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INFLUENZA AVIARIA

elementi di informazione ed indicazioni di comportamento

 

Per corrette informazioni e indicazioni di comportamento alla popolazione in merito ai rischi derivanti dalle segnalazioni di virus influenzale H5N1, il Dipartimento di Prevenzione dell'Az. USL n.5 di Messina ha attivato il numero telefonico 090.3654160. Tale servizio funzionerà dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 da lunedì a venerdì

ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

 

 

COMUNE DI LIBRIZZI

PROVINCIA DI MESSINA

Ufficio Tecnico - Piazza Catena,4  98064 LIBRIZZI (ME)

 

Ordinanza  Sindacale n° 07  del  20 febbraio 2006      

 I L     S I N D A C O

Visto il Decreto dell’Assessorato Sanità Ispettorato Regionale Veterinario datato 14.02.06 trasmesso via telefax in data 18.02.06 con il quale il territorio di questo Comune è stato dichiarato “zona di sorveglianza per   l’influenza aviaria”;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute datata 11.02.06 recante misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici;

Atteso   che devono  essere osservati, sull’intero territorio comunale, tutti gli obblighi e misure contenute nel Decreto dell’assessorato sanità datato 14.02.06;

Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

Visto  l’art. 69 del D.P.R.S. 16/63;

Visto l’art. 97 dello Statuto Comunale;

Visto l’O.A.EE.LL.  vigente;

O R D I N A

1.  Prendere atto del Decreto dell’assessorato Regionale Sanità datato 14.02.06 con il quale l’intero territorio      di questo Comune è stato dichiarato “zona di sorveglianza per l’influenza aviaria”;

2.  di apporre cartelli ai limiti del Territorio comunale ed all’ingresso di ogni singola azienda che detenga volatili      sul Territorio Comunale riportando la dicitura “zona di sorveglianza da influenza aviaria”;

3.  sull’intero Territorio Comunale è fatto obbligo di adottare le misure sanitarie di cui all’art. 2 del Decreto      dell’Assessorato Sanità del 14.02.06 che di seguito si riportano:

     a)   identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;

     b)  attuazione delle misure di biosicurezza, di cui all’O.M. 26 agosto 2005 e successive modifiche, presso           gli allevamenti, compreso l’uso dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite;

     c)  divieto di entrata e di uscita di tutti i volatili domestici ed altri volatili in cattività nonché delle uova di           cova, ad eccezione del trasporto verso la macellazione immediata e del transito attraverso tale zona di           tali prodotti che dovranno essere di volta in volta autorizzati dal servizio veterinario competente per           territorio e che, comunque, dovrà avvenire utilizzando i principali assi stradali e ferroviari;

     d)   in tutti gli allevamenti di volatili all’aperto devono essere evitati, per quanto possibile, i contatti di volatili           domestici con i selvatici, in particolare anatidi domestici e avifauna selvatica e devono, inoltre, essere           adottate adeguate misure per evitare i contatti in ambito domestico tra anatidi ed altre specie di volatili.           In particolare, nel rispetto del benessere animale, il pollame domestico:

          1)  deve essere allevato, per quanto possibile, nei locali di allevamento, evitando l’esposizione all’aperto                e dotando le aperture di doppie reti antipassero ;

          2)  deve essere alimentato e abbeverato al chiuso, o sotto copertura che scoraggi in modo sufficiente la                sosta di volatili selvatici ed eviti il contatto dei volatili selvatici col mangime e l’acqua destinati al                pollame;

          3)  non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso i                volatili selvatici, a meno che l’acqua non sia stata trattata in modo da garantire l’inattivazione di                eventuali virus;

               Qualora l’allevatore non ritenesse opportuno eseguire gli interventi strutturali previsti dai punti                precedenti, gli animali possono essere abbattuti per l’autoconsumo.

     e)   le misure di cui al precedente punto d) dovranno, per quanto possibile, essere applicate anche nei            luoghi in cui vengono detenuti volatili a scopo ornamentale.

4.  I proprietari, i detentori ed i Medici Veterinari, anche liberi professionisti, dovranno segnalare prontamente      ai servizi veterinari delle Aziende UU.SS.LL. competenti qualsiasi sintomo riferibile all’influenza aviaria nel      pollame o in altri volatili in cattività al fine di garantire un’individuazione precoce della malattia sul territorio      della Regione Sicilia.

5.  Che la presente venga trasmessa al servizio veterinario dell’A.U.S.L. n° 5 distretto sanitario di Patti, all’      Assessorato Sanità Ispettorato Sanitario, all’Ufficio Territoriale del Governo di Messina; che venga      adeguatamente pubblicizzato sul Territorio Comunale e che venga consegnata copia ai detentori di volatili.

6.  Manda alla forze dell’ordine  ed agli uffici competenti per l’esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 20.02.2006

                                                                                IL SINDACO

                                                               Geom. Antonino Siragusano

 

la presente ordinanza viene pubblicata a titolo informativo: fa fede la copia pubblicata all'Albo Pretorio

 e-mail: tindaro.falliano@comune.librizzi.me.it      -     telefono: 0941.32281 - fax 0941.32043