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STATUTO DEL COMUNE DI LIBRIZZI

(Provincia di Messina)

(pubblicato sulla G.U.R.S. , supplemente straordinario dell'8 gennaio 1994, n. 1)

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Librizzi, ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi delle leggi dello Stato, della Regione e del presente statuto nonché dei valori e delle norme che regolano l'azione dell'Italia nella Comunità europea.

3. L'autogoverno della comunità è realizzato attraverso l'effettiva partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività politica ed amministrativa della comunità; a tal fine il Comune garantisce l'informazione sull'attività comunale.

4. Il Comune promuove l'integrazione con le altre autonomie locali ed attiva la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, allo scopo di coordinare l'esercizio delle funzioni e dei servizi ultra comunali.

 

Art. 2

Sede

1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Librizzi, nella sede municipale sita in piazza Catena.

2. Il Comune ha un proprio territorio delimitato da apposito piano topografico approvato dall'Istituto centrale di statistica.

 

Art. 3

Segni distintivi

1. Il Comune è dotato di un proprio gonfalone e un proprio stemma dei quali è autorizzato a servirsene in conformità del decreto del Consiglio dei ministri.

2. Caratteristiche come da decreto del Presidente della Repubblica.

3. Il sindaco dispone sull'autorizzazione del gonfalone comunale nelle cerimonie pubbliche l'uso di tali simboli per fini non istituzionali è vietato.

 

Art. 4

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e religiose e garantisce la pari dignità delle persone e la pari opportunità tra uomo e donna ne promuove il progresso civile sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

2. E' compito del Comune rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, la piena affermazione dei diritti personali e collettivi e la uguaglianza delle opportunità nell'accesso al lavoro, alla vita politica e sociale.

3. In particolare il Comune di Librizzi, nell'ambito delle proprie competenze:

- opera per rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini alla fruizione dei servizi sociali tra cui quelli inerenti alla istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti, alle strutture ed attività sportive, assicurando la valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali anche tramite il pieno coinvolgimento delle associazioni di volontariato e la tutela dei diritti dei lavoratori, della donna, dell'infanzia, degli anziani, disabili, tossicodipendenti, alcolisti, malati mentali, immigrati e della famiglia nel suo insieme;

- crea le condizioni sostanziali atte ad assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita dell'ente attraverso la massima trasparenza e la contestuale verifica dell'azione amministrativa;

- tutela e valorizza l'ambiente naturale, il patrimonio storico, artistico e architettonico, le tradizioni culturali, gli usi e i costumi, perseguendo come proprio obiettivo il costante miglioramento della qualità della vita e la relativa fruizione da parte dei cittadini;

- promuove il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione, l'associazionismo giovanile e dei lavoratori sia nel centro urbano che nelle contrade;

- predispone piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento, ispirando la pianificazione territoriale a principi di politica ecologica atti a preservare gli equilibri ambientali, paesaggistici, culturali;

- partecipa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 142/90 come recepita dalla legge regionale n. 48/91, alla formazione dei piani e programmi regionali, provinciali e consortili e degli altri provvedimenti della Regione, promuovendo apposita conferenza di programmazione;

- assume idonee iniziative in favore delle zone montane finalizzate a stabilire equi rapporti sociali nelle campagne, nonché al loro sviluppo globale e organico basato principalmente sull'agricoltura e sulle attività ad essa collegate;

- promuove la funzione sociale dell'iniziativa pubblica e privata anche attraverso il sostegno e lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e di cooperazione attuando un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture civili, turistiche e commerciali;

- concorre all'armonico sviluppo del comprensorio anche mediante forme associate dei servizi pubblici.

 

Art. 5

Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

2. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al sindaco quale ufficiale del Governo.

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidati al Comune dalla legge che dovrà anche regolare i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Il Comune di Librizzi riconosce e tutela i diritti fondamentali della persona umana.

5. L'organizzazione opera per la realizzazione di tali diritti ed impronta costantemente la propria azione al perseguimento dell'interesse generale, nel rispetto delle regole della correttezza e dell'efficienza amministrativa e gestionale.

