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Sito Istituzionale del Comune di Librizzi (ME) |
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Home Page > ordinanze 2009 > in evidenza > limitazione consumo acque 2009 |
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COMUNE DI LIBRIZZI PROVINCIA DI MESSINA Ufficio Tecnico
ORDINANZA SINDACALE N° 23 DEL 16
giugno 2009
I L S I N D A C OCONSIDERATA la situazione di emergenza dovuta alla carenza
di risorse idriche connessa alla
riduzione della portata delle sorgenti; RILEVATO che allo stato, si dispone di un quantitativo di
acqua che, se non correttamente
utilizzato, può ritenersi insufficiente a soddisfare le necessità primarie
della cittadinanza; CHE in questi ultimi giorni
sono emerse delle disfunzioni
ricollegabili essenzialmente a consumi eccessivi ed usi diversi da quelli consentiti dal vigente regolamento comunale; RITENUTO che le
concessioni di acqua al servizio di civili abitazioni non consentono un uso
diverso da quello domestico; CONSIDERATO che dalle
citate violazioni contrattuali è regolamentari
può derivare, pure, un evidente
pericolo per l’igiene, la salute e l’ordine pubblico , comportando , da
un lato l’impossibilità di assicurare adeguate e paritarie condizioni igieniche a tutta la
cittadinanza e dall’altro , la possibile
insorgenza di tensioni sociali
non agevolmente controllabili; CHE l’uso
diverso da quello domestico oltre alle
problematiche prima indicate, determina eccessivi consumi di energia elettrica su tutti i sistemi
acquedottistici alimentati da impianti di sollevamento con conseguenti maggiori costi per l’Ente
che obbligatoriamente si ripercuotono sulle tariffe; RITENUTO, pertanto, che si rende necessario intervenire per fissare , tenuto
conto della portata delle sorgive e della destinazione contrattuale, limiti massimi di consumo di acqua pro
capite; CHE alla luce delle suesposte
considerazioni appare necessario
al fine della limitazione prevedere l’immediata
sospensione, in via temporanea , dell’erogazione dell’acqua per tutte le seconde utenze e comunque per quelle non al servizio di
case di civile abitazione all’orquando i consumi di queste ultime
dovessero superare il limite massimo di consumo
giornaliero di litri 60,00, mentre
per le seconde utenze al servizio
di case di civile abitazione, se si
risiede temporaneamente per
motivi di vacanze, in tal caso il titolare dell’utenza potrà richiedere
all’Ente, con apposito modello con allegata autodichiarazione, di aumentare
a fornitura pro-capite pari a quella
dei residenti serviti dal sistema acquedottistico di competenza; CHE al fine di rendere efficace tali provvedimenti
cautelativi , gli addetti al servizio ed il responsabile del settore debbono
procedere nell’immediatezza della sospensione temporanea delle citate utenze ed
all’applicazione delle sanzioni ; SENTITO il responsabile dell’Ufficio Tecnico , con particolare riferimento alle portate attuali delle sorgenti che alimentano
i vari sistemi acquedottistici ; VISTO l’art. 38 della Legge 142 / 90 come recepito dalla L.R.
48/91; VISTO l’art. 69
del D.P.R.S. 16/63; VISTO il regolamento comunale
sugli acquedotti approvato dal
Consiglio Comunale il 26/03/2008 con atto deliberativo n. 7;; VISTO lo Statuto Comunale
ed in particolare l’art. 97; O R D I N A
1.
Con decorrenza
immediata e fatto divieto assoluto di prelevare acqua per uso irriguo,
edilizio e, comunque, diverso da quello
domestico, di addurre acqua a mezzo tubazioni
di qualsiasi genere e tipo al di
fuori dell’abitazione servita; 2.
E’ fatto divieto di prelevare acqua dalle
fontanelle pubbliche a mezzo tubazioni ; 3.
