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MODIFICATA LA
LEGGE PER LA CONFISCA DI MOTO E CICLOMOTORI E PER LA DICHIARAZIONE DEI
PUNTI
Convertita in legge con effetto dal 29 novembre
2006 il DL 262/06 di seguito le modifiche apportate.
Vediamo quali sono:
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restituzione dei punti decurtati illegittimamente
ai proprietari non conducenti con onere a carico dell'organo che ha decurtato i
punti.
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il termine per ottemperare alla comunicazione del
nominativo della persona che si trovava alla guida diventano 60 gg.
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La mancata comunicazione del predetto nominativo
non verrà più sanzionata dall'art. 180/8 ma dallo stesso art. 126bis con una
sanzione da 250 a 1.000 euro (viene quindi meno il riferimento all'articolo
180/8 cds).
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scompare la confisca del motociclo o ciclomotore
nei casi previsti dall'art. 170 del Codice della Strada comma 1 e 2 prevedendo
il fermo amministrativo per 90 giorni. Pertanto la confisca non ci sarà nei
seguenti casi: per chi trasporti un passeggero a bordo di un ciclomotore dove
tale possibilità non sia indicata nel nuovo certificato di circolazione, oppure
guidi un ciclomotore o un motociclo senza avere il libero uso delle mani, delle
braccia, delle gambe, o che non stia seduto in maniera corretta o non regga il
manubrio con entrambe le mani salvo il caso in cui usi una sola mano per
opportune manovre o segnalazioni, o se circola sollevando la ruota
anteriore
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E' prevista la confisca del ciclomotore che non
abbia il certificato di circolazione se previsto.
Vediamo come sono stati modificati gli articoli
interessati
Articolo 97 Circolazione dei ciclomotori
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: a)
un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e
costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario,
rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con
decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226; b) una targa, che identifica l'intestatario del
certificato di circolazione. 2. La targa e' personale e abbinata a un solo
veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la
vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le
modalità previste dal regolamento a soggetti terzi. (2) 3. Ciascun
ciclomotore e' individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il
nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i
veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario,
con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I
dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico
del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per
l'individuazione del responsabile della circolazione. 4. Le procedure e la
documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per
la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di
massima semplificazione. 5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o
vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista
dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 71,00 a euro 286,00. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui
ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti
dall'art. 52. 6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o
più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato
di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista
dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 35,00 a euro 143,00. 7. Chiunque circola con un
ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato di
circolazione, quando previsto, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 131,00 a euro 524,00. 8.
Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65,00 a euro
262,00. 9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.549,00 a euro 6.197,00. 10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di
una targa cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 21,00 a euro 85,00. 11.
Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate
dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.549,00 a euro 6.197,00. 12. Chiunque circola con un ciclomotore per il
quale non e' stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per
trasferimento della proprieta' secondo le modalita' previste dal regolamento, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00
a euro 1.311,00 . Alla medesima sanzione e' sottoposto chi non comunica la
cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione e' ritirato
immediatamente da chi accerta la violazione ed e' inviato al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti
previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. 13. L'intestatario
che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di
circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia
agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 65,00 a euro 262,00. Alla medesima sanzione e' soggetto chi
non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre
giorni dalla suddetta denuncia. 14. Alle
violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla
distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta' degli enti da cui dipende
il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere
tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino
delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali
e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimita' della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma
6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della
violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo e'
disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un
mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 126 bis Patente a punti
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un
punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella
misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione
all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali e'
prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella
tabella medesima . L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve
risultare dal verbale di contestazione. 1-bis. Qualora vengano accertate
contemporaneamente piu' violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere
decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non
si applicano nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca della
patente. 2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione
che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla
definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto
il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i
procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano
decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di
trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia
dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi
medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del
conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato
in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che
procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona
giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire
gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che
procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido
ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette,
senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via
telematica. 3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli interessati
dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può
controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità
indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri. 4. Fatti salvi i casi
previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai
corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici
o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente
di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione
professionale nonchè di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi
di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di
frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe
nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di
aggiornamento. 5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al
comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di
comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.
Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di
due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti
fino a un massimo di dieci punti. 6. Alla perdita totale del punteggio, il
titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui
all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il
relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201,
comma 3, e' atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga
ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di
revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato, con atto
definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura
degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al
ritiro ed alla conservazione del documento.
Articolo 170 Trasporto di persone, animali e oggetti sui
veicoli a motore a due ruote
1. Sui motocicli e
sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia,
delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere
il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le
opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota
anteriore. 2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre
al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato
nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'eta' superiore a
diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalita' e i tempi per
l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei
ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. 3. Sui veicoli di
cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed
equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del
veicolo. 4. É vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di
trainare o farsi trainare da altri veicoli. 5. Sui veicoli di cui al comma 1
è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano
lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla
sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri ovvero impediscano o limitino la
visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di
animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore. 6. Chiunque viola
le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,00 ad Euro 275,00.
7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2,
alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del
veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI;
quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata
commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2,
il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta
giorni. |