6. In attuazione a tali principi, l'amministrazione deve essere organizzata e deve operare in conformità ai seguenti criteri direttivi:

a) assunzione della programmazione come metodo ordinario di azione;

b) realizzazione delle esigenze del contraddittorio, della collaborazione e della democraticità nell'ambito dei processi decisionali, di attuazione e di esecuzione;

c) preferenza per la collegialità nell'elaborazione delle decisioni che implicano scelte discrezionali;

d) obbligo di astensione dal prendere parte agli affari che riguardano interessi propri, dei propri congiunti o di affini entro il quarto grado;

e) introduzione di idonei strumenti per il controllo delle funzioni e dei servizi e per l'applicazione delle misure conseguenti nei confronti dei responsabili;

f) divieto di accesso alle cariche od agli uffici pubblici mediante nomina, elezione, designazione, inclusione in liste o elenchi o altri atti equivalenti presso l'amministrazione comunale o - a qualsiasi titolo - presso enti, aziende, istituzioni, organismi dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune di coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

1) hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazioni dei doveri inerenti a una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;

2) sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

3) sono stati sottoposti anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

4) sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o libertà vigilata.

7. Determinazione delle garanzie di trasparenza e di correttezza in materia di appalti, concorsi e di conferimento di incarichi professionali e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e aiuti finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati.

8. Organizzazione dei servizi relativi ai settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative secondo la formula dell'affidamento preferenziale ad associazioni e società cooperative senza fini di lucro.

9. Gestione dei servizi pubblici locali, le forme previste dalla legge e dal presente statuto, secondo preventivi criteri di convenienza socio economica.

10. Utilizza e valorizza il volontariato sportivo ed associativo per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

 

Art. 6

Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione e diffusione di tutti gli atti e notizie che le leggi e i regolamenti richiedono che siano portati a conoscenza del pubblico.

2. Lo stesso avrà caratteristiche e sarà ubicato in maniera da garantire accessibilità, integralità e facoltà di lettura.

 

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

Organi elettivi

Art. 7

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.

2. Le riunioni degli organi collegiali hanno luogo presso la sede dell'ente.

 

Capo II

Consiglio comunale, commissioni, consiglieri

 

Art. 8

Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita le potestà regolamentari attribuite o delegate al Comune, adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991.

 

Art. 9

Relazione, composizione e durata in carica

 

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

2. Il consiglio dura, comunque, in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente.Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.

4. La prima convocazione del consiglio comunale eletto per la prima volta secondo le disposizioni della legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992 è disposta dal sindaco uscente entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.

 

Art. 10

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno del presidente per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda seduta risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.

2. Il consiglio comunale elegge, altresì, un vicepresidente.

3. In caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

4. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.

 

Art. 11

Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco e di 1/5 dei consiglieri comunali.

2. Il presidente dispone la convocazione del consiglio e la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio, nonché l'attivazione delle commissioni consiliari.

3. Nel caso le decisioni del presidente non siano condivise da almeno 2/5 dei consiglieri presenti questi ultimi possono chiedere che dell'argomento venga investito il consiglio comunale il quale decide nell'immediatezza a maggioranza dei presenti.

 

Art. 12

Competenza del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

 

Art. 13

Funzionamento del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà più uno del numero dei consiglieri assegnati al Comune però, nel caso di mancanza del numero legale, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 30 della legge regionale n. 9/86.

2. Il sindaco, o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio.Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

3. Il consiglio comunale adotta, a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, il proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento.

4. Le modifiche al regolamento sono adottate con la maggioranza di cui al comma precedente.

5. Il regolamento disciplina le modalità delle votazioni.In ogni caso è adottato lo scrutinio segreto per la nomina o designazione di persone.

6. Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e si articolano in sessioni ordinarie di almeno due all'anno da effettuarsi in qualsiasi periodo, straordinarie, straordinarie ed urgenti ed in quest'ultimo caso gli atti relativi all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei consiglieri ventiquattro ore prima dell'inizio della stessa seduta, mentre negli altri casi almeno tre giorni prima.

7. Il presidente del consiglio provvede a convocare il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza il sindaco o un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Al tal fine i richiedenti allegano all'istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere.

8. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario dell'ente, essere pubblicato all'albo pretorio il giorno precedente quello stabilito per la seduta.

