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CIRCOLARI
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DELLE AUTONOMIE
LOCALI
* * * CIRCOLARE 7 marzo 2005, n.
3.
Assistenza igienico-personale agli alunni portatori di handicap grave.
Anno scolastico 2004/2005.
AI SINDACI DEI COMUNI DELL'ISOLA ALLE
PROVINCE REGIONALI
AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI AL
C.S.A. - CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AGLI
UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO DELLA SICILIA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
REGIONALI - CGIL - CISL - UIL ALL'A.N.F.F.A.S. - ONLUS SICILIA AL
COORDINAMENTO REGIONALE PER I DIRITTI DEGLI HANDICAPPATI
A conferma delle
direttive emanate da questo Assessorato nel biennio 2002/04 con circolare n. 16
del 13 dicembre 2002 e n. 15 del 7 novembre 2003, a tutela del diritto allo
studio di tutti i soggetti disabili a rimuovere ogni ostacolo per la frequenza
delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti universitari,
l'Assemblea regionale siciliana ha approvato e ribadito nel contesto della legge
regionale n. 15 dello scorso 5 novembre 2004, art. 22, la competenza dei comuni
singoli od associati e delle provincie regionali ad erogare, in aggiunta al
servizio di trasporto dal domicilio alle strutture scolastiche, il servizio di
assistenza igienico-personale ed altri servizi specialistici, come già disposto
dalle leggi regionali n. 68/81, n. 16/86 e n. 6/00. In particolare,
l'assegnazione di personale qualificato addetto all'assistenza
igienico-personale è rivolta esclusivamente ad alunni non autosufficienti sul
piano motorio od insufficienti mentali che non hanno il controllo degli
sfinteri, nel rispetto, di norma, del parametro di 1 operatore per ogni 4/5
soggetti con handicap grave. Detto servizio compete ai comuni per
l'inserimento dei minori con handicap o svantaggio nella scuola primaria e
secondaria di primo grado, con inserimento precoce anche negli asili nido e
scuole materne, ed alle province regionali per la frequenza delle scuole
secondarie di 2° grado, di altri istituti superiori non ed
universitari. Detta disposizione tende a superare l'incertezza delle
amministrazioni locali al prosieguo del servizio assicurato in questi ultimi
anni in via sussidiaria per l'accertata indisponibilità delle istituzioni
scolastiche in ogni contesto dell'Isola ad assegnare al servizio di aiuto
personale collaboratori scolastici (ex bidelli) debitamente qualificati ed in
numero sufficiente in applicazione dell'intervenuto accordo contrattuale del
comparto che ricomprende detto impegno quale mansione aggiuntiva previa
frequenza di apposito corso di formazione con contestuale diritto a retribuzione
accessoria. Difficoltà già segnalata in precedenza sia per il crescente
numero di alunni con "h" frequentanti corsi di istruzione sia per il ridotto
numero di collaboratori scolastici qualificati e disponibili, con costante
allarme delle famiglie e delle associazioni di solidarietà familiare che non
ritengono detti operatori idonei allo svolgimento di mansioni di natura
psico-relazionale, avuto riguardo alla personalità ed al sesso degli
alunni. Trattasi, infatti, di mansione di natura specialistica che si
aggiunge al quotidiano impegno dei collaboratori scolastici di provvedere alla
vigilanza, all'accoglienza degli alunni, al ricevimento, a supporto dei servizi
amministrativi e del corpo docente, a mantenere in ordine gli arredi e gli
ambienti, nonché all'assistenza di base degli stessi alunni con handicap per
l'accesso all'interno degli edifici e delle classi. Lo stesso programma di
formazione curato dagli uffici scolastici regionali con tempestività e nel
limite delle risorse disponibili, viene riferito, ha potuto soddisfare nello
scorso biennio solo in minima parte il fabbisogno delle istituzioni scolastiche
dell'intera Regione, seppure diretto secondo gli obiettivi ministeriali a
valorizzare il personale non docente come primo segmento della più articolata
assistenza all'autonomia e comunicazione degli alunni portatori di handicap o
con disagio, posta comunque a carico dei medesimi enti locali. In pratica, la
riferita e recente disposizione legislativa regionale conferma la collocazione
dell'assistenza di base in argomento tra i servizi essenziali ed obbligatori non
derogabili che gli enti locali sono chiamati ad assicurare seppure di concerto
ed a supporto, anche in via sussidiaria, delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, affidandone l'erogazione a soggetti del privato sociale, stante
la sua natura integrativa a socio/educativo nel rispetto delle vigenti
disposizioni e con onere a carico dei propri bilanci, ovvero con impiego di
quota parte dei trasferimenti regionali annualmente assegnati a valere sul fondo
ex art. 45 della legge regionale n. 6/97, a sostegno dello sviluppo
economico-sociale, in assenza di specifico finanziamento regionale. Rimane,
tuttavia, impregiudicato l'obbligo per comuni e province di acquisire
annualmente formale attestazione dei dirigenti scolastici sull'entità degli
alunni con handicap frequentanti i singoli plessi, sulla gravità della
disabilità sofferta, sul numero di collaboratori qualificati e disponibili, e
sul fabbisogno di unità necessarie all'erogazione del servizio. Ciò a garanzia
del pubblico erario ed a tutela del diritto all'istruzione degli alunni con
handicap, quale diritto soggettivo di immediata esigibilità e costituzionalmente
protetto a soddisfare le legittime aspettative delle famiglie con particolare
riguardo all'età adolescenziale. Il predetto servizio si inserisce, altresì,
nell'ambito del progetto educativo integrato e personalizzato (P.E.I) cui gli
enti locali sono chiamati a supporto del corpo docente, unitamente agli
operatori dell'azienda sanitaria locale ed ai familiari e con impiego di
personale specializzato (artt. 12-13, legge n. 104/92). Si ricorda, infine,
la gratuità dei servizi in argomento a prescindere dalla condizione economica
delle famiglie (cfr. decreto n. 867 del 15 aprile 2003) e l'opportunità di
pervenire, anche in ambito distrettuale o provinciale, ad una gestione associata
tra comuni e province a ridurre l'entità della spesa, ad agevolare l'accesso
agli istituti scolastici, a garantire l'omogeneità delle prestazioni, ad
assicurare la continuità e la stabilità degli operatori impiegati, a promuovere
la partecipazione e la fiducia dei familiari. La riportata disposizione
regionale non solleva, tuttavia, le autorità scolastiche in indirizzo
dall'obbligo di estendere ed accellerare i percorsi formativi dei collaboratori
scolastici (art. 46 - 98/2001 contratto collettivo nazionale di lavoro) al fine
di dotare ciascuna istituzione di un adeguato contingente di personale formato,
riferendo al competente Ministero sui risultati raggiunti anche per una non
esclusa revisione, di concerto con le parti sociali, del mansionario attribuito
a detti operatori e non pregiudicarne il corretto impiego senza ulteriori
ritardi od incertezze. Il presente atto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. Si chiede puntuale attuazione.
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