazione alla stessa con contestuale
impegno al rimborso del buono ove non dovuto.
Il buono socio-sanitario verrà concesso, nei limiti delle risorse finanziarie
complessivamente disponibili per tale finalità nell'ambito di ciascun
distretto, con priorità per i nuclei familiari con I.S.E.E. più basso.
Copertura finanziaria
Alla costituzione del fondo per ciascun distretto per l'erogazione del buono
socio-sanitario concorrono gli stanziamenti riportati per le finalità dal
bilancio regionale ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 10 del 31
luglio 2003, le risorse poste a disposizione dai comuni singoli od associati
anche nell'ambito del piano di zona, stante il carattere sperimentale del
descritto intervento socio-sanitario, nonché i trasferimenti allo scopo
assegnati a carico del fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art.
59, comma 44, della legge n. 449/97.
In funzione dei programmi di assistenza e di cura, le aziende unità sanitarie
locali partecipano ai processi di erogazione del buono socio-sanitario
attraverso proprie risorse umane ed economiche, nell'ambito delle risorse messe
a disposizione dal F.S.N. per l'attuazione dei L.E.A., in misura pari allo stanziamento
di cui al precedente punto, con esclusivo riferimento al buono di servizio
(voucher).
Procedura
Entro il 30 giugno di ciascun anno i distretti socio-sanitari possono inoltrare
all'Assessorato regionale della famiglia, su base annuale/triennale, istanza di
finanziamento riportante:
- determina dirigenziale di individuazione dei nuclei familiari aventi
diritto all'erogazione del buono socio-sanitario "per possesso dei
requisiti";
- approvazione da parte del comitato dei sindaci, d'intesa con il direttore
generale dell'azienda unità sanitaria locale, dell'iniziativa e delle modalità
di erogazione del buono;
- piano economico della spesa per entità del buono, periodo di
concessione e modalità di impiego per ciascun nucleo familiare;
- relazione dell'ufficio di servizio sociale sull'attuazione nel
territorio degli interventi aperti e residenziali sugli anziani non
autosufficienti e disabili presenti nel territorio, sui servizi erogati, sulle
spese sostenute, sulla domanda di residenzialità e domiciliarità ancora
presente, sulle risorse disponibili ed entità della spesa complessiva
programmata;
- compartecipazione alla spesa a carico dei bilanci del distretto o dei
comuni (complessivamente non inferiore al 20%);
- atto d'intesa stipulato con il competente servizio dell'azienda unità
sanitaria locale sulle modalità di accertamento della condizione di non
autosufficienza, sull'elaborazione dei programmi individuali di assistenza,
sull'idoneità della famiglia ad assicurare protezione, assistenza e tutela,
sulle verifiche periodiche dei risultati, con contestuale impegno dell'autorità
sanitaria ad assicurare al domicilio o presso i presidi sanitari le prestazioni
mediche, infermieristiche e riabilitative a carico del F.S.R.
Costituisce titolo di priorità nell'assegnazione dei finanziamenti, fatta salva
l'equa ripartizione dello stanziamento su base provinciale in rapporto alla
presenza di soggetti non autosufficienti, l'entità della compartecipazione alla
spesa del programma ad integrazione dell'assegnazione regionale.
In fase di prima applicazione, per il solo corrente esercizio 2005, l'istanza di
finanziamento potrà essere inoltrata entro il 15 ottobre.
All'approvazione dei programmi d'intervento ed alla concessione del
finanziamento, con priorità per gli ambiti territoriali con maggiore utenza in
sofferenza, si provvederà entro i 60 giorni successivi con contestuale avvio
della procedura di accreditamento della somma assegnata nell'ambito della
disponibilità riportata nel bilancio annuale/triennale.
Ai fini del rispetto del termine farà fede la data del timbro postale
(raccomandata A/R) ovvero del bollo di ricevuta nel caso di consegna diretta.
(2005.27.1797)
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