9. Il processo verbale delle adunanze consiliari è redatto dal segretario comunale.

 

Art. 14

Commissioni consiliari

1. Il consiglio istituisce le commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari assicurando la presenza in esse con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.

3. Possono anche essere stabilite commissioni speciali.

4. Le commissioni esaminano preventivamente le proposte di delibera e svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del consiglio.

5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

6. Le commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale e dagli organi amministrativi degli enti ed aziende dipendenti o controllate, notizie, informazioni, dati, atti, documenti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione comunale, sul funzionamento degli enti, aziende e società dipendenti o controllati dal Comune.

 

Art. 15

1. Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. La loro composizione deve rispettare la consistenza numerica dei gruppi consiliari assicurando la presenza in essa, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo composto da almeno due consiglieri. Dette commissioni hanno il diritto di ottenere dalla giunta municipale e dagli organi amministrativi degli enti ed aziende dipendenti o controllati, notizie, informazioni, dati, atti e documenti necessari per l'espletamento delle indagini.

2. I verbali, le audizioni ed i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non annesso e non utile all'informazione stessa.

3. Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi ed orientamenti.

 

Art. 16

Diritti e prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri assegnati.Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

2. I consiglieri rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato e, con riferimento al loro operato trova applicazione l'art. 1, comma primo, lettera g) della legge regionale n.48 del 1991.

3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa e diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione e nell'esercizio del mandato devono improntare il proprio comportamento a probità e lealtà.Le ripetute persistenti giustificate di detto obbligo sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 1, lett. g) della legge regionale n. 41/91.

4. Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti o aziende da esso dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

5. L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento.

6. La legge stabilisce l'entità ed i titoli dell'indennità ed ogni altro trattamento ai consiglieri comunali a seconda delle loro funzioni ed attività.

7. Il presidente del consiglio comunale, garantisce e tutela le prerogative ed i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente statuto e dal regolamento.

 

Capo III

La giunta comunale

 

Art. 17

Elezione della giunta comunale

1. Il sindaco, eletto al primo turno, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina la giunta municipale scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra gli elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.Oltre ai requisiti di cui sopra il candidato esterno alla carica di assessore dovrà essere titolare di riconosciute doti di professionalità e/o di esperienza amministrativa e di moralità.

Il sindaco eletto al secondo turno, entro 10 giorni, nomina la giunta municipale composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura.La durata della giunta municipale è fissata in quattro anni.La composizione della giunta municipale viene comunicata entro 10 giorni dall'insediamento in seduta pubblica al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

 

Art. 18

Composizione e funzionamento della giunta municipale

1. La giunta municipale è composta dal sindaco, che la presiede e ne mantiene l'unità di indirizzo, e da quattro assessori, tra cui il vicesindaco.

2. Non possono far parte della giunta municipale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.

3. Sono estese ai componenti della giunta municipale le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica (l'assessore entro 10 giorni dalla nomina).

4. La carica di componente della giunta municipale è incompatibile con quella di consigliere comunale.Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore.

5. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con quelle di componenti della giunta regionale.

6. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

7. L'attività della giunta, disciplinata da apposito regolamento, si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni di competenza della giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti.L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio.

8. La giunta è convocata dal sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei componenti.

9. La giunta delibera a maggioranza dei voti.Le sue riunioni non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

10. I processi verbali delle deliberazioni della giunta comunale sono sottoscritti dal sindaco, dal componente anziano fra i presenti e dal segretario dell'ente.

11. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti la giunta.In tal caso deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, nella quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione operata dal sindaco.Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.

12. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale alla sezione provinciale del CO.RE.CO.ed all'Assessorato regionale EE.LL.

13. La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta municipale.

14. L'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta municipale con esplicita indicazione nel numero progressivo attribuito a ciascuna di esse viene pubblicato all'albo pretorio del Comune entro le 48 ore successive alla data di adozione.

 

Art. 19

Competenze della giunta

1. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso e provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale ivi compresa quella del personale fatti salvi i poteri espressamente riservati al consiglio comunale.

2. La giunta, in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporne la sottoposizione all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Oltre alle competenze attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, la giunta compie i seguenti atti.