Agli utenti è consentito un consumo massimo pro capite giornaliero per persona
utente e famigliare componente lo stesso nucleo quale risultante dalla situazione di famiglia
consolidata alla data odierna come di seguito indicato: -
Utenze
servite dall’acquedotto Librizzi centro comprendente le zone del centro urbano, Giovannotto e S. Sebastiano consumo
massimo consentito pro capite / giorno litri 150,00; -
Utenze servite dall’acquedotto Murmari comprendente le zone di Murmari , Piana,
consumo massimo consentito pro capite / giorno litri 150,00; -
Utenze
servite dall’acquedotto Castagnazza – S. Pancrazio,
comprendente le zone di S. Pancrazio, Maffuni Superiore , Arangera , Castagnazza e Trombettina consumo massimo consentito pro
–capite / giorno litri 150,00; -
Utenze servite dall’acquedotto Colla, comprendente l’intera frazione
Colla, L’insediamento IACP Maffuni
Maisale e Rucina consumo massimo consentito
pro capite litri giorno 150,00; -
Utenze servite dall’acquedotto Nasidi,
comprendente le zone di Nasidi, Fraiale, Ronco Marurà consumo massimo consentito pro capite /
giorno litri 150,00; -
Per tutte le restanti utenze distribuite sul territorio comunale serviti dagli acquedotti : Acquaverni,
Mortarelli, Acquapalumbo, Brigneri, e Guardiola, Vallonevina ecc. il consumo massimo consentito pro
capite resta fissato in litri giorno 150,00; -
Tutte le utenze destinate a specifiche attività commerciali,(Bar, Pasticcerie,
Ristoranti, Pizzerie, ecc), nonché, tutte le attività ricettive (Agriturismi, case vacanze ecc) viene
assegnato un consumo giornaliero massimo
consentito di litri 1000,00 , detto limite può essere elevato a litri 2000,00 su motivata
richiesta del gestore e previa verifica della disponibilità della
quantità sul sistema acquedottistico di competenza. 4.
Di limitare, inoltre, tutte le seconde utenze ad un consumo massimo
giornaliero di litri 60,00; 5.
Per le
seconde utenze al servizio di case
di civile abitazione, se si risiede
temporaneamente per motivi di vacanze, il titolare dell’utenza potrà
richiedere all’Ente, con apposito modello
con allegata autodichiarazione, di aumentare a fornitura pro-capite pari a quella
dei residenti serviti dal sistema acquedottistico di competenza; 6.
Per le violazioni di cui al punto “1” della
presente ordinanza verrà applicata una
sanzione amministrativa pecuniaria da €
51,00 a € 258,00; 7.
Per le violazioni di cui al punto “2” si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,00 a € 258,00; 8.
Per le violazione i di cui al punto “ 3” si applicano le seguenti
sanzioni amministrative : a)
per le eccedenze nei consumi fino a 5 metri cubi si
applica una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a € 6,00 per ogni metro
cubo; per le
eccedenze nei consumi oltre i 5,00 metri cubi si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a € 10,00
per ogni metro cubo di eccedenza; 9.
Per le violazioni di cui al punto “4” si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da
€ 51,00 a € 258,00 e l’immediata sospensione, in via temporanea,
dell’erogazione dell’acqua; 10.
Le sanzioni
amministrative per le violazioni alla
presente ordinanza vanno applicate dal responsabile del servizio in conformità alle disposizione di cui alla
Legge 689/81; 11.
I fontanieri Comunali e gli incaricati del servizio
, non appena accertata l’infrazione alle norme del regolamento alla
presente ordinanza e ad ogni
altra disposizione vigente in
merito, procederanno nell’immediatezza a sospendere l’erogazione all’utenza all’orquando prevista, isolando quest’ultima
dalla condotta comunale ed a segnalare
il caso, con apposta relazione al responsabile del servizio per l’applicazione
delle sanzioni amministrative: 12.
I fontanieri comunale, restano incaricati della periodica verifica delle portate e
relativa comunicazione all’Ufficio per
le eventuali variazioni da apportare alla presente . 13.
La presente
Ordinanza è valida fino a revoca; 14.
Manda agli addetti al servizio acquedotto, al
coordinatore del servizio, ai Vigili Urbani ed ai carabinieri ciascuno per
quanto di rispettiva competenza, e per
la esecuzione della presente Ordinanza. Dalla Residenza Municipale, 15 giugno 2009 IL SINDACO Ing. Cilona
Renato |