|
|
home page > in evidenza > ordinanza aviaria |
|
elementi di informazione ed indicazioni di comportamento
Per corrette informazioni e indicazioni di comportamento alla popolazione in merito ai rischi derivanti dalle segnalazioni di virus influenzale H5N1, il Dipartimento di Prevenzione dell'Az. USL n.5 di Messina ha attivato il numero telefonico 090.3654160. Tale servizio funzionerà dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 da lunedì a venerdì ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
COMUNE DI
LIBRIZZI PROVINCIA DI MESSINA Ufficio Tecnico
Visto
il Decreto dell’Assessorato Sanità Ispettorato
Regionale Veterinario datato 14.02.06 trasmesso via telefax in data 18.02.06
con il quale il territorio di questo Comune è stato dichiarato “zona di
sorveglianza per l’influenza aviaria”; Vista l’ordinanza
del Ministro della Salute datata 11.02.06 recante misure urgenti di protezione
per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici;
Atteso che devono essere osservati, sull’intero territorio comunale, tutti gli obblighi e misure contenute nel Decreto dell’assessorato sanità datato 14.02.06; Visto l’art. 54 del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n° 267; Visto l’art. 69 del D.P.R.S.
16/63; Visto l’art. 97 dello Statuto Comunale; Visto l’O.A.EE.LL. vigente; O R D I N A
1.
Prendere atto del Decreto dell’assessorato Regionale Sanità datato
14.02.06 con
il quale l’intero territorio di questo Comune è stato dichiarato “zona di
sorveglianza per l’influenza aviaria”; 2.
di apporre
cartelli ai limiti del Territorio comunale ed all’ingresso di ogni singola
azienda che detenga volatili sul Territorio Comunale riportando la dicitura
“zona di sorveglianza da influenza aviaria”; 3.
sull’intero Territorio Comunale è fatto obbligo di adottare le misure
sanitarie di cui all’art. 2 del Decreto dell’Assessorato Sanità del 14.02.06
che di seguito si riportano: a)
identificazione di tutte le aziende che detengono volatili; b)
attuazione delle misure di biosicurezza, di cui all’O.M. 26 agosto 2005
e successive modifiche, presso gli allevamenti, compreso l’uso dei mezzi
appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite; c)
divieto di entrata e di uscita di tutti i volatili domestici ed altri
volatili in cattività nonché delle uova di cova, ad eccezione del trasporto
verso la macellazione immediata e del transito attraverso tale zona di tali
prodotti che dovranno essere di volta in volta autorizzati dal servizio
veterinario competente per territorio e che, comunque, dovrà avvenire
utilizzando i principali assi stradali e ferroviari; d)
in tutti gli allevamenti di volatili all’aperto devono essere evitati,
per quanto possibile, i contatti di volatili domestici con i selvatici, in
particolare anatidi domestici e avifauna selvatica e devono, inoltre, essere
adottate adeguate misure per evitare i contatti in ambito domestico tra anatidi
ed altre specie di volatili. In particolare, nel rispetto del benessere
animale, il pollame domestico: 1) deve essere allevato, per quanto possibile, nei locali di allevamento, evitando l’esposizione all’aperto e dotando le aperture di doppie reti antipassero ; 2) deve essere alimentato e abbeverato al chiuso, o sotto copertura che scoraggi in modo sufficiente la sosta di volatili selvatici ed eviti il contatto dei volatili selvatici col mangime e l’acqua destinati al pollame; 3) non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso i volatili selvatici, a meno che l’acqua non sia stata trattata in modo da garantire l’inattivazione di eventuali virus; Qualora l’allevatore non ritenesse opportuno
eseguire gli interventi strutturali previsti dai punti precedenti, gli animali
possono essere abbattuti per l’autoconsumo. e)
le misure di cui al precedente punto d) dovranno, per quanto possibile,
essere applicate anche nei luoghi in cui vengono detenuti volatili a scopo
ornamentale. 4.
I proprietari, i detentori ed i Medici Veterinari, anche liberi
professionisti, dovranno segnalare prontamente ai servizi veterinari delle
Aziende UU.SS.LL. competenti qualsiasi sintomo riferibile all’influenza aviaria
nel pollame o in altri volatili in cattività al fine di garantire
un’individuazione precoce della malattia sul territorio della Regione Sicilia. 5.
Che la presente venga trasmessa al servizio veterinario dell’A.U.S.L.
n° 5 distretto sanitario di Patti, all’ Assessorato Sanità Ispettorato
Sanitario, all’Ufficio Territoriale del Governo di Messina; che venga adeguatamente
pubblicizzato sul Territorio Comunale e che venga consegnata copia ai detentori
di volatili. 6.
Manda alla forze dell’ordine ed
agli uffici competenti per l’esecuzione della presente ordinanza. IL SINDACOGeom. Antonino Siragusano
la presente ordinanza viene pubblicata a titolo informativo: fa fede la copia pubblicata all'Albo Pretorio |
|
e-mail: tindaro.falliano@comune.librizzi.me.it - telefono: 0941.32281 - fax 0941.32043 |