Nell'attività propositiva e di impulso:

a) predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;

b) formula proposte al consiglio, affinché possa esprimere valutazioni e direttive, sui servizi e le relative tariffe;

c) prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle OO.PP., la relazione illustrativa al conto consuntivo.

Nell'attività di amministrazione:

d) approva progetti, preventivi, istanze di finanziamento, incarichi; adotta tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio con esclusione di quelli di cui alle lett. l) e m) dell'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n.48/91;

e) delibera le liquidazioni che non siano attribuite dalla legge o dal regolamento al sindaco o al segretario;

f) forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali, adegua le relative tariffe alle disposizioni in materia di finanza locale;

g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;

h) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni che non impegnano più bilanci;

i) adotta le deliberazioni di variazioni di cassa e di prelevamento dal fondo di riserva;

l) recepisce i contratti di lavoro e gli accordi sindacali.

 

Art. 20

Vice sindaco

1. Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 

Art. 21

Assessore anziano

1. Qualora si assenti o sia impedito anche il vicesindaco fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta municipale più anziano.

 

Art. 22

Mozione di sfiducia

1. Avverso il sindaco e la giunta municipale dallo stesso nominata non può essere presentata mozione di sfiducia.

2. Ove il, consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco.

 

Art. 23

Decadenza

1. La giunta municipale decade per avvenuta cessazione dalla carica del sindaco per qualsiasi motivo.

2. I singoli componenti possono, altresì, decadere:

- per il verificarsi di uno degli impedimenti o delle incapacità contemplate dalla legge;

- per il mancato intervento a 3 sedute consecutive senza giustificato motivo;

- per il rifiuto a prestare il giuramento in presenza del segretario comunale.

La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.

 

Art. 24

Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato e quelle altre che saranno emanate dal legislatore.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto.La responsabilità nei confronti degli amministratori, del segretario dell'ente e dei dipendenti del Comune è personale e non si estende agli eredi.

4. Ove l'amministrazione abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato si può rivalere contro l'autore per i fatti di cui al precedente comma qualora il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.

 

Art. 25

Obbligo di astensione

1. Fatte salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n.31, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza.Parimenti devono astenersi quando si tratta dell'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Il presente articolo si applica anche al segretario comunale ed al vice segretario ed in tal caso funge da segretario il consigliere comunale più giovane di età.

 

Capo IV

Il sindaco

 

Art. 26

Elezione e durata in carica

1. Il sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica.

2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in quattro anni.

3. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale, ferme restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco.

4. Il sindaco è immediatamente rieleggibile qualora rimosso a seguito di consultazione elettorale promossa dal consiglio comunale.La cessazione dalla carica del sindaco comporta la decadenza della giunta municipale.

 

Art. 27

Competenze del sindaco

1. Il sindaco quale capo dell'amministrazione comunale, sovrintende all'andamento generale dell'ente.Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali.Dirige l'attività della giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del consiglio.Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.

2. Il sindaco:

a) convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dal presente statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti e degli altri organi del Comune;

b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce le direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi con particolare riferimento all'adozione dei criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi;

c) rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi.Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva e presentando contestualmente il curriculum del delegato;

d) promuove la conclusione di accordi di programma e svolge gli altri compiti connessi di cui all'art.27 della legge n.142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91;

e) nomina e revoca gli assessori, sostituisce i singoli componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altre cause;

f) vieta l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale ai sensi del successivo art. 84 dello statuto;

g) esercita le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;

h) indice le conferenze dei servizi di cui al successivo art. 45 dello statuto;

i) irroga la sanzione disciplinare della censura;

l) sospende nei casi di urgenza i dipendenti comunali.

3. Il sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti con le modalità di cui i successivi artt.96 e 97.

4. Il sindaco provvede, inoltre, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

5. Nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune e della Provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati.

In caso di successione nella carica di sindaco il nuovo sindaco può revocare o sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico.

6. Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

7. Il sindaco esercita, altresì, le funzioni a lui demandate dalle leggi regionali.

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 il sindaco si avvale degli uffici e dei servizi del Comune, può delegare taluna delle competenze e funzioni al segretario, al vice segretario comunale ed ai dipendenti apicali e responsabili dei servizi.

9. Prima di assumere le funzioni il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto.

10. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

 

Art. 28

Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché sui fatti particolarmente rilevanti.

2. Il consiglio comunale entro 10 giorni dalla presentazione esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 29

Pubblicità, situazione patrimoniale, amministratori comunali

1. Entro il 31 luglio di ogni anno viene pubblicato all'albo pretorio del Comune copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal sindaco, assessori e consiglieri comunali, dal segretario comunale e dai dipendenti comunali con qualifica apicale e responsabili del servizio. Ogni copia pubblicata deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di notorietà stesa anche in calce e sottoscritta dagli intestatari che serva ad attestarne l'autenticità.

 

Titolo III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I

Organi burocratici: segretario comunale

 

Art. 30

Segretario capo

1. Il segretario capo, nel rispetto delle direttive del sindaco, da cui dipende funzionalmente, e delle deliberazioni del consiglio e della giunta, sovrintende allo svolgimento delle funzioni di responsabili dei servizi e ne coordina l'attività per realizzare l'unitarietà dell'azione amministrativa.

2. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della giunta e del consiglio, è responsabile della istruttoria delle deliberazioni e ne cura la loro attuazione.Oltre al parere sulle proposte di deliberazione di cui al successivo art.36, esprime il parere in ordine alla legittimità delle questioni sollevate nel corso di dette riunioni.

3. Può rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale i contratti.

 

Art. 31

Compiti del segretario

1. Spettano al segretario, oltre le attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo dei vari settori, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici, i seguenti compiti:

a) l'emanazione, in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici, di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari, di atti, programmi e piani, comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Tale esecuzione ha luogo nei casi in cui l'atto ha natura vincolata oppure comporta una discrezionalità di carattere tecnico;

b) la presidenza di tutte le commissioni di gare, comprese quelle per l'aggiudicazione di appalti o di forniture;

c) l'espletamento delle procedure di appalto di cui all'anzidetto punto b);

d) gli adempimenti di cui al successivo art.39 e la stipulazione dei contratti qualora il segretario non intervenga quale ufficiale rogante restando in tal caso il sindaco unico rappresentante dell'ente per la stipula dei contratti;

e) l'emanazione degli atti delegati dal consiglio, dalla giunta o dal sindaco e che non siano di loro esclusiva competenza;

f) l'istruttoria tecnica degli atti di competenza degli organi del Comune;

g) gli atti propulsivi, mediante ordini di servizio, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge o da atto amministrativo o da contratto;

h) la contestazione degli addebiti al personale sottordinato e l'irrogazione di sanzioni non superiori al richiamo scritto, che non siano di competenza del sindaco, in ordine al precedente art.24 ed alle disposizioni e normative vigenti in materia;

i) in mancanza di qualifiche dirigenziali esplica i compiti relativi attinenti alla funzione propria e che non rientrino nelle competenze delle figure apicali esistenti nella struttura dell'ente.

 

Art. 32

Vice segretario

1. Il vice segretario svolge funzioni vicarie del segretario capo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

 

Art. 33

Responsabilità del segretario

1. Il segretario è unitamente ai responsabili del settore, direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

2. L'opera del segretario è verificata annualmente.Il regolamento determina, anche in relazione ai singoli tipi procedimentali di cui al successivo art.34, comma I, le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati.

3. Irisultati negativi, eventualmente rilevati nell'organizzazione del lavoro e dell'attività dell'ufficio sono contestati, con atto scritto, dal sindaco dopo aver sentito circostanziata relazione scritta da parte del segretario stesso.

 

Capo II

Ordinamento degli uffici

 

Art. 34

Principi generali

1. L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi autonomistici, al più ampio decentramento e snellimento delle procedure ed a un sistema di relazioni tra la società civile e l'apparato organizzativo degli uffici improntato:

- al pieno rispetto dei diritti dei cittadini utenti;

- alla partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale;

- alla trasparenza, controllabilità, tempestività ed efficienza di tutte le azioni organizzative;

- alla distinzione dei compiti di indirizzo e di controllo degli organi elettivi da quelli di gestione propri del sistema organizzativo.

2. Il Comune, nella progettazione e definizione della propria struttura organizzativa assume il metodo e gli s